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Archivio newsFiliere agricole: versamento della contribuzione eccedente l’esonero
L’INPS, con il messaggio n. 2581 del 2022, interviene riguardo la comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato sul versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021. Viene anche chiarita la modalità di proposizione delle eventuali domande di riesame.
Nel messaggio n. 2581 del 27 gennaio 2022, l’INPS torna ad occuparsi dell’esonero, a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021. I beneficiari dell’esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta, eccedente l’importo autorizzato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione tramite posta elettronica certificata dell’importo autorizzato ovvero della disponibilità dell’esito nel “Portale delle agevolazioni” o nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”. Esonero definitivo In data 20 giugno 2022 l’INPS ha comunicato ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato, anche per i lavoratori autonomi in agricoltura, nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Per i datori di lavoro agricoli, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto. Contribuzione dovuta in eccedenza La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro il 20 luglio 2022, in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione. La verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero; pertanto. Per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati dovranno valorizzare all’interno di “CausaleACredito” di “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale” il codice causale di nuova istituzione “L556” e nell’elemento “ImportoACredito” deve essere indicato il relativo import, entro la denuncia del mese di competenza agosto 2022. Presentazione delle istanze di riesame Le istanze di riesame degli esiti delle domande devono essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro il 26 luglio 2022 Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ - matricola/cida/progressivo azienda ____________”.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 27/06/2022, n. 2581