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Creditori pubblici qualificati: per quali importi scatta l’obbligo di segnalazione del debito all’imprenditore

Il decreto sulla crisi d’impresa ha differito ulteriormente al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e ha rinviato al 31 dicembre 2023 l’operatività delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi in esso contenute. Nell’ambito di tali strumenti, con decorrenza 1° gennaio 2022, i creditori pubblici qualificati hanno l’obbligo di segnalazione all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributiva. I creditori pubblici qualificati, INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, devono rispettare determinati termini temporali e limiti di importo, trascorsi e superati i quali devono attivare la procedura di segnalazione. Quali sono per ciascun ente?

L’ennesimo rinvio delle misure previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII) appare rappresentativo e sintomatico della volontà di procedere ad una profonda revisione della disciplina in materia di crisi d’impresa in ragione delle mutate circostanze derivanti dalla crisi economica provocata dalla pandemia COVID-19. Di fatto l’effetto della pandemia ha fatto emergere anticipatamente l’esigenza di istituire strumenti di allerta precoce anticipatori delle potenziali situazioni di insolvenza, peraltro già individuati nelle linee d'azione contenute nella Direttiva (UE) “Insolvency” 2019/1023, prevedendo l’introduzione di “early warning tools” e privilegiando procedure di risoluzione della crisi d’impresa ispirate alle “Alternative Dispute Resolution – ADR”. Obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati In attesa di comprendere se le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi rinviate al 31 dicembre 2023 entreranno in vigore o se, come più probabile, le stesse saranno oggetto di revisione o di decisivo abbandono, il legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati con decorrenza 1° gennaio 2022 (art. 30 sexies, D.L. n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021). Il nuovo obbligo di segnalazione investe: - l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); - l'Agenzia delle entrate; - l'Agenzia delle entrate-Riscossione, prevedendo che tali soggetti procedano a segnalare il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributivo all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale), tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria. Contenuto e le tempistiche della segnalazione L’art. 30 sexies, c. 1, D.L. n. 152/2021, convertito nella legge n. 233/2021, individua le seguenti soglie di indebitamento rilevanti ai fini della segnalazione: - INPS: il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: a) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000, b) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000, - Agenzia delle entrate: l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all'importo di euro 5.000; - Agenzia delle entrate-Riscossione: l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori: - all'importo di euro 100.000, per le imprese individuali, - all'importo di euro 200.000, per le società di persone, - all'importo di euro 500.000 per le altre società. Le segnalazioni vengono inviate entro i seguenti termini: - Agenzia delle entrate: entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche e, quindi, entro i seguenti termini (salvo proroghe eventuali): a) 1° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 30.07.2022 (presentazione Lipe 31.05.2022); b) 2° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 15.11.2022 (presentazione Lipe 16.09.2022); c) 3° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 29.01.2023 (presentazione Lipe 30.11.2022); d) 4° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 29.04.2023 (presentazione Lipe 28.02.2023); - INPS e Agenzia delle entrate-Riscossione: entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi per l’obbligo di segnalazione. La segnalazione inviata, oltre a riportare le informazioni relative al superamento delle soglie di indebitamento prestabilite, contiene altresì l’invito a richiedere l’attivazione dell’istituto della composizione negoziata della crisi (art. 2, D.L. n. 118/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021), qualora ne ricorrano i presupposti. In considerazione dell’entrata in vigore del D.L. n. 152/2021 con decorrenza 1° gennaio 2022, le segnalazioni riguarderanno: - i debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022 per quanto di competenza dell’INPS; - i debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022 per quanto di competenza dell’Agenzia delle Entrate; - i carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 per quanto di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Responsabilità degli amministratori e organo di controllo L’introduzione di questo nuovo obbligo è stata recentemente affrontata da Assonime in occasione della pubblicazione della Circolare n. 8 del 17 febbraio 2022. In particolare, Assonime rappresenta come la segnalazione dei creditori pubblici qualificati assuma una connotazione profondamente differente dagli obblighi di segnalazione introdotti dal D.Lgs. n. 14/2019 proprio perché appare evidente la volontà di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del presupposto del “going concern”. Ciò appare confermato non solo dalle linee guida della Direttiva (UE) 2019/1023, ma anche dalle Note di Avanzamento delle Misure del PNRR pubblicate dal MIG a dicembre 2021 nelle quali viene espressa l’inadeguatezza delle misure di allerta introdotte dal CCII rispetto al contesto economico attuale e, soprattutto, l’eccessiva onerosità del modello di segnalazione OCRI rispetto al nuovo modello di preallarme introdotto con l’istituto della composizione negoziata. In quest’ottica, quindi, la segnalazione assume connotazione di tipo informativo (e non quale obbligo di ricorso all’istituto della composizione negoziata), ed esorta l’amministratore a verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile istituito ai sensi dell’art. 2086 c.c. al fine di cogliere tempestivamente potenziali segnali di crisi. Stessa considerazione deve essere rivolta anche all’eventuale organo di controllo per il quale la segnalazione deve essere intesa come sollecito all’attività di monitoraggio prevista ai sensi dell’art. 2403 c.c. Permangono tuttavia alcune perplessità nell’eventualità in cui le segnalazioni ricevute venissero ignorate dall’organo amministrativo e/o dal collegio sindacale; è plausibile ritenere che l’inerzia dimostrata possa essere giudicata quale elemento sfavorevole non solo ai fini dell’analisi di “meritevolezza“ per l’accesso alla composizione negoziata e/o alle procedure concorsuali ordinarie, bensì anche in ordine ad eventuali future azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2022/03/31/creditori-pubblici-qualificati-importi-scatta-obbligo-segnalazione-debito-imprenditore

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