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Archivio newsContribuzione ridotta agricoli: chiariti i requisiti di spettanza
L’INPS interviene con il messaggio n. 1666 del 2022, per chiarire quali sono le attività che possono essere considerate agricole in base alla normative vigente ai fini della corretta applicazione delle riduzioni contributive ai soli datori di lavoro delle aziende classificate agricole. Linterpretazione fornita dall’Istituto risulta essere inclusiva anche dei datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate Agricole.
Nel messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti sulla applicabilità delle riduzioni contributive ai soli datori di lavoro delle aziende classificate agricole o, anche, ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate “agricole”. Campo di applicazione Si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia; d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta; e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”. Qualificazione dell’attività agricola I lavoratori addetti alle attività agricole sono, considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono sono assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata. L’Istituto conclude, dunque, che le agevolazioni contributive sono, applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 14/04/2022, n. 1666