Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 i lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile fino a 35.000 euro all'anno, pari a circa 2.692 euro lordi mensili, possono beneficiare di uno sconto dei contributi previdenziali nella misura dello 0,8 punti percentuali, previsto dalla legge di Bilancio 2022. L’INPS, con la circolare n. 43 del 2022, ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione del beneficio all’interno del Libro Unico del Lavoro e della denuncia contributiva UniEmens. Cosa devono fare operativamente i datori di lavoro? Quali sono i lavoratori esclusi dal beneficio?
L’INPS, con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, ha fornito le indicazioni utili all’applicazione dell’esonero contributivo riconosciuto, ai sensi della legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022), in favore dei lavoratori subordinati.
Lo sgravio riguarda la quota dei contributi IVS trattenuti a carico dei lavoratori e spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La fruizione dell’esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Requisiti dei lavoratori beneficiari
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano però esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro: il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
Caratteristiche dell’esonero
L’esonero spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.
Applicazione del limite alla tredicesima mensilità
L'importo mensile posto come tetto massimo di fruizione è pari 2.692 euro e deve essere maggiorato del rateo di tredicesima.
In caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, che deve essere inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, che sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese, nel rispetto del medesimo limite.
Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l’importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
N.B. Nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro. |
Con riferimento invece alla
quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.
Esposizione dello sgravio nel flusso UniEmens
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del
mese di marzo, i lavoratori per i quali spetta l’esonero e devono valorizzare i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “
L024;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
N.B. La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022. |
Con riferimento alla tredicesima mensilità:
- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “
L025”, se erogata in unica soluzione o “L026” se si tratta di un rateo;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità o al rateo;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Esposizione in Lista “PosPA” di UniEmens
I datori di lavoro con dipendenti
iscritti alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens- ListaPosPA di competenza del mese di marzo, devono compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento “AnnoRif” va inserito l’anno di riferimento del beneficio;
- nell’elemento “MeseRif” va inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell’elemento “CodiceRecupero” va inserito il
codice “29”;
- nell’elemento “Importo” deve essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.
Per poter esporre correttamente l’importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un’unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì i seguenti
codici recupero:
- “
30”, se corrisposta in unica soluzione;
- “
31” se corrisposta in ratei mensili.
Per il
recupero dell’esonero relativo al mese di
gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente, sarà consentito valorizzare detto codice nella ListaPosPA esclusivamente nei flussi di denuncia di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Nel caso di
lavoratori nel frattempo
cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dell’esonero nel mese di gennaio e febbraio 2022, si dovrà trasmettere l’elemento V1 Causale 5 relativo a tale mese, evidenziando la quota dello sgravio corrispondente.
Esposizione in “PosAgri” di UniEmens
A partire dal mese di
aprile 2022, i
datori di lavoro agricoli per indicare i nominativi dei lavoratori ai quali applicare l’esonero dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribParticolare” con uno dei seguenti codici:
A) CodiceRetribuzione: “O” oppure P”, “M”, “W:
- “7” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234” nel caso in cui il “
- “8” per il rateo di tredicesima mensilizzata;
- “9” per la tredicesima corrisposta nel mese di dicembre.
B) Nel caso sia presente
più di un CodiceRetribuzione tra O, P, M e W è sufficiente valorizzare uno dei suddetti codici una sola volta. Per accedere all’esonero è necessario valorizzare almeno uno dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento “TipoRetribParticolare”.
Dal 1° maggio 2022 potranno essere compilati i nuovi campi sopra dettagliati per esporre i ratei di tredicesima, ovvero la tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 2022 o le quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione del rapporto di lavoro.
Per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo 2022 già trasmessi l’esonero verrà applicato in automatico se la somma degli importi indicati per “TipoRetribuzione” “O”, ”P”, ”M”,”W” per lo stesso lavoratore nel mese di riferimento è uguale o minore a 2.692 euro.
N.B. Nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto all’esonero nel mese di gennaio, febbraio o marzo 2022, i datori di lavoro dovranno inviare dal 1 al 31 maggio nuovi flussi per sostituire quelli trasmessi in precedenza valorizzando l’elemento “TipoRetribParticolare” con il codice “5”. In questo caso l’Uniemens deve essere inviato dal 1° al 31 maggio 2022. |
Reinvio flussi arretrati
Per i flussi relativi ai mesi di competenza di
gennaio, febbraio e marzo 2022 con imponibili maggiori della soglia di 2.692 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, i datori di lavoro potranno reinviare,
dal 1° al 31 maggio, i flussi compilati con le nuove indicazioni per sostituire quelli inviati in precedenza e consentire al lavoratore l’accesso all’esonero.
Tipo di denuncia | Retribuzione mensile | Tredicesima mensilizzata | Tredicesima in ratei |
Codice causale Uniemens | L024 | L025 | L026 |
Codice Recupero Lista PosPA | 29 | 30 | 31 |
Codice retribuzione PosAgri | 7 | 8 | 9 |
Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 22/03/2022, n. 43
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/03/23/sgravio-contributivo-0-8-devono-datori-lavoro