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Codatorialità: come gestire il rapporto di lavoro

Nella circolare n. 31 del 2022, l’INAIL prende in esame le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, da gestire attraverso il modello di comunicazione obbligatoria Unirete.Nel contempo l’Istituto approfondisce l’inquadramento previdenziale e assicurativo e fornisce le indicazioni operative relativamente ai profili assicurativi di propria competenza.

Nell’ambito del contratto di rete, le imprese “retiste” al fine di realizzare il programma di rete possono avvalersi sia del distacco, di cui si presume automaticamente l’interesse, sia della codatorialità. L’INAIL, con la circolare n. 31 del 3 agosto 2022, specifica le differenze tra distacco e codatorialità: nel distacco, attivabile nell’ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità, il lavoratore interessato è coinvolto nell’ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e impresa retista distaccataria, la codatorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello ed usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. “regole di ingaggio” appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di rete. La conseguenza di tale la scelta, stante la piena autonomia nell’elezione del vincolo di codatorialità e la possibilità riconosciuta ai soggetti in rete di valutare la convenienza dell’assunzione del vincolo solidale nella gestione dei rapporti di lavoro, determina la strutturazione della controparte datoriale del rapporto di lavoro nei termini di parte soggettivamente L’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro può essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti. Comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità La codatorialità presuppone l’utilizzazione da parte delle imprese della rete della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti con le regole stabilite nel contratto di rete (“regole di ingaggio”). Le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e quelle dei lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete per il tramite di un soggetto individuato, sempre nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti (impresa referente). Nel modello Unirete Assunzione devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato tra questi ultimi il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi (Datore Principale nel servizio). Il sistema delle comunicazioni obbligatorie Unirete prevede inoltre il modello Unirete Trasformazione, da compilare nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In tale ultimo caso nel modello deve essere indicato se il distacco è presso imprese non appartenenti alla rete oppure verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti codatori (Sezione 4.3 Datore di lavoro presso il quale il lavoratore viene distaccato, dove deve essere indicato il codice fiscale del datore di lavoro distaccatario, specificando se Fuori rete). Se il rapporto di lavoro in codatorialità è a termine e viene prorogato oltre il termine stabilito inizialmente, la relativa comunicazione deve essere effettuata tramite il modello Unirete Proroga. Infine, se il regime di codatorialità viene meno per cessazione della rete ovvero per il recesso dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità, le relative comunicazioni devono essere effettuate mediante il modello Unirete Cessazione. In caso di cessazione della rete, l’impresa referente deve comunicare la cessazione di tutti i rapporti di lavoro dei lavoratori in codatorialità. Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità (lavoratori già in forza al 23 febbraio 2022 presso una delle imprese associate nel contratto di rete o lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2022 ma posti in codatorialità in un secondo momento rispetto all’assunzione), si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione Unirete Assunzione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa indicata come datore di lavoro nella predetta comunicazione Unirete, determinata in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore. Adempimenti INAIL L’impresa indicata come datore di lavoro è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali: 1) a presentare le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate; 2) ad effettuare l’autoliquidazione annuale dei premi; 3) a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale ed effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi, in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità. Infortuni e malattie professionali Ai fini del corretto conteggio delle prestazioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale, assume rilevanza l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività. Il datore di lavoro deve indicare nella denuncia le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Pertanto, nel caso in cui il periodo di quindici giorni ricada a cavallo di due mesi, nella denuncia deve essere indicata la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nel predetto periodo di riferimento, che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese presso le quali il lavoratore ha svolto in ciascun mese prevalentemente la propria attività.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INAIL, circolare 03/08/2022, n. 31

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/04/codatorialita-gestire-rapporto-lavoro

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