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Bonus 200 euro: quando è necessario fare domanda?

Regole più certe per l’erogazione del bonus 200 euro. L’INPS, con la circolare n.73 e il messaggio 2580 del 2022, ha chiarito alcuni aspetti operativi. In particolare, la verifica di aver beneficiato, almeno per un mese, dell’esonero pari a 0,8% Ivs non deve essere più effettuata nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022 ma deve essere estesa al periodo 1° gennaio - 23 giugno 2022. Inoltre, l’Istituto ha chiarito la posizione dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e con contratto a chiamata dopo che, da una prima lettura del decreto Aiuti, si erano create alcune “incomprensioni” su chi fosse tenuto al pagamento del bonus. Chi deve fare domanda all’INPS? A chi l’Istituto invece pagherà il bonus d’ufficio?

Con la circolare 73 del 24 giugno 2022 e con il messaggio 2580 del 27 giugno, l’INPS ha fornito ulteriori e necessari chiarimenti operativi in merito alla prossima erogazione del bonus 200 euro, introdotto dal decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), in questi giorni in sede di conversione in legge. In attesa di capire se ci saranno alcune modifiche in sede di conversione (probabile alla luce della posizione presa dall’Istituto sul superamento del primo quadrimestre), proviamo a riepilogare qui di seguito alcuni dei punti salienti e più operativi. Superamento del periodo “quadrimestre” per lo 0,8% Ivs Con la circolare 73, l’INPS comunica che a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro, potranno accedere al bonus i lavoratori dipendenti titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare (23 giugno 2022) il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%. Si tratta di una estensione favor beneficiari, in quanto la verifica di aver beneficiato, almeno per un mese, dell’esonero pari a 0,8% Ivs non deve essere più effettuata nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022 (come previsto dal testo normativo) ma deve essere estesa, con il chiaro intendimento di estendere la platea dei beneficiari, al periodo 1° gennaio - 23 giugno 2022. Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti L’Istituto ha chiarito la “posizione” dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e con contratto a chiamata dopo che, da una prima lettura del D.L. n. 50/2022, si erano create alcune “incomprensioni” su chi fosse tenuto al pagamento del bonus. Dalla lettura combinata dell’art. 31 (lavoratori dipendenti di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021,) con il successivo art. 32, comma 13 (lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) per tali tipologie di rapporti non era ben chiaro chi dovesse pagare il bonus. Viene chiarito che i lavoratori stagionali, a tempo determinato e con contratto a chiamata/intermittenti in forza, e pertanto con un rapporto di lavoro in essere a luglio 2022, non dovranno fare richiesta del bonus all’INPS come previsto dall’art. 32, ma lo riceveranno con il cedolino paga del mese di luglio direttamente dal datore di lavoro, previa presentazione dell’autocertificazione. In via “residuale”, la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS da parte dei lavoratori stagionali o con contratto a chiamata/intermittenti che attualmente sono privi di un contratto di lavoro subordinato e che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate (e con reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021) dovranno inoltrare domanda all’INPS.

Pagamentodatore di lavoroPagamentoINPS
Contratti stagionali, a tempo determinato e a chiamataEssere in forza a luglio 2022Privi di un contratto di lavoro subordinato Nel 2021 prestazione per almeno 50 giornate e con reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021
Chi deve fare domanda all’INPS L’INPS, con il messaggio successivo alla circolare n. 73/2022 (mess. n. 2580 del 27 giugno 2022), ha reso noto che è attivo il servizio on line per presentare la domanda entro il 30 ottobre 2022. In particolare, potranno presentare domanda: - titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021; - i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, attualmente non in forza presso un datore di lavoro; - lavoratori a tempo determinato del settore agricolo; - i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro; - i lavoratori autonomi occasionali privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’articolo 2222, cod. civ., iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021; - gli incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività. Per quanto riguarda i lavoratori domestici, invece, hanno tempo fino al 30 settembre 2022 per inoltrare la domanda fermo restando che il bonus spetta se: - hanno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022; - un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro; - non siano titolari, al momento della presentazione della domanda, di altra attività di lavoro dipendente o di pensione. Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si ritiene che per tale categoria si devono intendere i soggetti titolari di contratto di collaborazione stipulato ai sensi dell’art. 409 c.p.c. e non gli amministratori di società i quali, pur percependo un reddito assimilato a reddito da lavoro dipendente ed essendo iscritti alla Gestione separata INPS non sono titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La disciplina che regola il rapporto giuridico che investe il soggetto amministratore è “genericamente” riferibile alla tipologia della collaborazione coordinata e continuativa in quanto attività di servizio a favore della società di carattere individuale, continuativo e autonomo nell’ambito delle indicazioni fornite dalla società stessa e dalle norme di legge ma, come chiarito dalla Cassazione (sezioni unite 1545 del 20 gennaio 2017), il rapporto che lega la società e l’amministratore non è riconducibile né ad un contratto d’opera, né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (Co.Co.Co), e pertanto esso non deve essere regolato da alcun contratto.
SoggettiTermine presentazione domanda
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti - lavoratori a tempo determinato del settore agricolo; - lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo - lavoratori autonomi occasionali privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie iscritti alla Gestione separata - incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione separata.30 ottobre 2022
Lavoratori domestici30 settembre 2022
A chi l’INPS pagherà il bonus d’ufficio (senza fare domanda) Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022: - i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione (al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro); - i titolari di NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno; - i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021); - i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni-bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda in quanto il bonus sarà liquidato d’ufficio direttamente dall’Inps. Lo stesso vale anche per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza qualora i membri del nucleo familiare non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/05/bonus-200-euro-necessario-domanda

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