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ETS: le novità su costituzione, organi sociali, bilancio e registro unico

L’accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 7/2022 avente ad oggetto “Gli enti del Terzo settore: costituzione, organi sociali, il bilancio, le scritture contabili e il Registro Unico del Terzo Settore” allo scopo di mettere in evidenza le principali novità riguardanti la normativa degli enti del Terzo settore, la quale, nel corso del tempo, è stata oggetto di modifiche e interpretazione da parte dei soggetti interessati. Il RUNTS è una piattaforma telematica e pubblica che contiene i dati e i bilanci di tutte le organizzazioni del privato sociale interessate a fruire dei regimi fiscali agevolati e a partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF destinato al cosiddetto “volontariato”.

L’accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 7/2022 avente ad oggetto “Gli enti del Terzo settore: costituzione, organi sociali, il bilancio, le scritture contabili e il Registro Unico del Terzo Settore” allo scopo di mettere in evidenza le principali novità riguardanti la normativa degli enti del Terzo settore, la quale, nel corso del tempo, è stata oggetto di modifiche e interpretazione da parte dei soggetti interessati. Il legislatore è intervenuto con una “Riforma del Terzo settore” con Legge Delega 6 giugno 2016, n. 106 che ne ha definito i confini e le regole di funzionamento. Successivamente, nell’anno 2017, con il D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore” ha stabilito le principali regole che disciplinano gli enti del Terzo settore e, più precisamente: - le finalità e l’oggetto; - l’elenco delle attività di interesse generale; - le modalità di svolgimento delle attività diverse; - le modalità di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio di esercizio; - le modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il D. Lgs. n. 105/2018 ha apportato modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 117/2017, in particolare dal punto di vista fiscale. La Nota operativa esamina quindi tali normative e indica anche la procedura di redazione e approvazione dei nuovi schemi dei bilanci 2021 introdotti dal D.M. 39 del 5 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. 102 del 18 aprile 2020), in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 13, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”. Costituzione e acquisizione della personalità giuridica degli ETS Le modalità di costituzione degli enti del Terzo settore variano in base alle caratteristiche previste dal Codice civile a seconda che l’ente assume la forma giuridica di: associazione, fondazione o società commerciale e alla presenza o meno della personalità giuridica privata (obbligatoria per le fondazioni, Libro 1 del Codice civile) e società commerciali (Libro V del Codice civile). La Costituzione deve avvenire con la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto avanti a un Notaio, e nel quale devono essere indicati i primi organi sociali. Deve essere richiesto il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate e, successivamente, si procede alla registrazione dell’atto all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente per territorio. La nota operativa precisa che, con particolare riferimento alla natura di “Ente del Terzo Settore”, l’atto costitutivo deve, tra l’altro, indicare: a) nella denominazione sociale l’acronimo “ETS” o la locuzione “ente del terzo settore”. Però è da precisare che l’acronimo ETS può essere utilizzato solo dopo l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); b) l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; c) l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; d) i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura; e) la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori; f) la nomina del soggetto incaricato della revisione legale di conti (quando previsto). Inoltre, la Nota Operativa evidenzia che per l’acquisizione della personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS, la procedura da seguire è la seguente: a) occorre depositare presso un Notaio l’atto costitutivo dell’associazione o della fondazione, il quale verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, incluso il rispetto delle norme specifiche del Terzo settore e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica; b) il Notaio, verificata la sussistenza di tutti i requisiti per l’iscrizione al Registro, deposita l’atto costitutivo presso l’Ufficio competente del RUNTS con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente; c) l’Ufficio del RUNTS, verificata la formale regolarità della documentazione, iscrive l’ente nel Registro stesso, dove è specificato il possesso della personalità giuridica. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 nell’art. 45. Esso viene gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma ed è reso accessibile a tutti gli interessati.Il RUNTS è telematico e pubblico. E’ in sostanza una piattaforma che contiene i dati e i bilanci di tutte le organizzazioni del privato sociale interessate a fruire dei regimi fiscali agevolati e a partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF destinato al cosiddetto “volontariato”. La piattaforma consente di gestire in modalità telematica l’intero flusso del processo ovvero: di iscrizione; di modifica; di deposito degli atti e della revisione; della cancellazione degli enti. Per l’iscrizione viene fatta una distinzione tra ETS “non riconosciuti” e ETS “riconosciuti”.Per gli enti “non riconosciuti”, cioè di quegli enti che non hanno la personalità giuridica e non intendono ottenerla, la presentazione della domanda viene effettuata dal legale rappresentante dell’ente, oppure su delega di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.Per gli ETS “riconosciuti”, cioè di quelli in possesso della personalità giuridica, la presentazione dell’istanza è di esclusiva competenza del Notaio al quale inoltre compete antecedentemente alla presentazione dell’istanza, la verifica circa “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore”. Tra le verifiche che il Notaio deve effettuare sono quelle del controllo che, sia l’atto costitutivo che lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli enti del Terzo settore, quanto a quelle recate dalla disciplina particolare applicabile alla specifica qualificazione che l’ente intende conseguire. L’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria ma è facoltativa; però è da precisare che l’iscrizione dovrà essere valutata caso per caso in quanto può comportare una serie di vantaggi ma anche degli svantaggi. Tra gli svantaggi la Nota operativa evidenzia la necessità di procedere ad adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle norme del Codice del Terzo settore o a quelle dell’impresa sociale ed effettuare i pagamenti e gli adempimenti legati alla redazione e al deposito del bilancio presso il RUNTS. Inoltre, se l’associazione è stata costituita con atto costitutivo e statuto redatti con la forma di scrittura privata registrata, anche le successive modifiche dovranno recare tale forma, quindi, dovranno essere registrate presso l’Agenzia delle Entrate. Infine, ai fini dell’iscrizione al RUNTS, dovrà redigere un bilancio in conformità a quanto disposto dal Codice del Terzo settore nell’art. 13 “Scritture contabili e bilancio” e depositarlo presso il RUNTS. Gli enti che si iscrivono al RUNTS sono tenuti al rispetto di vari obblighi di natura civilistica riguardanti: la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2022/05/25/ets-principali-novita-riguardanti-normativa

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