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Archivio newsCongedo di paternità e parentale: tutele più ampie per la conciliazione vita-lavoro
Congedo di paternità obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto. Diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. Aumento da 10 a 11 mesi della durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo e priorità alle richieste di smart working per le lavoratrici e i lavoratori con figli fino a 12 anni di età. Sono le novità previste dal decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Previste sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano i diritti in favore della genitorialità.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 giugno, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive (UE): - 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio; - 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) n. 1158 del 2019 interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che su altre disposizioni vigenti, come la legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili). La dichiarata volontà del legislatore è quella di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare. Congedo obbligatorio di paternità Entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Congedo parentale La disciplina innovata prevede l’aumento: - da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell'ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali; - da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; - da 6 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura. Come generale articolazione della fruizione sono dunque previsti: - 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3); - 3 mesi, trasferibili tra i genitori con un’indennità pari al 30% della retribuzione. Gravidanza a rischio lavoratrici autonome Previsto il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. Priorità di accesso allo smart working I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver. Obblighi del datore di lavoro Il decreto approvato prevede l’irrogazione di pesanti sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria. I datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, non possono ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa. Si prevedono specifici interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è provveduto a costituire un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti. Per l'anno 2022, alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere è concesso un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile.
Vecchia disciplina | Disciplina innovata | |
Congedo obbligatorio padri | 10 giorni lavorativi fruibili 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto | 10 giorni lavorativi fruibili nei 5 mesi dopo il parto |
Congedo parentale | - Genitore solo :10 mesi - 6 mesi di congedo parentale coperto con indennità al 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; - limite congedo indennizzato: da anni di età del bambino. | - Genitore solo: 11 mesi - 9 mesi di congedo parentale in totale tra i genitori con indennità nella misura del 30%, - limite congedo indennizzato: 12 anni di età del bambino. |
Maternità a rischio autonome | Nessuna previsione | Diritto all’indennità in caso di astensione |