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Transazioni sul lavoro e imponibilità fiscale: indicazioni e regole da seguire

Con gli interpelli n. 343 e n. 344 del 2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema delle transazioni in materia di lavoro e della loro imponibilità fiscale. Nei documenti di prassi si evidenzia che le somme oggetto della transazione, per essere soggette a tassazione separata, devono essere collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, in caso contrario andranno, invece, tassate ordinariamente. Alcune tabelle esplicative dei comportamenti da seguire permettono di fare il punto in materia, non essendoci una norma specifica che determina il trattamento fiscale delle rinunce e transazioni nei rapporti di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema delle transazioni e della loro imponibilità fiscale con gli interpelli n. 343 e n. 344 del 2022. La transazione è lo strumento che normalmente viene utilizzato quando un rapporto di lavoro finisce con posizioni divergenti e qualora le parti non vogliano arrivare in giudizio. Rappresentando un istituto a cui sia i datori di lavoro che i lavoratori ricorrono molto spesso, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate hanno una ricaduta fortemente operativa anche perché, molto spesso, si incorre in somme che solo per il fatto di essere state concesse in via transattiva vengono imputate come esenti, seppur non sia così. La transazione come rappresentata dagli interpelli L’Agenzia delle Entrate fa riferimento all’art. 1965 del codice civile “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”. Un primo tema operativo: le reciproche concessioni. Attenzione a prevedere che le reciproche concessioni siano tali e siano pesate. Se il dipendente ha una pretesa potenziale di 100.000,00 euro e le pretese sono fondate, chiudere la transazione con 100,00 euro crea qualche perplessità sulle volontà coinvolte. Attenzione, dunque, a quelle transazioni che non prevedano reciproche concessioni o ne prevedano di fortemente squilibrate verso una parte. Il giudice potrebbe ritenere che sono viziate nella volontà e, di conseguenza, annullare il verbale (questo soprattutto nei giudizi di merito). Il comportamento fiscale Presentati, in maniera sintetica, gli elementi salienti della transazione si può passare alla parte fiscale, che rappresenta il tema trattato dai due interpelli, che cercheremo di fondere. Il riferimento è all’art. 6, comma 2, del TUIR, ove è stabilito che se percepiamo qualcosa in sostituzione di redditi (addirittura anche in forma assicurativa), esclusi quelli per invalidità permanente e morte, quanto percepito costituisce redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Si tratta del cosiddetto tema del lucro cessante, principio che, in sostanza, stabilisce che tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, compresi quelli che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente. Le transazioni, nello specifico, sono state toccate dalla circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, nella quale viene evidenziato come concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso. Precisato questo dobbiamo porci il problema di quale tassazione applicare, ovvero se quella ordinaria o quella separata. Per la tassazione i limiti sono stabiliti dagli artt. 49 e 51 del TUIR, mentre per quella separata dobbiamo rifarci all’art. 17 del TUIR ove, al comma a), si stabilisce che si applica questa tassazione per i redditi: altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile, nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; Questo ci rende consapevoli che le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall'art. 17, comma 1, lettera a), sono soggetti a tassazione ordinaria. Nel caso specifico trattato dall’interpello n. 343 del 2022 (dello stesso tono l’interpello n. 344), facendo riferimento ad una cessione di ramo d’azienda, l’Agenzia delle Entrate afferma: “Considerato, dunque, che gli importi ricevuti dall'Istante a seguito della conciliazione, non sono collegabili alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, anche a seguito della conciliazione, con la società cessionaria, l'Istante non può avvalersi della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) del TUIR.” E quindi la tassazione da applicarsi è quella ordinaria. Quadro di sintesi e indicazioni operative Consapevoli che, in via generale, non c’è una norma specifica che determina il trattamento fiscale delle rinunce e transazioni, cercando di fornire una bussola a chi ci legge, proveremo a delineare un quadro di sintesi della materia onde permettere al lettore di orientarsi. Ricordiamo che le transazioni si dividono in due grandi gruppi.

Transazioni
SempliciNovative
Sono quelle in cui le parti non vogliono sostituire il rapporto preesistente con un altro rapporto di natura giuridica diversa e che, pertanto, restano connesse al rapporto di lavoro in quanto vogliono regolarne alcuni aspetti controversi.Sono quelle che sostituiscono nel nostro caso, le clausole del contratto di lavoro con un rapporto giuridico di contenuto diverso e con una nuova obbligazione. Esse sostanzialmente non vogliono eliminare l’oggetto della lite e contenere reciproche concessioni in relazione al rapporto di lavoro, ma generano un accordo finalizzato esclusivamente ad evitare il rischio della lite stessa o a regolare altri aspetti estranei al rapporto di lavoro.
Tipologia Trattamento fiscale
Semplice- sono normalmente sempre imponibili con tassazione ordinaria in quanto sono “in relazione” al rapporto di lavoro - se relative al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sono sottoposte a tassazione separata. Rientra in tale ipotesi quella a cui è soggetto il TFR - contributo spese legali nessuna imponibilità - se sono risarcitorie del danno emergente (es. perdita di possibilità lavorativa) non sono imponibili
Novativa- se risarcitorie del lucro cessante, sono imponibili in maniera ordinaria - se sono risarcitorie del danno emergente (es. perdita di possibilità lavorativa) non sono imponibili - contributo spese legali nessuna imponibilità - se effettuate fuori del rapporto di lavoro e se sostitutive dell’obbligazione originaria (esempio rinuncia all’ impugnativa del licenziamento) sono inquadrabili nei redditi diversi di cui all’67 comma 1 del TUIR (con applicazione della ritenuta del 20%).
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/29/transazioni-lavoro-imponibilita-fiscale-indicazioni-regole-seguire

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