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Archivio newsContrattisti all’estero: nuovo assegno per coniuge e figli a carico
Con l’approvazione alla Camera del decreto Semplificazioni viene introdotto un nuovo assegno a sostegno delle famiglie dei lavoratori assunti a contratto presso l’Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero. La finalità è quella di equiparare le misure a sostegno di questa categoria di lavoratori con l’assegno unico universale introdotto quest’anno in favore delle famiglie che hanno domicilio in Italia. L'importo dell'assegno non può essere inferiore a 960 euro nè superiore a 2.100 euro annui.
Con l’approvazione da parte della Camera del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) viene prevista una nuova misura di sostegno per le famiglie di lavoratori assunti a contratto presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero. Presupposto normativo La misura prende le mosse dalla circostanza che l’ANF era riconosciuto anche ai dipendenti a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, e degli uffici di cultura, mentre ad oggi la disciplina dell’assegno unico, che opera in sostituzione non opzionale con riferimento ai figli, impone requisiti di residenza e domicilio sul territorio nazionale. Per questa ragione, a tutela del personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI, si prevede un nuovo assegno per situazioni di famiglia afferenti a detto personale del pubblico impiego. Assegno per coniuge A decorrere dal 1° marzo 2022 per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4% della retribuzione annua base stabilita per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno non può essere inferiore a 960 euro nè superiore a 2.100 euro annui (art. 157-bis del testo di conversione in legge del D.L. n. 73/2022) Assegno per figli A decorrere dal 1° marzo 2022, per ciascun figlio a carico spetta un assegno pari all'8% della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'art. 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. Rientrano nella definizione di figlio ai fini della misura in esame: a) nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; b) i figli fino al compimento dei 18 anni di età; c) i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni: 1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; 2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4; 3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza; 4) svolgono il servizio civile universale in Italia; d) i figli con disabilità, senza limiti di età.
N.B. Il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. |
N.B. Per familiari non a carico al 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non è consentita. |