News
Archivio newsObbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali
Il Decreto Legge n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha previsto il nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio per attività rese nelle forme del contratto di lavoro autonomo e occasionale, a carico del committente. Ciò al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Di seguito esponiamo una sintesi dell’ambito di applicazione e degli aggiornamenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo di comunicazione interessa esclusivamente:
- i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori
- inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 del codice civile, riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”,
- e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67 comma 1 lettera l), del D.P.R. n. 917/1986.
I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto dell’adempimento di comunicazione sono:
- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o realizzazione dell’opera;
- la prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.
Sotto il profilo previdenziale si evidenzia che i compensi percepiti fino a 5.000 euro annui non sono soggetti a prelievo contributivo INPS. Al superamento della franchigia dei 5.000 euro il prestatore deve iscriversi alla Gestione Separata. Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Sotto il profilo fiscale il committente ha l’obbligo di versare la ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24.
Sono esclusi dal campo di applicazione della nuova disposizione:
- i rapporti di natura subordinata;
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- le prestazioni occasionali ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- gli studi professionali non organizzati in forma di impresa che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE
La comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, risultante dalla lettera di incarico.
Per ottemperare al suddetto obbligo di comunicazione, l’I.N.L., con la nota del 28.03.2022, ha reso noto che a partire dal 28 marzo 2022 è disponibile la nuova applicazione su “Servizi Lavoro” (https://servizi.lavoro.gov.it). L’applicazione è accessibile tramite SPID e CIE.
Con la stessa nota, l’I.N.L. comunicava che fino al 30 aprile 2022 era possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità già in uso.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale ritenuto valido per assolvere a tale obbligo è quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non saranno ritenute valide, e pertanto saranno sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Con la nota del 22 aprile 2022, l’I.N.L. ha precisato che, per salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge esclusivamente in caso di malfunzionamento del sistema, verranno mantenute attive le caselle di posta elettronica.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali deve contenere:
- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- la descrizione sintetica dell’attività;
- la data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro cui potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
- il compenso stimato.
Con riguardo al termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio, il modello telematico permette di scegliere tre distinte ipotesi:
- entro 7 giorni;
- entro 15 giorni;
- entro 30 giorni.
Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
In qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore è possibile procedere a una variazione o annullamento della comunicazione effettuata; a tale fine è necessario riportare nel modello telematico il codice della comunicazione precedente.
SANZIONI
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.
La maxi-sanzione per lavoro sommerso potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che NON siano state oggetto di preventiva comunicazione, a condizione che la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale precedentemente citati.
In tal senso occorrerà verificare, ad esempio, il versamento della ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24 o il versamento della contribuzione alla Gestione Separata INPS, in caso di superamento della soglia dei 5.000 euro annui.
In presenza della preventiva comunicazione è sempre esclusa l’applicazione della maxi-sanzione.
La maxi sanzione per lavoro sommerso è pari a:
- da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Le predette sanzioni sono, altresì, aumentate del 20% nelle seguenti ipotesi:
- impiego di lavoratori stranieri;
- impiego di minori in età non lavorativa;
- percettori di reddito di cittadinanza.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.