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Archivio newsPNRR, riforma degli appalti: cosa cambia per le imprese nei contratti pubblici
Pubblicata in GU la legge delega sugli appalti pubblici. La delega impone al governo di approvare norme che favoriscano la partecipazione delle micro e piccole imprese, di prevedere criteri premiali per l'aggregazione di impresa, di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto da parte della stazione appaltante. Si dispone altresì di semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi, digitali e sviluppo sostenibile. Così come l'obbligo di inserire specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e, per le stazioni appaltanti, di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di paesi extra Ue, che compongono l'offerta, non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti.
Via libera alla ridefinizione dei contratti pubblici in tinta PNRR. È approdato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 27/06/2022, la legge delega in materia di contratti pubblici 21/06/2022, n. 78. Un lungo elenco di principi e criteri direttivi che presentano profili di déjà vu rispetto alla omologa legge n. 11/2016, che in quell’anno aveva aperto i tavoli dei lavori del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Ora la palla passa al Governo che ha sei mesi di tempo per approvare i decreti delegati e cambiare i connotati al public procurement. Vediamo, dunque, di passare in rassegna alcuni criteri e principi direttivi, molti dei quali rappresentano vere e proprie deleghe in bianco. ANAC È prevista la indefinita revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione, allo scopo di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti. È una riproposizione con variazioni lessicali dell’omologo criterio direttivo scritto dalla legge 11/2016 Stazioni appaltanti La delega del 2022 prevede un ennesimo movimento legislativo teso alla qualificazione delle stazioni appaltanti, con enfasi rispetto all’obiettivo della loro riduzione numerica anche attraverso accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. La delega esplicita incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e pretende espressamente modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti. In relazione alla finalità di qualificazione delle stazioni appaltanti la lege delega ha sentito il bisogno di specificare che il governo dovrà scrivere norme sull’organizzazione di corsi di specializzazione del personale delle stazioni appaltanti con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano al servizio degli enti locali. A ben vedere niente di sostanzialmente innovativo rispetto all’omologo criterio scritto dalla legge n. 11/2016. PMI La delega prevede, ma nella sostanza non è affatto una novità rispetto alla legge delega del 2016, il criterio direttivo che impone al governo di scrivere: a) norme tese a favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, comprensive della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità; b) criteri premiali per l'aggregazione di impresa; c) obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto da parte della stazione appaltante. Tutto ciò riecheggia nitidamente e per certi versi testualmente il criterio della legge del 2016, che aveva già allora chiesto norme sul divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e aveva auspicato disposizioni recanti l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti (nihil novi, dunque). Sottosoglia La legge del 2016 aveva chiesto massima semplificazione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea: evidentemente quel criterio non ha avuto compiuto sviluppo, visto che viene riportato anche dalla delega del 2022. Quest’ultima precisa che il legislatore delegato dovrà scrivere il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. Appalti Green/E-appalti La legge delega chiede al Governo di semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, sviluppo sostenibile. Il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale sarà una condizione dell'affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento. Qualche lieve specificazione, ma nessuna dirompente inversione di rotta rispetto alla legge del 2016, che già aveva ampiamente predicato il criterio della sostenibilità ambientale. Verifica prezzi Riveste spiccata originalità il criterio afferente a un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. La legge delega del 2022 predetermina il contenuto delle future disposizioni nel senso di: a) stabilire che la revisione dei prezzi sia finanziata non solo con le risorse disponibili del quadro economico degli interventi, ma anche con eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante; b) prevedere l’obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti di clausole relative all’adeguamento al costo da rinnovo dei CCNL nazionali. Clausole sociali Segue pari pari la scia della delega del 2016 il principio che mira a stabilire l'obbligo di inserire, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, anche per i lavoratori in subappalto. A ciò la legge delega del 2022 aggiunge la previsione di riserve nelle procedure di gara a favore di operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Made in Italy Presenta elementi di originalità l’obbligo per le stazioni appaltanti, che il governo dovrà dettagliare con apposite norme delegate, di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di paesi extra Ue, che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti. Inoltre, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, si dovranno applicare misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei. Equo compenso La legge delega del 2022 si occupa dell’equo compenso e scrive un tanto originale quanto equivoco criterio sul divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Tempi e digitale Ritorna in mente il testo della delega del 2016 anche leggendo il criterio che impone al legislatore delegato di scrivere norme sulla riduzione dei tempi delle procedure di gara, sulla certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. Certo si dovrà raggiungere questo obiettivo mediante interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara, dando piena attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e al fascicolo virtuale dell'operatore economico e riducendo gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alla procedura competitiva: ma anche digitalizzazione e ricorso a strumenti informatici sono parole che ricorrono con frequenza anche nella legge del 2016. E sempre nel testo di sei anni fa troviamo attestazioni relative a contratti-tipo predisposti dall'ANAC, che riprendono il loro cammino nella delega del 2022. Esclusioni Ha una sua dimensione originale l’obbligo, inserito tra i criteri della legge delega del 2022, di razionalizzare e semplificare le cause di esclusione al fine di rendere chiare e certe le regole di partecipazione, individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale. Dibattito pubblico Già al centro di un criterio direttivo della legge delega del 2016, la procedura del “dibattito pubblico” viene trattata nel 2022 sotto il profilo della semplificazione. Polizze Nuovo (rispetto al 2016) è il principio di delega concernente l'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse. Approvazione progetti Fa il suo ingresso ex novo tra i criteri di delega la riduzione dei livelli di progettazione che si accompagna alla semplificazione dell'approvazione dei progetti di opere pubbliche anche attraverso lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e alla razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ricerca Di nuova introduzione è il criterio di delega che chiede al governo di dettagliare la disciplina applicabile ai contratti pubblici nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Qualificazione imprese Urge, secondo la delega del 2022, rivisitare il sistema di qualificazione degli operatori e ciò al fine di valorizzare i criteri relativi alle competenze tecniche e professionali e dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia e alla tutela del lavoro. Le differenze, salvo l’aggiunta del vago riferimento alla semplificazione, con il criterio di delega della legge del 2016 sono in gran parte lessicali. Valutazione offerte Per la valutazione delle offerte, la legge delega del 2022 affida al Governo il compito di individuare i casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta, con possibilità di esclusione, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, delle offerte anomale determinate su base di meccanismi e metodi matematici. L’omologo criterio della legge del 2016 parlava di regolazione espressa anziché di tipizzazione, ma pare trattarsi solo di questioni linguistiche, che lasciano ampio spazio di manovra al legislatore delegato. Varianti Per le varianti il relativo criterio direttivo della legge delega del 2022 (“ridefinire la disciplina delle varianti in corso d'opera”) pare voler aprire la porta a qualsiasi esito, superando il ristretto ambito disegnato nella medesima materia dalla delega del 2016. Servizi sociali Il senso del “repetita iuvant” si apprezza anche con riferimento alla disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A ciò la delega del 2022 aggiunge la obbligatorietà della previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (ma potrebbe essere una ridondanza). Flessibilità È farina del sacco della legge delega del 2022 il criterio relativo alla individuazione delle modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili quali il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione. Partenariato La razionalizzazione del partenariato pubblico-privato era un obiettivo della legge delega del 2016, ripreso dalla legge delega del 2022, che aggiunge anche la “semplificazione” (sostantivo da contorni sempre incerti). In ogni caso il governo dovrà dimostrare di avere saputo riservare un particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche. Quale strumento di semplificazione viene prevista l'adozione di contratti-tipo e, in base ad una modifica operata in sede referente, anche di bandi-tipo: ma si tratta di ripescaggio di istituti di applicazione trasversale. Garanzie La revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici acquisisce nella legge delega del 2022 la specificazione della possibilità di sostituire le stesse mediante l’effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Contratti esclusi Per i contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive europee la parola magica della lege delega del 2022 è “semplificazione”. Appalto integrato La legge delega del 2022 incarica il legislatore delegato di individuare le ipotesi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato condizionatamente al possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti e all'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti, le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta. Concessioni La legge delega del 2022 disegna il percorso per arrivare al divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in house. Sempre con riguardo alle concessioni la delega del 2022 pretende una stringente disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate. Si vogliono, infine, tracciare binari a proposito della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari. Esecuzione/Pagamenti È dovuta alla legge delega del 2022 l’introduzione di meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario e la semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Conciliazioni Per la risoluzione delle controversie bisogna andare in continuità rispetto al 2016: rafforzamento dei metodi alternativi al rimedio giurisdizionale. Copyright © - Riproduzione riservata
Legge 21/06/2022, n. 78 (GU 24/06/2022, n. 146)