• Home
  • News
  • Lavoratori occasionali: le regole da seguire per evitare la maxi sanzione per lavoro nero

Lavoratori occasionali: le regole da seguire per evitare la maxi sanzione per lavoro nero

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 856 del 2022, ha definito un vademecum sulla maxi sanzione per lavoro nero. Nel documento, vengono indicati gli elementi, operativi e di immediata applicazione dell’Istituto, inerenti la gestione del rapporto di lavoro ed in particolare per il lavoro occasionale. Si individuano, quindi, i datori di lavoro coinvolti, quelli esclusi, le modalità di comunicazione preventiva di assunzione, nonchè il vincolo di subordinazione. Definiti anche i casi in cui la maxi sanzione non può essere applicata.

Nella nota n. 856 del 2022, l’INL ricorda che gli elementi caratterizzanti l’istituto della maxi sanzione sono: la mancanza della comunicazione preventiva di assunzione (quella del cosiddetto sistema Unilav) e la prestazione effettiva resa con i requisiti propri della subordinazione (inserimento nell’organizzazione, tempo messo a disposizione del datore di lavoro, direttive da parte del datore di lavoro). Il fatto che la subordinazione sia l’elemento qualificante per l’applicazione della maxi sanzione esclude dalla sua applicazione i rapporti societari, ovvero quelli familiari. Rapporti che hanno, però, una gestione propria con comunicazioni ad hoc e sanzioni di natura previdenziale specifiche. Ritornando al rapporto tra subordinazione e mancanza delle comunicazioni, è necessario ricordare che la mancanza di queste ultime non basta da sola a qualificare il lavoro in “nero” e che il requisito della subordinazione deve essere valutato nel concreto, non potendosi dare per accertato, ma dovendo essere debitamente e accuratamente dimostrato. Il problema dell’Uniurg Abbiamo detto come sia centrale, in questo contesto, la comunicazione preventiva di assunzione, che può assumere due modalità: quella ordinaria e la cosiddetta Uniurg. Su quest’ultima la nota afferma che la maxi sanzione non entra in azione nei casi in cui sia impossibile per il datore di lavoro effettuare la comunicazione del rapporto di lavoro a causa della chiusura, anche per ferie, dello studio di consulenza o dell’associazione di categoria cui il datore di lavoro ha affidato la gestione degli adempimenti in materia di lavoro. Qualora sia accaduto questo, il nucleo ispettivo dovrà verificare: - l’affidamento degli adempimenti in materia di lavoro al soggetto abilitato e la effettiva chiusura dello studio o ufficio; - l’invio del modello UniUrg della comunicazione preventiva di assunzione secondo le nuove modalità operative definite dal Ministero del Lavoro, fermo restando che l’assunzione dovrà essere comunicata attraverso la modalità ordinaria il primo giorno utile dalla riapertura dello studio o dell’ufficio. La maxi sanzione non dovrà essere applicata anche in tutti quei casi cui il datore di lavoro, con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, a causa dell’imprevedibilità dell’evento e dell’improcrastinabilità dell’assunzione, non avrebbe potuto prevederla e si trova, pertanto, nell’impossibilità di conoscere numero e nominativi del personale da assumere. Ambito applicativo Passando ad affrontare l’ambito applicativo il documento ne definisce i contorni, indicando quali sono i datori di lavoro coinvolti, ovvero tutti con l’esclusione dei soli datori di lavoro domestici. Esclusione che però non è totale, poiché le prestazioni dei lavoratori domestici diventano oggetto della maxi sanzione nell’ipotesi in cui il personale venga impiegato in attività d’impresa o professionale facente capo al medesimo datore di lavoro. Si tratta della colf, ad esempio, che fa le pulizie nel Bed and Breakfast di cui è titolare il datore di lavoro domestico. Inoltre, possono essere interessati dalla maxi sanzione anche i lavoratori che prestano la loro attività in regime di Libretto Famiglia e che non risultino lavorare secondo quanto previsto dalla norma, ovvero per: a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare; d) attività degli "steward" negli impianti sportivi, limitatamente alle società sportive di cui alla L. n. 91/1981. Questo vuol dire che, la maxi sanzione andrà applicata anche alle ipotesi in cui il prestatore, impiegato mediante Libretto Famiglia - pur correttamente gestito mediante la piattaforma INPS - venga di fatto adibito in attività diverse da quelle previste, non rientranti, quindi, in nessuna delle categorie che legittimano l’utilizzo del Libretto Famiglia. Questi due elementi ci dicono una cosa importante, su cui ogni datore di lavoro (e Consulente) dovrà riflettere: il “nome iuris”, anche se correttamente gestito, che non corrisponde alla realtà di fatto implica la costituzione di un lavoro in “nero”, ovviamente se di fatto il rapporto ha natura subordinata. Le collaborazioni occasionali ex art.2222 del c. c. La nota si occupa delle collaborazioni autonome occasionali che, infatti, non potevano non essere interessate vista la forte attenzione data in questo periodo storico dal legislatore a questi rapporti che, ricordiamo, sono caratterizzati da: a) prestazione di lavoro prevalentemente personale; b) assenza di vincolo di subordinazione; c) occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa); d) corresponsione di un corrispettivo. Se decidiamo di instaurare questa tipologia di rapporto dobbiamo, pertanto. essere certi dell’occasionalità della prestazione, intesa come assenza dei requisiti della professionalità e della prevalenza. Oltre a questo, sarà necessario aver effettuato la comunicazione preliminare prevista per questa tipologia contrattuale, anche se, lo ricordiamo, non tutte le prestazioni richiedono tale comunicazione. Quindi la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione. Qui è opportuno ricordare che, in presenza della comunicazione preventiva, è sempre esclusa l’applicazione della maxi sanzione, ricorrendo, invece, la sola riqualificazione del rapporto. Gli obblighi, che devono essere riconducibili alla prestazione e che devono essere assolti ai fini della prova prima dei rilievi ispettivi, sono, soprattutto, il versamento della ritenuta d’acconto del 20% e l’emissione della Certificazione Unica, relativa ai compensi corrisposti per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ma anche gli eventuali adempimenti previdenziali. Il caso di Prest-O Il lavoro occasionale è ulteriormente attenzionato in un'altra sua forma, quella prevista dall’art. 54-bis, comma 6 lett. b), del D.L. n. 50/2017 che, con acronimo, viene definito CPO o Prest-O. Si tratta di uno strumento contrattuale mediante il quale determinati soggetti (diversi dalle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale) acquisiscono, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati e tassativi limiti economici (5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore). Anche per questo rapporto i concetti centrali, in relazione alla maxi sanzione, sono rappresentati dagli indici di subordinazione e dal mancato invio delle comunicazioni e delle seguenti informazioni all’INPS almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione, ovvero, se trattasi di imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

Attenzione: il lavoro sarà considerato “in nero” anche qualora l’invio della stessa comunicazione sia fatta nel corso dell’accesso ispettivo o, ancora, laddove l’utilizzatore abbia proceduto alla revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta.
Si evidenzia, tuttavia, come vi siano comunque delle esimenti cosi che, pur in assenza della comunicazione preventiva, la maxi sanzione non troverà applicazione ove si accerti la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: - la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore); - la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione. Al riguardo appare ragionevole ritenere, dice la nota, che ricorra la mera violazione dell’obbligo comunicazionale nel caso in cui l’omissione della comunicazione preventiva riguardi una singola prestazione giornaliera, a fronte di una pluralità di prestazioni occasionali regolarmente comunicate nel corso del medesimo mese. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/05/02/lavoratori-occasionali-regole-seguire-evitare-maxi-sanzione-lavoro-nero

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble