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Abitazione principale: anticostituzionale l’inefficacia della procedura esecutiva per il pignoramento

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma emergenziale connessa alla diffusione epidemiologica da COVID-19, nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». La norma censurata viola, inoltre, l’art. 3 Cost., poiché, allo scopo di tutelare il diritto di abitazione del debitore esecutato, contempla una conseguenza eccessivamente pregiudizievole per il creditore, che non si pone in necessaria correlazione con siffatta finalità di tutela.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2022/04/05/abitazione-principale-anticostituzionale-inefficacia-procedura-esecutiva-pignoramento

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