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Tirocini extracurriculari a “cavallo”: quali sanzioni si applicano in caso di utilizzo fraudolento

Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nei casi in cui i tirocini extracurriculari, avviati nel 2021 ed ancora attivi al 1° gennaio 2022, risultino essere svolti in modo fraudolento sono applicabili le sanzioni previste dalla legge di Bilancio 2022, anche ai rapporti definiti “a cavallo” in quanto trattasi di illecito di natura permanente. E’ quanto chiarito dall’INL nella nota n. 1451 del 2022. In particolare, può essere disposta una ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio e l’ulteriore sanzione, di natura amministrativa, commisurata da 1.000 euro a 6.000 euro, in caso di mancata corresponsione in favore del tirocinante dell’indennità di partecipazione.

Con nota giuridica n. 1451 dell’11 luglio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari, cercando di intervenire sui dubbi relativi all’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge di Bilancio 2022 anche ai tirocini avviati nel 2021 ed ancora attivi al 1° gennaio 2022. In particolare, facendo riferimento al comma 723 della legge di Bilancio 2022, ove si stabilisce che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente, l’INL chiarisce che lo svolgimento di tirocini extracurriculari fraudolenti, cioè quando il datore di lavoro li utilizza in sostituzione del lavoro dipendente, debba essere sanzionato e tali ammende si possano applicare a partire dal 1° gennaio 2022 anche ai rapporti avviati a cavallo dell’entrata in vigore della legge, dunque non solo a quelli successivi a tale data. A chi sono rivolti Possono accedere ai tirocini extracurriculari: a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio di disoccupazione; d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) soggetti disabili e svantaggiati. Durata La durata dei tirocini extracurriculari, comprensiva anche di eventuali proroghe, non può essere inferiore a due mesi e superiore a dodici mesi. L’interruzione del tirocinio da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore può essere disposta nei casi di grave inadempienza di uno dei soggetti coinvolti o nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Condizioni per l’attivazione Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante pubblico o privato, provvista di un piano formativo. Il tirocinio non può essere attivato qualora il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico, con il medesimo soggetto ospitante, nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio. Il tirocinio può invece essere attivato nei casi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, nei sei mesi precedenti l’attivazione. Modalità di attuazione Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nomineranno un referente o tutor ciascuno, che avranno il compito di aiutare il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell'attestazione dell'attività svolta. Indennità di partecipazione Al tirocinante spetta una indennità di partecipazione mensile, che non può essere inferiore ad euro 300, con facoltà per le Regioni di prevedere una soglia minima superiore. Disciplina e sanzioni Il comma 723 dell’art. 1 della L. n. 234/2022 stabilisce espressamente che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Dunque, il tirocinio utilizzato in modo fraudolento, perché di fatto maschera un rapporto di lavoro dipendente, determina l’applicazione di una ammenda pari ad euro 50 per ogni tirocinante e per ogni giorno di prestazione da parte di quest’ultimo. E non solo, il tirocinante potrà chiedere l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per la riqualificazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato (dipendente) dalla data della pronuncia giudiziale. Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste proprio nell’avvalersi di lavoratori dipendenti nella veste di tirocinanti. La legge di Bilancio 2022 ha altresì introdotto, all’art. 1, comma 722, un’ulteriore sanzione, di natura amministrativa, commisurata da 1.000 euro a 6.000 euro, in caso di mancata corresponsione in favore del tirocinante dell’indennità di partecipazione. Sanzioni applicabili anche ai tirocini iniziati prima del 1° gennaio 2022 e ancora in essere dopo tale data Nella nota in commento, l’INL chiarisce che sono applicabili le sanzioni previste dalla legge di Bilancio 2022, anche ai rapporti definiti “a cavallo” in quanto trattasi di illecito di natura permanente. Infatti, come specificato dall’INL, la natura permanente di un illecito è caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. Sicché, la natura permanente dell’illecito, comporta che l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione fraudolenta, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Peraltro, già con la circolare n. 3/2019, seppur con riferimento al reato di somministrazione fraudolenta, era stato evidenziato lo stesso principio suesposto. Pertanto, richiamando i medesimi principi, appare possibile evidenziare che, nell’ipotesi dei tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. n. 234/2021, sia applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/21/tirocini-extracurriculari-cavallo-sanzioni-applicano-utilizzo-fraudolento

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