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Contratto di rete e codatorialità: criteri di legittimità

Nella nota n. 1229 del 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro inteviene riguardo l’utilizzo della modulistica Unirete per chiarire se tale procedura opera limitatamente ai soli rapporti di lavoro in regime di codatorialità, oppure interessi anche i lavoratori in semplice distacco nell'ambito di un contratto di rete tra imprese.

Con la nota n. 1229 del 16 giugno 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato ad occuparsi dell’impiego di lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete e della modulistica da utilizzare nelle ipotesi in cui operi una rete con soggettività giuridica. Le imprese della rete devono utilizzare il modello in questione sia per i distacchi intra-rete sia fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. Codatorialità in rete il modello Unirete va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale. Per questa ragione, infatti, è necessario il coinvolgimento della impresa “referente” per comunicare il distacco di un lavoratore dipendente di altra impresa non co-datore, senza contare che nella modulistica allegata al D.M. risulta presente esclusivamente il riferimento ai “co-datori”. Rete soggetto La “rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete. Ai fini della legittimità dell’operazione è necessario infatti che le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro. Le aziende in rete potranno impiegare i lavoratori in forza ad una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete. In tale ipotesi è comunque necessario ottemperare agli obblighi di comunicazione tramite il modello Unirete, nei termini e con le modalità ordinariamente previste.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INL; nota 16/06/2022, n. 1229

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/06/18/contratto-rete-codatorialita-criteri-legittimita

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