Definite le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti. Le nuove regole sono previste dal decreto 29 marzo 2022, del Ministero del Lavoro. Il primo appuntamento con il nuovo adempimento sarà il 30 settembre. Entro quella data andrà inoltrato il rapporto relativo al biennio 2020-2021. A regime il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. L’inoltro del rapporto avverrà telematicamente. mediante un apposito applicativo informatico, che sarà operativo a partire dal 23 giugno. In caso di mancata trasmissione sono previste sanzioni e sospensioni dai benefici contributivi. Quali elementi deve contenere il rapporto?
Al via la rinnovata comunicazione biennale sulle pari opportunità. Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile come previsto dal Codice delle Pari opportunità, dopo le modifiche previste dalla legge n. 162/2021. Le imprese che hanno in forza un numero di dipendenti inferiori a 50 potranno volontariamente redigere il documento che potrà essere utile qualora volessero dotarsi della nuova certificazione sulla parità di genere.
L’operatività del processo è stata determinata dal decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, diffuso il 17 maggio, che, superando il precedente decreto del 2018, definisce le modalità per la redazione del rapporto Il decreto evidenzia come il rapporto vada redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.
Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI |
Trasmissione telematica
L’inoltro del rapporto avverrà telematicamente. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà reso disponibile un apposito
applicativo informatico che sarà operativo a partire
dal 23 giugno.
Si potrà accedere all’applicativo utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il
primo appuntamento con il nuovo adempimento sarà il prossimo
30 settembre. Entro quella data andrà inoltrato il rapporto relativo al biennio 2020-2021. A regime il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Quindi, per il biennio 2022 - 2023, se ne parlerà il 30 aprile 2024.
La vera new entry di questo adempimento sono le imprese con organico più piccolo, quelle con oltre 50 dipendenti. Per loro sarà “la prima volta” con il rapporto pari opportunità. L’applicativo informatico avrà ben cura di mantenere la
riservatezza dei dati, questi non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.
Al termine della
procedura di compilazione delle varie sezioni di cui si compone il rapporto, il servizio informatico del Ministero del Lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una
ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.
Una
copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle
rappresentanze sindacali aziendali. Lo stesso applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, renderà consultabile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto e alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.
I contenuti del rapporto
Nel concreto il rapporto si compone di due sezioni:
1)
Informazioni generali
sull’azienda e sui contratti nazionali, territoriali e aziendali applicati;
2)
Informazioni generali sul
numero complessivo occupati:
1. Occupati alle dipendenze al 31/12/2020 (primo anno del biennio) e al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) ;
2. Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno;
3. Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;
4. Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria;
5.
Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale;
6. Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;
7.
Retribuzione iniziale (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di Inquadramento;
8.
Retribuzione annua al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento;
9. Informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale - Occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021 (secondo anno del biennio).
Sistema sanzionatorio
Fin qui il corretto adempimento del nuovo obbligo, ma se qualcosa andasse storto e non si rispettassero i termini di trasmissione del rapporto? In caso di mancata trasmissione l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio invita formalmente alla regolarizzazione, se anche questo invito dovesse andare disatteso si provvederà all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 520 del 1955 con
importo massimo di 512,00 euro.
Se l’inottemperanza si protraesse per oltre 12 mesi, verrebbe disposta la
sospensione per un anno dei
benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha poi il compito di accertare la veridicità dei rapporti e, in caso gli stessi fossero
mendaci o incompleti, è prevista l’applicazione della
sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/05/23/rapporto-biennale-pari-opportunita-devono-prepararsi-imprese