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Archivio newsDecreto PNRR 2: le novità per e-fattura, pagamenti elettronici, lavoro sommerso, 110% e crisi d’impresa
Estensione dell’obbligo di fattura elettronica alle partite IVA in regime di flat tax dal 1° luglio 2022, con esclusione, fino al 2024, per chi non supera 25.000 euro di ricavi o compensi. Anticipo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Introduzione del nuovo Portale Nazionale del Sommerso è proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa dal 15 maggio al 15 luglio. Sono alcune delle misure previste dalla bozza del decreto PNRR 2 approvato, il 13 marzo, dal Consiglio dei Ministri. Viene, inoltre, potenziato il meccanismo di monitoraggio del superbonus 110%, rendendo obbligatorio, a monte della procedura, l'invio della pratica all'ENEA.
Nella seduta del 13 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità la bozza del decreto PNRR 2 nel tentativo di snellire e semplificare le procedure legate alla realizzazione del Recovery plan e facilitare, dunque, il raggiungimento dei 45 obiettivi del Piano in agenda entro il 30 giugno così da mettere in cassaforte il “tesoretto” da circa 190mld di euro in dote con il Next Generation Eu. L’obiettivo del provvedimento è quello di replicare il successo, anch’esso ufficializzato ieri dalla Ue, che ha portato all’incasso di 21mld di euro; e anche in questo caso, sul piatto della bilancia, pesano risorse per oltre 24mld di euro. Per giungere a destinazione, nel rispetto dei tempi, è indispensabile però pigiare sull’acceleratore e quindi sul rafforzamento del comparto tecnico amministrativo necessario per lo sviluppo delle misure dello stesso Piano. Una corsa contro il tempo per l’Esecutivo impegnato, da una parte a contrastare la crisi energetica e dall’altra a fronteggiare gli ordinari rallentamenti sulla via per l’approvazione di riforme, come fisco, concorrenza e giustizia, raccomandate dall’UE e decisive per raggiungere i target nel rispetto delle stringenti scadenze. L'obiettivo è quello di evitare che residuino fondi non utilizzati a fronte di progetti che potrebbero, invece, essere "messi a terra" con maggiore facilità. È il caso, ad esempio, dei fondi per la digitalizzazione dei tour operator, poco o per nulla esauriti, e che potranno essere dirottati sul bonus all'80% per la ristrutturazione delle strutture turistiche, che stanziava600mln di euro ma che ha già ricevuto istanze per oltre 6mld di euro. Le nuove norme consentiranno di modificare, purché si resti nell’ambito della stessa missione, proprio la destinazione dei fondi residui andando a rafforzare i "progetti bandiera" delle Regioni. Lotta all’evasione: sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e obbligo di e-fattura Nella bozza di decreto PNRR 2, il capo II è interamente dedicato alle misure per l’attuazione del piano in materia fiscale nella prospettiva di potenziare il contrasto all'evasione. L’art. 15 amplia, a tal riguardo, l’obbligo di fattura elettronica alle partite IVA in regime di flat tax, ma non per tutti: rimarrà l’esonero per chi non supera 25mila euro di ricavi o compensi fino al 2024. L’estensione, solo per i soggetti interessati, scatterà dal 1° luglio di fatto spezzando a metà il 2022 che potrebbe, a meno di ulteriori (auspicate) modifiche, contraddistinguersi per il corso parallelo di fatture elettroniche e documenti cartacei. Il terzo comma dell’art. 15 prevede un breve regime transitorio per “il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022” che non prevederà l’applicazione di sanzioni “se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. Oltre ai contribuenti forfettari l’obbligo della fattura elettronica esordisce anche per le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore con proventi da attività commerciali fino a 65mila euro. Come ampiamente annunciato e dibattuto, l’Esecutivo anticipa i tempi delle sanzioni per le partite IVA che non accettano i pagamenti elettronici; per esercenti professionisti l’obbligo vigeva già dal 2012, ma mancando l’impianto sanzionatorio la partenza del POS è rimasta spesso ai nastri di partenza. Il primo decreto PNRR (D.L. 152/21) nell’iter di conversione in legge aveva recepito un emendamento che permetteva l’applicazione delle sanzioni per gli esercenti che si rifiutavano di accettare pagamenti elettronici. Nell’articolo 15 comma 4 bis del D.L. 179/2012 si stabiliva, dunque, che a far data dal primo gennaio 2023 gli esercenti e i professionisti che si rifiutavano di processare le transazioni con il POS avrebbero subito una doppia sanzione. Il comma 1 dell’art. 15, per propagare massivamente l’utilizzo dei pagamenti elettronici, anticipa, dunque, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, l’attuazione della doppia sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Con lo scopo di snidare l’evasione più problematica, ossia quella realizzata senza l’emissione di scontrini, fatture e ricevute, il Fisco esigerà l’invio obbligatorio di tutte le transazioni avvenute con moneta digitale. Portale Nazionale del lavoro sommerso Ulteriore misura in materia finanziaria e fiscale, per quanto concerne la regolarità del lavoro, riguarda l’introduzione del "Portale Nazionale del Sommerso", che sostituisce e amplia la portata delle banche dati finora condivise solo tra Ispettorato, INPS e INAIL. L'articolo 16 della bozza del provvedimento, infatti, al ''fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale Nazionale del Sommerso (Pns). Il Portale Nazionale del Sommerso sostituisce ed integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi”. Progetti bandiera e ZES I fondi del PNRR potranno, come in precedenza affermato, cambiare destinazione ma all'interno della stessa missione andando a rafforzare così la dote dei "Progetti bandiera" delle Regioni. Nella bozza del decreto, all’art. 17, si prevede difatti che "eventuali economie realizzate a seguito di procedure di selezione dei progetti da parte delle amministrazioni titolari degli investimenti" possano andare ai Progetti bandiera "all'interno delle stesse missioni e componenti del Pnrr". Ancora una volta, per lo sviluppo del Sud, si punta alla revisione sulle norme che regolamentano le Zone Economiche Speciali (ZES). A tal proposito vengono assegnati 250mln di euro ai contratti di sviluppo e semplificata, art. 32 comma 1, la riperimetrazione delle aree specificando, comma 2, tanto gli acquisti quanto le costruzioni di immobili, che potranno godere di un tax credit per le iniziative imprenditoriali insediate nelle ZES. Stretta sui controlli eco-sismabonus Trova spazio nel capo III, in materia di ambiente, fonti rinnovabili ed efficientamento energetico, un altro tema ampiamente dibattuto: viene potenziato il meccanismo di monitoraggio del superbonus 110% al fine di evitare frodi e distorsioni rendendo obbligatorio, a monte della procedura, l'invio della pratica all'ENEA. L’art. 20 afferma che al "fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", si valuti il risparmio energetico effettivamente conseguito con gli interventi e dispone che, per quanto riguarda "Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati". L'ENEA ha il compito di elaborare le informazioni pervenute e di trasmettere una relazione sui risultati degli interventi effettuati al Ministero della Transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Inoltre "al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Enea modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del Direttore generale". Costituito il Cts per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia e sulla durata ragionevole del processo L'articolo 36 della bozza di decreto legge contiene "misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria", nonché "del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria". I due organismi, si legge al comma 1 dell’art. in commento, si occuperanno della "consulenza" e del "supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario". Il Codice della crisi d’impresa slitta a luglio L’entrata in vigore del codice della crisi continua a slittare: l’art. 37 posticipa di due mesi, dal 15 maggio al 15 luglio, il tormentato debutto del Codice della crisi d’impresa. Verosimilmente, così facendo, tenderanno ad allinearsi sia le misure del Codice sia quelle necessarie all’adeguamento all’ultima direttiva sull’insolvenza. Il nuovo termine è l’ultimo rinvio ipotizzabile considerando che è l’unico compatibile con la scadenza dell’obbligo di recepimento della direttiva insolvency. Le norme, come noto, sono oggetto di un decreto legislativo ad hoc attualmente in discussione in Parlamento. Si rileva che l’art. 37 abroga, inoltre, il comma 1- bis che rinviava al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore del titolo II del codice, in materia di procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Copyright © - Riproduzione riservata