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Archivio newsInsolvency: le osservazioni e le proposte dei commercialisti e di Confindustria
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’informativa n. 43 con cui comunica che lo scorso 17 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE/2019/1023, c.d. Insolvency, che l’Italia dovrà recepire entro il prossimo 17 luglio e che, in collaborazione con Confindustria, ha elaborato le osservazioni afferenti allo schema di decreto legislativo, che ha inviato ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, nonché alla Prof.ssa Ilaria Pagni, Presidente della Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza istituita presso il Ministero della Giustizia.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’informativa n. 43 con cui comunica che lo scorso 17 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE/2019/1023, c.d. Insolvency, che l’Italia dovrà recepire entro il prossimo 17 luglio.Lo Schema interviene in modo significativo sul decreto legislativo n. 14/2019, recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 15 luglio. Il Consiglio Nazionale ha inviato ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, nonché alla Prof.ssa Ilaria Pagni, Presidente della Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza istituita presso il Ministero della Giustizia, il documento elaborato in collaborazione con Confindustria, recante le osservazioni afferenti allo schema di decreto legislativo in parola. In particolare è stato evidenziato che con il decreto sono state apportate, tra le altre, le seguenti modifiche: - la sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi disciplinate nell’attuale Titolo II del Codice, con l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa; - l’introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), mediante il quale il debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, che dovranno approvare il piano all’unanimità e la distribuzione del ricavato anche in deroga alla disciplina civilistica su responsabilità patrimoniale del debitore e su concorso dei creditori e cause di prelazione; - la revisione del concordato preventivo in continuità aziendale mediante la previsione della: i) obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi, che dovranno approvare la proposta e il piano all’unanimità; ii) doppia regola distributiva secondo cui, per il valore di liquidazione, il creditore di rango inferiore può essere soddisfatto solo dopo quello di rango superiore (c.d. priorità assoluta), mentre, per il valore derivante dalla continuità, i crediti inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (c.d. priorità relativa) (artt. 19 e ss. dello Schema, che modificano gli artt. 84 ss. del Codice). La stabilizzazione della composizione negoziata, già in vigore dallo scorso 15 novembre, per Confindustria e il CNDCEC rappresenta una scelta apprezzabile. Tuttavia, continua a destare perplessità il ruolo riconosciuto ai creditori pubblici qualificati dalla legge di conversione del c.d. Decreto PNRR (DL n. 152/2021) e rafforzato dallo Schema. Infatti, quest’ultimo, nel confermare il dovere dell’imprenditore di adottare presidi organizzativi idonei alla rilevazione tempestiva, ha chiarito i criteri per valutare l’adeguatezza di tali presidi, ha introdotto i segnali di allarme e vi ha ricompreso le esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici qualificati. Nelle osservazioni viene evidenziato che non viene condiviso l’allargamento del perimetro dei creditori pubblici qualificati ricomprendendovi anche l’INAIL alla stregua di un’estensione automatica. Al riguardo, peraltro, lo Schema prevede l'applicabilità della relativa disciplina con la medesima decorrenza delle disposizioni riguardanti l'INPS, ossia in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, per evitare un’applicazione retroattiva, andrebbe quantomeno previsto che con riferimento all'INAIL essa si applichi in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Inoltre il documento evidenzia la necessità di maggiore ordine e chiarezza al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: debitori, creditori, professionisti e magistrati. Infatti, il succedersi di provvedimenti, cambiamenti e integrazioni senza una meditata visione di insieme sta generando un diffuso disorientamento e rischia di non centrare gli obiettivi di semplificazione degli istituti e di valorizzazione dell’autonomia privata. Viene richiesto di tenere maggiormente in considerazione il rapporto tra gli istituti della composizione negoziata e della domanda con riserva, dalla quale si può virare verso l’una o l’altra soluzione di regolazione della crisi, realizzando quella flessibilità richiesta e suggerita dalla normativa. Infatti, gli articoli 40-44 del Codice consentono di accedere con lo schema della domanda con riserva non soltanto a concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ma, stando alle novità dello Schema, anche al piano di ristrutturazione omologato. Tuttavia, la domanda con riserva seguita da un piano di ristrutturazione omologato rischia di sovrapporsi e porsi in concorrenza con la composizione negoziata, per diverse ragioni. Infine viene evidenziato che a fronte del progressivo ampliamento del ventaglio degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, si allargano anche i margini di discrezionalità attraverso cui sia l’imprenditore individuale sia l’imprenditore collettivo possono individuare le misure idonee a intercettare tempestivamente lo stato di crisi e le iniziative adeguate ad affrontarla. Il rovescio della medaglia è una maggiore incertezza riguardo la sindacabilità ex post, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi. I tempi appaiono maturi per una revisione della materia in linea con l’impostazione adottata anche dal legislatore europeo e massimamente improntata alla valorizzazione dell’autonomia privata e alla salvaguardia del valore d’impresa e assai meno a presunzioni applicate con lettura postuma degli eventi.A cura delle RedazioneCopyright © - Riproduzione riservata
CNDCEC, informativa 05/05/2022, n. 43