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Archivio newsIndennità Covid lavoratori marittimi: riesame delle istanze rigettate
L’INPS, nel messaggio n. 2576 del 2022, si occupa delle indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuta nel primo semestre del 2021 per via della crisi pandemica da Covid-19. L’Istituto fornisce indicazioni pratiche e modalità per la presentazione delle domande di riesame sulle istanze rigettate.
Con il messaggio n. 2576 del 27 giugno 2022, l’INPS interviene sulla concessione dell’indennità, per al massimo 90 giorni, spettante con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, nella misura di 40 euro netti al giorno, ai lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa o subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il beneficio spetta: - ad armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita; - ai pescatori autonomi; - ai soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’INPS utilizzando il servizio “Indennità Covid-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali. Domande di riesame Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame delle domande non accolte è di 20 giorni, decorrenti dal 27 giugno 2022 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva). L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata [email protected], istituita presso ogni Struttura territoriale INPS. Indirizzi amministrativi sui riesami Il requisito della riduzione del reddito del primo semestre 2021, che deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semester, deve essere verificato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività. La verifica della qualifica di “pescatore autonomo” questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro. L’Istituto può chiedere al richiedente, in sede di riesame, in sostituzione della documentazione, il rilascio di un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile: - lo status di pescatore “autonomo”; - la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Inoltre, il richiedente, qualora associato in cooperativa, deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l’importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito. A cura della redazione Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 27/06/2022, n. 2576