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Consulenti del lavoro: corretta gestione dei controlli antiriciclaggio

Con una circolare inviata a tutte le sedi degli ordini provinciali dei consulenti del lavoro, il Consiglio Nazionale ha reso note le regole tecniche degli Organismi di autoregolamentazione, rivolte ai professionisti iscritti all’albo, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale.

In un documento predisposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sono contenute le indicazioni pratiche per la effettuazione della valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale, tenuto conto delle dimensioni e delle capacità organizzative degli studi professionali. La normativa vigente infatti esclude la possibilità di individuare in via preventive delle fattispecie in ordine alle quali operi una presunzione di assenza di rischio, sicché il professionista dovrà sempre ed in ogni caso operare la valutazione sulla presenza di rischi specifici connessi alla prestazione professionale richiesta dal cliente. Valutazione del rischio inerente Il consulente del lavoro, ai fini dell’adeguata verifica, è tenuto ad acquisire, in ogni caso, copia in formato cartaceo o elettronico del documento di riconoscimento in corso di validità del cliente, visura CCIAA ed eventuale incarico professionale o verbale di nomina. Valutazione del rischio specifico Il consulente del lavoro valuta il rischio specifico con riferimento al cliente, alla tipologia delle prestazioni professionali richieste, alle caratteristiche della propria organizzazione di studio nonché alla luce dei fattori di rischio individuati. Nella valutazione del rischio specifico il professionista terrà conto dei seguenti fattori: - la natura giuridica del cliente, l’attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o della prestazione professionale, l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; - la tipologia e l’oggetto dell’operazione o prestazione professionale, le modalità di svolgimento, l’ammontare, la frequenza e il volume delle operazioni e la durata della prestazione professionale, la ragionevolezza dell’operazione o della prestazione professionale, in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; - particolari elementi di valutazione ricavabili dagli schemi di comportamenti anomali e dagli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF, nonché contenuti nelle Comunicazioni e nelle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riportate nei Quaderni dell'antiriciclaggio. - dimensioni dello studio professionale e modalità di organizzazione dello stesso; - numero dei componenti dello studio e numero di sedi operati Con riferimento al cliente dovranno essere valutati i seguenti elementi: 1. la natura giuridica; 2. la prevalente attività effettivamente svolta; 3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento alla tipologia della prestazione richiesta dovranno essere valutati i seguenti elementi: 1. aspetti peculiari della prestazione richiesta; 2. modalità di svolgimento della prestazione richiesta e/o dell’operazione; 3. ammontare dell’operazione per la quale viene richiesto l’intervento professionale; 4. frequenza e volume delle operazioni; 5. durata della prestazione professionale; 6. ragionevolezza; 7. area geografica di destinazione. Il professionista che svolge la propria attività avvalendosi di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 15 unità, ovvero esercita in più di tre sedi operative, deve adottare un piano antiriciclaggio dello studio. Qualora il professionista si avvalga di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 30 unità, ovvero eserciti in più di 5 sedi operative, in aggiunta al piano antiriciclaggio dello studio dovrà designare un responsabile della funzione antiriciclaggio. Valutazione del rischio effettivo Il rischio effettivo è costituito dalla relazione tra il livello di rischio inerente ed il livello di rischio specifico. L’incrocio dei fattori di rischio inerente con quelli di rischio specifico avviene con l’utilizzo della seguente matrice che si basa su una ponderazione percentuale diversificata, considerato la maggior rilevanza del rischio specifico secondo la seguente formula RE=(RI*40%)+(RS*60%). Le misure semplificate di adeguata verifica possono essere applicate in presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La semplificazione consiste in una riduzione della profondità degli adempimenti, i quali devono essere tutti presenti. Le misure semplificate di adeguata verifica consistono nella possibilità di: - identificare il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa; - dilazionare maggiormente nel tempo il controllo costante anche acquisendo una dichiarazione dal cliente dalla quale emerga che non sono intervenute variazioni nel quadro informativo riferito in precedenza. Si ritiene che il controllo costante in ordine ai rapporti professionali continuativi che non abbiano subito sostanziali variazioni possa essere eseguito con cadenza triennale. Adeguata verifica rafforzata Il consulente del lavoro è tenuto ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica in tutti i casi in cui riscontri un elevato rischio effettivo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, ai prodotti ed ai servizi, alla natura delle operazioni e/o dei canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento. Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti comportamenti: a) prestare maggiore attenzione all’identificazione dei titolari effettivi, nonché all’eventuale presenza di interposizioni fittizie di soggetti terzi, ivi comprese società di comodo; ai fini della corretta identificazione; b) acquisire eventuali certificazioni rilasciate da enti finanziari, creditizi o assicurativi assoggettati agli obblighi del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.; c) chiedere al cliente di eseguire il primo pagamento relativo all’operazione richiesta tramite un conto corrente a lui intestato presso un istituto bancario non avente sede in Paesi ad alto rischio; d) verificare che il cliente o altri soggetti che il professionista sappia essere collegati al cliente risultino presenti nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento; e) verificare che il cliente o altri soggetti che il professionista sappia essere collegati al cliente risultino sottoposti ad indagini di polizia giudiziaria o processi penali per fatti attinenti al riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2022/06/13/consulenti-lavoro-corretta-gestione-controlli-antiriciclaggio

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