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Archivio newsCollaborazioni occasionali: comunicazione preventiva anche via email fino al 30 aprile
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha fornito alcune indicazioni operative sulla nuova procedura telematica predisposta dal Ministero del Lavoro per la trasmissione e gestione delle comunicazioni preventive di avvio di collaborazioni autonome occasionali. I chiarimenti forniti riguardano, inoltre, i tempi di svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto e il periodo transitorio in vigore fino al prossimo 30 aprile. Fino a tale data sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione preventiva anche via e-mail.
Nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, l’Ispettorato nazionale del Lavoro provvede a fornire alcune indicazioni pratiche sulla nova procedura telematica di invio delle comunicazioni obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021. Nuova procedura telematica L’applicazione, predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è accessibile sul portale Servizi per il Lavoro tramite SPID e CIE. La relativa modulistica richiede tutti i dati utili alla individuazione degli elementi essenziali del contratto. Al riguardo l’Ispettorato specifica che il “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, può essere individuate tra tre distinte ipotesi: - entro 7 giorni - entro 15 giorni - entro 30 giorni. Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Periodo transitorio Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail. A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INL, nota 28/03/2022, n. 573