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Sgravio turismo e stagionali: fruizione entro settembre

L’INPS, con la circolare n. 67 del 2022, fornisce le istruzioni per la concreta fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo determinato o le stabilizzazioni nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esposizione del beneficio, alla luce dell’avvenuta autorizzazione dell’UE nell’ambito del Temporary Framework, potrà essere effettuata attraverso le denunce contributive di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

E’ finalmente pronto per la fruizione lo sgravio Covid-19 previsto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dall’1  gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi. In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione e entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base annua (art. 7 D.L. n. 104/2020). Le istruzioni per la fruizione sono state dettate dall’INPS, con la circolare n. 67 del 10 giugno 2022, in seguito all’avvenuta approvazione della misura, lo scorso 7 giugno 2022, da parte della Commissione. Requisiti per la spettanza del beneficio Beneficiari sono i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, a prescindere dalla loro natura di imprenditori, che: - effettuano assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale; - convertono i contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’1  gennaio e il 31 marzo 2022. L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, purchè l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali. Misura dell’esonero L’esonero riconosciuto è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile  , pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Condizioni di spettanza dell’esonero L’esonero contributivo può essere riconosciuto se sussistono le seguenti condizioni: - rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. - rispetto dei limiti de minimis nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione (importo non superiore a 2.300.000 euro) Coordinamento con altri incentivi L’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”. Tuttavia, una volta optato per un incentivo all’assunzione che prevede l’esonero totale della contribuzione datoriale, non   possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all’assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro. Domanda di esonero Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni: - dati del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione; - codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato; - importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive; - eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; - misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. L’INPS informa il datore di lavoro, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, dell’avvenuta autorizzazione a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione a tempo determinato o per il rapporto stagionale o per la conversione. L’invio delle domande di ammissione al beneficio deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2022. Una volta accantonate le risorse il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile. Esposizione dello sgravio in Uniemens I datori di lavoro autorizzati espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio, i nomi dei lavoratori per i quali spetta l’esonero, indicando: - nell’elemento “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese; - nell’elemento “CodiceCausale” il valore “TURI”; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione a tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG. La fruizione può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, Agosto e settembre 2022. Esposizione dello sgravio in ListaPosPA Per esporre il beneficio spettante nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, è necessario riportare: - nell’elemento “AnnoRif” l’anno di riferimento dello sgravio; - nell’elemento “MeseRif” dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio; - nell’elemento “CodiceRecupero” dovrà essere inserito il valore “32” per le assunzioni a tempo determinato e il valore “33” per le trasformazioni a tempo indeterminato. - nell’elemento “Importo” dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 10/06/2022, n. 67

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/06/13/sgravio-turismo-stagionali-fruizione-entro-settembre

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