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Lavoro sportivo: approvata la riforma

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri, come esame preliminare, lo Schema di Decreto Legislativo, proposto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, "correttivo" al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri contributivi e fiscal, per le prestazioni professionali, al fine di rendere l'impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo correttivo al lavoro sportivo., nella seduta del 7 luglio 2022, Il provvedimento corregge e integra il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo. Contenuti della riforma Lo schema di decreto legislative articolato in trenta articoli prevede: La possibilità di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche per le cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), se esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; l’ampliamento della nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive: i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale; il regolamento del lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo. Lavoro autonomo Il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva; per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite minimo di età viene fissato a 15 anni; vengono digitalizzati gli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; è definita la figura del volontario sportivo previste agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell'area del dilettantismo. In particolare si prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo; anticipata l'abolizione del vincolo sportivo, nell'area del dilettantismo.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/09/lavoro-sportivo-approvata-riforma

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