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Archivio newsIsopensione: nuove procedure telematiche di gestione
L’INPS, nel messaggio n. 2216 del 2022, comunica l’entrata in vigore della nuova modalità di gestione del processo di prestazione di esodo tramite l’isopensione. Sono infatti state introdotte nuove funzionalità del “Portale prestazioni atipiche” (“PRAT”), a disposizione degli enti esodanti, relative all’invio delle domande di prestazione di esodo e alla stampa della lettera di certificazione.
Nel messaggio n. 2216 del 27 maggio 2022 comunica le nuove funzionalità del “Portale prestazioni atipiche” (“PRAT”), a disposizione degli enti esodanti, relative all’invio delle domande di prestazione di esodo e alla stampa della lettera di certificazione. Il “Portale prestazioni atipiche”, accessibile dal servizio “Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”, è stato implementato per consentire all’ente esodante: - la presentazione delle domande di certificazione; - la presentazione delle domande di calcolo importo; - la scelta dello strumento a garanzia delle prestazioni e della contribuzione ad essa correlata. Le comunicazioni telematiche con l’INPS devono essere gestate attraverso: - il “Cassetto previdenziale del contribuente”, per la presentazione dell’accordo; - il “Portale prestazioni atipiche”, accessibile dal servizio “Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”, per la gestione del piano di esodo. Presentazione dell’accordo L’accordo deve indicare: - i dati identificativi del datore di lavoro; - la data di sottoscrizione; - la data inizio validità; - la data fine validità; - il numero massimo di lavoratori interessati; Il datore di lavoro deve comunicare i nominativi dei referenti da abilitare al “Portale prestazioni atipiche” per avviare le attività di riconoscimento della predetta prestazione di esodo e per la sua successiva gestione. Domande di certificazione del diritto Per inserire le domande di certificazione del diritto, il referente aziendale accreditato accede al “Portale prestazioni atipiche”. Nella voce di menu “Certificazione dei lavoratori” deve essere selezionato il piano di esodo. Nella sezione “Caricamento codici fiscali” devono essere inseriti i codici fiscali dei lavoratori per i quali si intende verificare il diritto di accesso alla prestazione. Ciascuna domanda viene indirizzata alla Struttura territoriale competente, che deve provvedere alla sua definizione entro il termine di 15 giorni, salvo diversa comunicazione, utilizzando il sistema “UNICARPE – FELPE”. La prestazione è riconosciuta in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità solo nei casi in cui, nel periodo di fruizione della c.d. isopensione, il lavoratore perfezioni il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. Domande di certificazione dell’importo Nella sezione del menu “Calcolo importo e lettere di certificazione”, il referente aziendale seleziona i lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione positiva per il diritto e per i quali intende richiedere la certificazione dell’importo. Il referente aziendale deve indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro. Si ricorda che tra le date di risoluzione del rapporto di lavoro e di decorrenza dell’indennità non vi deve essere soluzione di continuità. Per ciascun soggetto selezionato viene generata la domanda “Calcolo importo assegno in esodo per applicazione art. 4, legge 92/2012”. Creazione del piano di esodo Nella sezione “Calcolo importo e lettere di certificazione”, il referente aziendale seleziona i lavoratori da ricomprendere nel piano di esodo. Il datore di lavoro seleziona i lavoratori da inserire nel piano di esodo e procede alla chiusura del piano. Il datore di lavoro, nella sezione “Scelta metodo di pagamento”, opta tra la fideiussione e il pagamento in unica soluzione. Nella sezione “Documenti economici” del “Portale prestazioni atipiche” saranno quindi messi a disposizione: - il prospetto di quantificazione del programma di esodo, nel quale sono riportati i dati anagrafici dei lavoratori, la data di decorrenza dell’esodo, la data di decorrenza della pensione, la data di raggiungimento dei requisiti, gli importi analitici e complessivi; - la lettera di validazione dell’accordo.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata INPS, messaggio 27/05/2022, n. 2216