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Malattia del professionista: tutela con efficacia retroattiva. Ma senza rimborso delle sanzioni

La malattia del professionista, causata dal Covid-19, comporta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti con effetto retroattivo dalla data di inizio dello stato di emergenza nazionale, ovvero dal 31 gennaio 2020. E’ quanto previsto da un emendamento al decreto Ucraina, approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato. Tuttavia, l’effetto retroattivo non comporterà il rimborso di eventuali sanzioni e di interessi già pagati e contestati per effetto della mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e per i mancati pagamenti entro il termine previsto originario. La modifica fa salve però le eventuali dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.

Durante la fase di conversione al Senato del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), dopo aver avuto il via libera dalla Camera, è stato approvato un emendamento che prevede la retroattività della sospensione degli adempimenti e dei versamenti in caso di malattia Covid del professionista con la conseguenza che gli effetti e le tutele previsti dalla l. n. 69/2021 sono estesi e decorrono retroattivamente dal 31 gennaio 2020. L’emendamento approvato, in particolare, prevede che la malattia del professionista da Covid comporta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti con effetto retroattivo dalla data di inizio dello stato di emergenza nazionale, ovvero dal 31 gennaio 2020. Ma il beneficio non troverà applicazione per eventuali sanzioni e interessi eventualmente già pagati La normativa di riferimento La legge n. 69/2021, di conversione del decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha previsto la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19. La norma stabilisce che la mancata trasmissione, da parte del professionista abilitato, di atti, documenti e istanze, nonché il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, qualora derivanti da motivi connessi all'infezione da Coronavirus, non comporterà decadenza e non costituirà inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Inoltre, non produrrà effetti nei confronti dei rapporti tra il professionista ed il suo cliente. La normativa è stata introdotta durante la fase emergenziale legata alla pandemia da Covid 19 con la finalità di agevolare i lavoratori autonomi liberi professionisti abilitati, prevedendo che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato non comportano decadenza dalle facoltà e non costituiscono comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi se dovuti a sopravvenuta impossibilità per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2 (art. 22 bis, D.L. n. 41/2021, introdotto dalla Legge di conversione n. 69/2021). Il termine è sospeso a decorrere: a. dal giorno del ricovero in ospedale; b. dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; c. dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva; e fino a 30 giorni decorrenti dalla data di: - dimissione dalla struttura sanitaria; - conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente. Affinché la sospensione operi il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione. La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. La sospensione dei termini è strettamente collegata alla durata degli eventi suindicati e, in particolare, andrà dall’inizio dell’impedimento e fino a 30 giorni dopo la sua cessazione, certificata, di dimissione dalla struttura sanitaria, di conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena. Alla scadenza del periodo di sospensione, il professionista ha tempo 7 giorni per procedere all’adempimento. Sommando i 30 giorni agli ulteriori 7 giorni, viene pertanto concesso al professionista un periodo di 37 giorni per adempiere, con decorrenza dalla di cessazione dell’impedimento (ricovero ospedaliero, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria). Al momento dell’adempimento, il professionista allegherà anche i certificati attestanti la decorrenza del periodo di sospensione. L’emendamento approvato L’emendamento approvato prevede l’inserimento di un art. 12 bis:

Art. 12-bis - (Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento. 2. Con decreto del ministero della giustizia da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
L’entrata in vigore prevede l’applicazione delle tutele con effetto retroattivo a tutti gli eventi verificatasi dal 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza) chiarendo però che l’effetto retroattivo non comporterà il rimborso di eventuali sanzioni e di interessi già pagati e contestati per effetto della mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e i mancati pagamenti entro il termine previsto originario. Pertanto, qualora per l’inadempimento il professionista avesse già pagato eventuali sanzioni e interessi, queste non verranno restituiti nonostante l’effetto retroattivo della norma. La modifica fa salve però le eventuali dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento, derogando poi alla definizione delle modalità di attuazione ad uno specifico decreto del ministero della giustizia da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/05/11/malattia-professionista-tutela-efficacia-retroattiva-senza-rimborso-sanzioni

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