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Archivio newsTirocini extracurriculari: disciplina temporanea in attesa delle line guida
Con la nota n. 1451 del 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene in materia di regime intertemporale di applicazione della disciplina dei tirocini extracurriculari, con riferimento ai rapporti sorti nel 2021 ma ancora in essere al1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022. In particolare, l’Ispettorato si riferisce ai casi di fraudolenza e alle relative sanzioni applicabili.
Nella nota n. 1451 dell’11 luglio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo la disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore delle novità dettate dalla legge di Bilancio 2022. L’Ispettorato ricorda che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Rapporti di tirocinio iniziati nel 2021 Nell’ipotesi tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022 si applica il trattamento sanzionatorio previsto per tirocinio svolto in modo fraudolento. Il reato si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data. Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è poi sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti. Sanzioni amministrative Non possono essere applicate le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione: - omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; - omessa consegna della dichiarazione di assunzione. E’ fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022. In tal caso, il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Il rapporto previdenziale è quindi sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di procedure giudizialmente per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante. A cura della redazione Copyright © - Riproduzione riservata
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 11/07/2022, n. 1451