• Home
  • News
  • CIGO per le alte temperature: come fare la richiesta

CIGO per le alte temperature: come fare la richiesta

Le alte temperature, effettive e percepite, giustificano il ricorso alla cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le indicazioni operative per i datori di lavoro sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 2999 del 2022. Per l’invio dell’istanza non è necessario allegare il bollettino meteo, ma occorre comunque fare attenzione all’obbligo di informativa e alle tempistiche di invio della domanda. Infatti, qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

Con il comunicato stampa congiunto INPS-INAIL del 26 luglio e con il successivo messaggio n. 2999 del 28 luglio è stata prevista la possibilità di richiedere la CIGO in caso di temperature effettive e percepite oltre i 35 gradi che rientrano nella causale “eventi meteo”. Il perdurare delle alte temperature di questi giorni fa si che il datore di lavoro possa procedere, nell’ambito della causale meteo, alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Niente bollettino meteo da allegare all’istanza INPS ma attenzione all’obbligo di informativa e alle tempistiche di invio della domanda. Causali ordinarie della CIGO L’art. 11, D.Lgs. n. 148/2015 prevede la possibilità per i datori di lavoro di accedere alla CIGO al verificarsi di: - situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; - situazioni temporanee di mercato. Con particolare riferimento alla causale intemperie stagionali, l’art. 6 del D.M. 95442 del 15 aprile 2016 definisce la fattispecie “eventi meteo” come la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici, stabilendo che nella relazione tecnica l’azienda richiedente deve: - documentare l’evento meteorologico; - illustrare l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento; - riportare le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Il D.M. prevedeva che alla relazione tecnica deve essere allegato il bollettino meteo rilasciato da organi accreditati. Con la circolare n. 139/2016, l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle previsioni del D.M. 95442/2016. In particolare, con particolare riferimento alle condizioni climatiche da alta temperatura, l’Istituto ha precisato che le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto. Ammissione alla CIG per le alte temperature 2022 Con il comunicato stampa congiunto INPS-INAIL del 26 luglio e con il successivo messaggio INPS n. 2999/2012, sono state emanate le istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del perdurare delle temperature elevate di questa estate. Viene, infatti, previsto che le imprese potranno richiedere l’intervento della CIGO quando il termometro supera i 35 gradi, fermo restando che saranno considerate valide anche tali temperature non solo se effettive ma anche percepite. Per quanto riguarda la sospensione o riduzione di attività, questa rientra nella specifica causale “eventi meteo” e l’Istituto richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 139/2016 e con il messaggio n. 1856/2017. Con particolare riferimento alla temperatura, viene previsto che possono essere considerate come causali di sospensione o riduzione dell’attività temperature: 1. effettive superiori a 35 registrate dai bollettini meteo; 2. percepite, che sono più elevate rispetto a quelle reali, anche al di sotto dei 35° fermo restando la tipologia di lavorazione in atto. Per quanto riguarda la temperatura percepita, l’Istituto precisa che tale situazione, si determina, per esempio, nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale, con la conseguenza che la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo dovrà tenere conto anche del grado di umidità: in base alla combinazione dei valori temperatura e tasso di umidità infatti, è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. Vengono riportati alcuni esempi di lavorazioni dove la temperatura percepita può essere superiore ai 35 gradi percepiti: - lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni; - lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione; - fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore. Precisa l’INPS nel messaggio n. 2999 che la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi e la valutazione delle predette caratteristiche può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Niente bollettino meteo allegato Richiamando il contenuto del messaggio n. 1856/2017, l’INPS ricorda che per l’accesso all’integrazione salariale CIGO, nella domanda e nella relazione tecnica allegata sarà sufficiente indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime. L’Istituto ricorda che nel caso in cui tali informazioni non siano state fornite, sarà necessario da parte dello stesso attivare con le consuete modalità, il supplemento istruttorio (art. 11, co. 2, DM 95442/2016)Non è previsto l’obbligo di allegare dichiarazioni di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato che attestino l’entità della temperatura, né l’obbligo di allegare i bollettini meteo. Sarà poi cura dell’Istituto provvede autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Si ricorda che la relazione tecnica ha un ruolo centrale in sede di istruttoria dell’istanza, in quanto l’autorizzazione della cassa integrazione ordinaria è decisa sulla base della relazione tecnica e della documentazione eventualmente a essa allegata. Sospensione dell’attività per rischio alla sicurezza causa alte temperature L’INPS infine ricorda che indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, viene sempre ammessa la possibilità di accedere alla CIGO in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive. Con il messaggio n. 2999, si precisa che qualora il datore di lavoro non abbia allegato alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la dichiarazione potrà essere richiesta attivando il supplemento di istruttoria, fermo restando che non sarà necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda. Nessuna deroga agli aspetti formali La particolare causale collegata al gran caldo non esonera però l’azienda dal rispetto degli adempimenti formali preventivi di informazione e al rispetto delle modalità e tempistiche per la presentazione dell’istanza CIGO

InformativaL’art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015 prevede infatti che nei casi di eventi oggettivamente non evitabili, come quelli meteo, che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare alle RSA o RSU ove esistenti, nonché' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, - la durata prevedibile della sospensione o riduzione - il numero dei lavoratori interessati. In caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta di una delle parti e da presentarsi entro 3 giorni dall’informativa iniziale, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.
Presentazione istanza telematicaL’istanza CIGO e la relativa relazione tecnica deve essere presentata nei termini ordinari che nel caso di eventi oggettivamente non evitabili, è entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Si ricorda che nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale e se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione
Si ricorda infine che qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/01/cigo-alte-temperature-richiesta

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble