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Archivio newsBonus edilizi e CCNL: disciplina fiscale e giuslavoristica all’unisono
Applicazione obbligatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore edile per la fruizione dei tax credits: la legge di conversione del decreto Ucraina ridisegna il campo di attuazione dei CCNL, delimitandone l’applicabilità alle opere di importo complessivamente superiore a 70.000 euro, riferite a lavori edili identificati nell’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Il nuovo adempimento, che riguarda i lavori che iniziano a partire dal 28 maggio 2022, si prefigge l’obiettivo di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il rilascio del visto di conformità sarà, quindi, subordinato alla verifica della corretta indicazione del CCNL nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse per l’esecuzione dell’intervento.
L’art. 28-quater del decreto Sostegni ter ha inserito, dopo il comma 43 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022, il comma 43-bis, che, in relazione ai lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, subordina la spettanza dei benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto Rilancio all’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, per cui i lavori edili siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015. Come si avrà modo di vedere infra, nel prosieguo del contributo, ai sensi della disciplina in commento, il contratto collettivo applicato (già indicato nell’atto di affidamento) dovrà essere riportato, peraltro, anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’art. 23-bis del decreto Ucraina ha tuttavia modificato il citato comma 43-bis, stabilendo che tale previsione debba essere riferita in senso ampio “alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro”, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili. Tale modifica normativa, in altri termini, ha significato un sostanziale ampliamento della portata applicativa del comma 43-bis. L’adempimento previsto ai fini del riconoscimento dei menzionati benefici fiscali finisce, di fatto, per interessare un maggior numero di interventi, atteso che il limite dimensionale deve essere parametrato al valore della “opera” complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili. In termini differenti, il datore di lavoro sarà tenuto ad indicare, nel contratto di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori), che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, laddove esegua opere per un importo complessivamente superiore a 70.000 euro. Ciò posto, resta inteso che l’adempimento sarà necessario soltanto in presenza di lavori edili espressamente previsti nell’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Tale categoria, come espressamente reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della circolare 19/E del 27 maggio 2022, “non può essere suscettibile di interpretazioni estensive”. Da quando si applica la nuova regola Circa la decorrenza temporale dei nuovi adempimenti, la disposizione di cui al comma 43-bis si applica ai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, quindi a partire dal 28 maggio 2022. Al fine di individuare con precisione gli interventi assoggettabili alla nuova disciplina, sarà necessaria la puntuale individuazione della data di inizio lavori indicata all’interno del titolo abilitativo depositato presso il competente ente territoriale. Pertanto, l’obbligo sussisterà per gli interventi risultanti da: - CILA, SCIA e CILAS presentate successivamente al 27 maggio 2022; - Comunicazioni di inizio lavori, riferite a PDC, presentate successivamente al 27 maggio 2022; - Dichiarazioni sostitutive di atto notorio redatte e sottoscritte da parte del committente, qualora vi siano interventi in edilizia libera, ove risulti la data di inizio dei lavori successiva al 27 maggio 2022. La neo-introdotta disposizione identifica, quindi, un preciso termine iniziale di decorrenza del nuovo adempimento, che viene cristallizzato nella data di inizio dei lavori. Il comma 43-bis, come già illustrato, ha acquisito efficacia a decorrere dal 27 maggio 2022, trovando, in linea di principio, applicazione in riferimento ai lavori edili avviati successivamente a tale data. In caso di situazioni “ibride”Sin dagli albori della normativa in commento, tuttavia, si è avvertita l’esigenza di apprestare un presidio in relazione a quelle situazioni “ibride”, connotate da un contratto di appalto ovvero d’opera stipulato in data anteriore al 27 maggio, sebbene relativo a lavori che avrebbero avuto inizio in data successiva. Nell’ottica di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e tutelare l’affidamento degli stessi, l’Amministrazione finanziaria, con la citata circolare, ha in effetti chiarito che le prescrizioni di cui al comma 43-bis operano con riferimento “agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data”. La formulazione utilizzata dovrebbe indurre a ritenere che i citati adempimenti non possano trovare applicazione innanzi a un contratto (nel quale è incluso l’affidamento dei lavori) stipulato in data anteriore al 27 maggio, pur laddove i relativi interventi dovessero avere inizio in data successiva alla menzionata deadline. Questo rilevante chiarimento pone tuttavia un ulteriore tema, imperniato sulla prova della data certa anteriore al 27 maggio, giacché, come noto nella prassi, la generalità degli atti di affidamento non è cristallizzata né in scritture private autenticate né, tantomeno, in scritture private sottoposte a volontaria registrazione, ma, al contrario, viene formalizzata in scritture private non autenticate e non registrate. Sul punto, in assenza di chiarimenti, sarebbe auspicabile un’ulteriore apertura dell’Agenzia nel senso di ritenere sufficiente, ai fini che ne occupa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000) ovvero altra idonea documentazione nell’ambito della quale attestare che la stipula dell’atto di affidamento dei lavori è avvenuto in data antecedente al 27 maggio 2022. Fattispecie applicabili Appare evidente, per altro verso, come il legislatore abbia inteso circoscrivere l’ambito di applicazione del nuovo obbligo e per quel che concerne l’importo dei lavori, come già illustrato, e, soprattutto, per quel che attiene agli interventi che vengono in considerazione ai fini in discorso. La disposizione, difatti, si applica “ai lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81”, all’interno del quale si elencano i “1. lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”. Risulta, tuttavia, dubbia l’eventuale applicabilità “per analogia” delle disposizioni citate a lavorazioni ed interventi edili non espressamente previsti dall’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Sul punto è utile rammentare l’indicazione della Commissione nazionale paritetica delle casse edili, la quale ha specificato nella FAQ 2 del 3 maggio 2022, con riferimento alla “congruità della manodopera”, che “laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell'istituto della congruità della manodopera”. Sul punto, vale la pena evidenziare quanto reso noto, ancora una volta, dalla circolare 19/E, pag. 31, nota 44, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha escluso dalle previsioni in commento tutti quei lavori che si sostanziano nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che restano disciplinati da appositi contratti collettivi di lavoro. Ad ogni modo, le disposizioni di cui all’art. 43-bis, cit. si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi ovvero che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni: - superbonus, previsto dall’art. 119 del decreto Rilancio; - recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), TUIR; - riqualificazione energetica di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013; - adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013; - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della legge di Bilancio 2020; - installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6; - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013; - detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’art. 119-ter del D.L. n. 34 del 2020; - bonus mobili, previsto dall’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis TUIR; - bonus verde, previsto dall’art. 1, comma 12, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Contratti collettivi applicabili La disciplina in parola, come già rappresentato, presuppone l’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, del contratto collettivo del settore edile, nazionale o territoriale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato dall’impresa affidataria dei lavori. Corre l’obbligo di evidenziare, tra le altre cose, come gli oneri sin ora illustrati si applichino nei soli riguardi di commissionari che si sono avvalsi di dipendenti, poiché la norma opera un espresso riferimento ai “datori di lavoro”, qual è, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, il “soggetto titolate del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa [..]». Orbene, secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle entrate con la più volte menzionata circolare, i contratti collettivi nazionali che sono in possesso dei requisiti richiamati dalla disciplina sono soltanto quelli, riferiti al settore edile, identificati con i codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS, ossia: • F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016); • F015; • F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017). La norma, tuttavia, prevede anche la possibilità per l’impresa di applicare un CCNL territoriale. Ciò significa che le parti datoriali e sindacali hanno facoltà di operare nell’ambito della c.d. “contrattazione di secondo livello”. In questo caso il contratto è frutto di un puntuale processo di negoziazione, sviluppato tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, finalizzato all’ottenimento di condizioni negoziali poziori rispetto a quelle negoziate nell’ambito della contrattazione nazionale. Da ultimo, occorre precisare che gli adempimenti di cui si discute devono essere rispettati anche qualora il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto - seguendo le indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria - dovranno essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato. Resta inteso, in ogni caso, come sia onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, atteso che l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali legislativamente previstiVerifiche dell’intermediario fiscale abilitatoAl fine di rafforzare i controlli sul rispetto di tali adempimenti a partire dalla fase antecedente alla fruizione del beneficio fiscale, l’articolo 43-bis dispone che i soggetti incaricati del rilascio del visto di conformità ex art. 35, D.Lgs. n. 241 del 1997, debbano verificare, tra l’altro, che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale indicazione deve essere inserita, anzitutto, nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti e disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti c.c., a condizione che in tale ultimo documento sia incluso l’atto di affidamento dei lavori. Il contratto, se stipulato al di fuori del comparto delle opere pubbliche o leggi speciali, viene redatto in forma libera e non è soggetto a registrazione in termine fisso se i corrispettivi sono assoggettati ad IVA. Le forme maggiormente utilizzate sono quelle della scrittura privata o del preventivo con accettazione da parte del committente; entrambe le tipologie costituiscono atto di affidamento dei lavori valido che, ricorrendone i presupposti, dovranno riportare l’indicazione del CCNL applicato. La disciplina in commento, come illustrato, prevede, altresì che il contratto collettivo applicato debba essere indicato nelle fatture emesse. L’eventuale mancanza dell’indicazione in una o più fatture, come rilevato anche nella circolare 19-E, non costituisce ragione ostativa al rilascio del visto, giacché, in tal caso, sarà sufficiente che il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa che ha effettuato i lavori, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione, inoltre, dovrà essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria. A maggior ragione, la mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, pur rimanendo obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis, non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, a condizione che tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento. Copyright © - Riproduzione riservata