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Archivio newsPossibile la riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo. Con quale procedura
In presenza di perdite che erodono il capitale sociale in misura inferiore al terzo, non si determina alcun obbligo di riduzione di quest’ultimo. Lo precisa la massima del consiglio notarile di Milano n. 203. Pertanto, l’eventuale riduzione configura una situazione di riduzione volontaria. In tali situazioni, non dovrebbe essere necessario adottare la procedura disciplinata dall’art. 2445 c.c., in quanto, anche se facoltativa, la riduzione del capitale sociale non comporta una diminuzione della consistenza del patrimonio netto della società, ma soltanto l’adeguamento del capitale nominale al patrimonio effettivamente esistente. In riferimento a tale riduzione inoltre non operano i presupposti dell’art. 2446 c.c. e può essere motivata dall’intento di consentire la successiva distribuzione degli utili che si realizzeranno in futuro.