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Regime impatriati: proroga negata in caso di parziale versamento

Con la risposta ad interpello n. 383 del 2022, l’Agenzia delle Entrate afferma il principio secondo cui non è possibile beneficiare dell’estensione del regime speciale dei lavoratori impatriati, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, per un ulteriore quinquennio, qualora il versamento degli importi dovuti sia parziale, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Rimane, tuttavia, salva la possibilità di recuperare quanto versato. Come occorre comportarsi per evitare di perdere il beneficio?

Il regime di favore per i lavoratori impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, prevede una tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia; l’incentivo si risolve in una parziale concorrenza (di norma 30%) del reddito di lavoro alla formazione del reddito complessivo. La disposizione è stata oggetto di numerose modifiche che hanno interessato vari aspetti dell’incentivo. Per quel che interessa le presenti note, è bene ricordare che, inizialmente, la durata dell’agevolazione era prevista per cinque periodi d’imposta, ma il nuovo comma 3-bis dell’art. 16, D.Lgs. n. 147 del 2015, introdotto dal decreto Crescita, ha dato la possibilità di estendere il beneficio fiscale per un ulteriore quinquennio, con un’aliquota di detassazione pari al 50 per cento del reddito imponibile, a quei soggetti che hanno trasferito la residenza nello Stato italiano a decorrere dal 30 aprile 2019 con almeno un figlio minorenne o a carico, o che siano diventati proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Ciò evidentemente, generava una dispartita di trattamento con i dipendenti rientrati prima del 30 aprile 2019 e, per ovviare a tale stortura, la legge di Bilancio 2021, inserendo il comma 2-bis all’art. 5 del decreto Crescita, ha esteso le maggiori agevolazioni anche nei confronti dei soggetti diversi da quelli sopramenzionati e indicati al comma 2 dello stesso articolo. Pertanto, anche i soggetti che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime per i lavoratori impatriati, possono optare per l’estensione di un ulteriore quinquennio previo, però, il versamento di un importo pari al 10 ovvero al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Modalità di esercizio dell’opzione Il provvedimento n. 60353 del 2021, concernente le modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime in oggetto, afferma che il riconoscimento di un ulteriore quinquennio è subordinato al versamento, in un’unica soluzione, di i) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione relativo al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, ovvero di ii) un importo pari al 5 per cento se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento. Inoltre, lo stesso provvedimento indica che gli importi sopramenzionati devono essere versati mediante il modello di pagamento F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione oppure entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per i soggetti per cui il periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020. Entro gli stessi termini, i lavoratori dipendenti devono presentare anche una richiesta scritta al datore di lavoro, in cui devono essere indicati gli estremi del versamento, affinché sia possibile, per quest’ultimo, provvedere al versamento delle ritenute del reddito imponibile nella misura limitata, a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta. Risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha adottato un comportamento rigido nei confronti dei lavoratori impatriati che chiedono l’estensione del regime agevolato. Già con le risposte n. 371 e 372 del 2022 era stato chiarito che, in caso di mancato versamento anticipato dell’imposta sostitutiva dovuta, non si può beneficiare dell’estensione del regime agevolato di un ulteriore quinquennio, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, giacché l’estensione del regime in oggetto è subordinato tassativamente al corretto esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti ed entro i termini perentori indicati. La risposta n. 383 in commento si occupa, poi, del caso in cui un contribuente, volendo beneficiare della proroga del regime in oggetto, si è attivato a versare, entro i termini indicati, un importo calcolato come 10 per cento dell’”Imponibile previdenziale”, riportato al campo 4 della sezione "Dati previdenziali ed assistenziali" della Certificazione Unica 2021. Successivamente è emerso che l'importo versato è inferiore all’importo dovuto in quanto non è stato calcolato considerando i campi corretti della Certificazione Unica 2021. Sebbene l’Istante abbia ricondotto l’errore alla limitata conoscenza dei concetti retributivi e all’assenza di indicazioni in merito alle modalità di computo dell’onere, l’Agenzia, senza prendere in esame alcuna situazione, ha negato la proroga e affermato che in caso di omesso o carente versamento degli importi dovuti, l’applicazione del beneficio in commento viene precluso, non essendovi ammesso l’istituto del ravvedimento operoso; inoltre, ha riconosciuto la possibilità di recuperare quanto versato, ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992. Considerazioni finali L’atteggiamento dell’Amministrazione sembra sin troppo rigido in quanto, ad avviso di chi scrive, non è possibile equiparare il caso di chi omette di versare la somma richiesta per l’estensione del beneficio con chi la versa in modo errato. Ma, salvi ovviamente eventuali risvolti afferenti al possibile contenzioso attivabile dai contribuenti penalizzati, ciò che emerge è la necessità di porre una estrema attenzione nel calcolo dell’importo da pagare attivandosi direttamente con il datore di lavoro posto che non è possibile fare affidamento alle risultanze della Certificazione Unica che, come dimostra il caso dell’interpello, potrebbero risultare non adeguate. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/03/regime-impatriati-proroga-negata-parziale-versamento

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