L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 2 del 2022, ha fornito chiarimenti sulla formazione a distanza nel contratto di apprendistato, richiamando quanto previsto dalla normativa e dagli accordi circa la riserva di Regioni e Province autonome. Nello specifico, in assenza di regolamentazioni regionali e delle province autonome, l’INL indica come modalità di esecuzione della formazione a distanza solo quella sincrona. Escludere la FAD in modalità asincrona sembra tuttavia essere penalizzante, ove siano garantite tutte le procedure e le regole per la puntuale formazione erogata.
L’INL, con la circolare n. 2 del 7 aprile 2022, fa il punto sulla erogazione della formazione di base e trasversale a valle di alcune richieste di chiarimenti pervenute dalle proprie articolazioni territoriali.
I chiarimenti forniti hanno ad oggetto l'obbligo formativo a cui è tenuto il datore di lavoro nei contratti di apprendistato, con riferimento alla modalità di erogazione della formazione di base e trasversale con la possibilità di utilizzo della formazione a distanza (FAD) in modalità asincrona.
L’Ispettorato precisa doverosamente in premessa che tale materia è di competenza regionale, ricordando che l'art. 44 del D.Lgs n. 81/2015 e le linee guida del 20 febbraio 2014 della Conferenza Stato-Regioni rimettono appunto alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l'apprendistato, finalizzata all'acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e per inserirsi nei diversi contesti lavorativi.
Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI |
Apprendistato e formazione a distanza: le regole
In base alle linee guida citate per l'INL la formazione può senz’altro realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Ove vi sia una carenza di regolamentazione regionale l’Ente di vigilanza ravvisa che sia applicabile quanto già previsto dall'accordo Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, relativamente alla formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.
Con la facoltà per l'apprendistato della formazione a distanza per la sicurezza sul lavoro è possibile, per la formazione di base e trasversale, poter ricorrere anche alla formazione con
modalità e-learning.
Con tale modalità- ad avviso dell’INL- viene recepita e realizzata una particolare forma evoluta di FAD consistente in un modello di
formazione da remoto, con forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona.
Tale posizione era stata già consolidata dall’Ente con la nota n. 527/2020 sulla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG/ FIS nel periodo emergenziale. Si ricorda che allora l'Ispettorato aveva confermato l’utilizzo dell'e-learning o la FAD
solo in modalità sincrona nelle ore in cui la prestazione lavorativa veniva resa regolarmente.
Come già detto, in assenza di regolamentazione regionale, l'Ispettorato ritiene applicabile quanto prescritto dal citato accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza, che consente l'e-learning solo in modalità sincrona: ma in questo caso specifico, come da alcuni fatto notare, l’Ispettorato non fa alcuna menzione dell’accordo successivo e modificativo del 7 luglio 2016.
In relazione a tale accordo, le Regioni e le Province autonome possono regolamentare diversamente la formazione attraverso piattaforme telematiche anche in modalità asincrone.
Pertanto, è stato fatto correttamente fatto notare, rispetto all'apertura contenuta nel richiamato accordo del 2016, che consentiva la formazione in e-learning anche in modalità asincrona e sempre a condizione che fosse garantita la tracciabilità delle attività didattiche, che la ultima nota di prassi in commento del 7 aprile. dell’Ispettorato non ne fa alcuna menzione e con questo non cogliendone la opportunità innovatrice.
Considerazioni conclusive
L’escludere la modalità della FAD asincrona non solo non sarebbe comprensibile ma anche penalizzante, ove siano garantite tutte le procedure e le regole per la puntuale formazione erogata.
A tal riguardo sarebbe auspicabile una rilettura alla luce dell’Accordo del 2016.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/04/13/apprendistato-inl-formazione-distanza-modalita-sincrona