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Archivio newsBonus 200 euro: quando è necessario fare domanda?
Regole più certe per l’erogazione del bonus 200 euro. L’INPS, con la circolare n.73 e il messaggio 2580 del 2022, ha chiarito alcuni aspetti operativi. In particolare, la verifica di aver beneficiato, almeno per un mese, dell’esonero pari a 0,8% Ivs non deve essere più effettuata nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022 ma deve essere estesa al periodo 1° gennaio - 23 giugno 2022. Inoltre, l’Istituto ha chiarito la posizione dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e con contratto a chiamata dopo che, da una prima lettura del decreto Aiuti, si erano create alcune “incomprensioni” su chi fosse tenuto al pagamento del bonus. Chi deve fare domanda all’INPS? A chi l’Istituto invece pagherà il bonus d’ufficio?
Con la circolare 73 del 24 giugno 2022 e con il messaggio 2580 del 27 giugno, l’INPS ha fornito ulteriori e necessari chiarimenti operativi in merito alla prossima erogazione del bonus 200 euro, introdotto dal decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), in questi giorni in sede di conversione in legge. In attesa di capire se ci saranno alcune modifiche in sede di conversione (probabile alla luce della posizione presa dall’Istituto sul superamento del primo quadrimestre), proviamo a riepilogare qui di seguito alcuni dei punti salienti e più operativi. Superamento del periodo “quadrimestre” per lo 0,8% Ivs Con la circolare 73, l’INPS comunica che a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro, potranno accedere al bonus i lavoratori dipendenti titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare (23 giugno 2022) il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%. Si tratta di una estensione favor beneficiari, in quanto la verifica di aver beneficiato, almeno per un mese, dell’esonero pari a 0,8% Ivs non deve essere più effettuata nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022 (come previsto dal testo normativo) ma deve essere estesa, con il chiaro intendimento di estendere la platea dei beneficiari, al periodo 1° gennaio - 23 giugno 2022. Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti L’Istituto ha chiarito la “posizione” dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e con contratto a chiamata dopo che, da una prima lettura del D.L. n. 50/2022, si erano create alcune “incomprensioni” su chi fosse tenuto al pagamento del bonus. Dalla lettura combinata dell’art. 31 (lavoratori dipendenti di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021,) con il successivo art. 32, comma 13 (lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) per tali tipologie di rapporti non era ben chiaro chi dovesse pagare il bonus. Viene chiarito che i lavoratori stagionali, a tempo determinato e con contratto a chiamata/intermittenti in forza, e pertanto con un rapporto di lavoro in essere a luglio 2022, non dovranno fare richiesta del bonus all’INPS come previsto dall’art. 32, ma lo riceveranno con il cedolino paga del mese di luglio direttamente dal datore di lavoro, previa presentazione dell’autocertificazione. In via “residuale”, la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS da parte dei lavoratori stagionali o con contratto a chiamata/intermittenti che attualmente sono privi di un contratto di lavoro subordinato e che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate (e con reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021) dovranno inoltrare domanda all’INPS.
Pagamentodatore di lavoro | PagamentoINPS | |
Contratti stagionali, a tempo determinato e a chiamata | Essere in forza a luglio 2022 | Privi di un contratto di lavoro subordinato Nel 2021 prestazione per almeno 50 giornate e con reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021 |
Soggetti | Termine presentazione domanda |
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti - lavoratori a tempo determinato del settore agricolo; - lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo - lavoratori autonomi occasionali privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie iscritti alla Gestione separata - incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione separata. | 30 ottobre 2022 |
Lavoratori domestici | 30 settembre 2022 |
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/05/bonus-200-euro-necessario-domanda