La legge di Bilancio per il 2022 ha effettuato una rimodulazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle aliquote che gravano sui redditi da lavoro subordinato; dopo i primi sei mesi di applicazione pratica nelle buste paga dei lavoratori è possibile, e forse opportuno, tracciare un primo bilancio. Una prima analisi evidenzia un inedito andamento dell’IRPEF netta e una diminuzione della pressione fiscale difficile da valutare. Quali sono le peculiarità del prelievo fiscale in busta paga nel 2022? Quale ulteriore evoluzione potrà avvenire nel prossimo futuro?
La legge di Bilancio 2022 ha ridefinito gli scaglioni e le aliquote dell’IRPEF operando una diminuzione del prelievo teorico, determinato calcolando l’imposta lorda dovuta dal contribuente; un rapido confronto fra i valori in vigore nel 2021 con quelli di quest’anno mette in evidenza una lieve diminuzione dell’imposta lorda dovuta ad aliquote più leggere e ad una nuova definizione dell’ampiezza degli scaglioni.
Come sanno bene gli addetti ai lavori, questo non basta a determinare una diminuzione effettiva della pressione fiscale perché le detrazioni d’imposta giocano un ruolo determinante nella definizione dell’imposta netta che viene effettivamente trattenuta in busta paga; proprio dall’esame delle formule di calcolo delle detrazioni emergono interessanti considerazioni, che meritano di essere approfondite.
Detrazioni d’imposta per il 2022
Una rappresentazione in forma algebrica del testo normativo premette di definire l’applicazione concreta delle detrazioni da lavoro dipendente:
Reddito complessivo | Detrazioni 2022 |
da 0 a euro 15.000 | euro 1.880 |
da euro 15.000 a euro 28.000 | 1.910 + {1.190 x [(28.000 - reddito complessivo): 13.000]} |
da euro 28.000 a euro 50.000 | 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo): 22.000] |
oltre euro 50.000 | euro 0,00 |
Un aspetto emerge in maniera chiara: le detrazioni d’imposta previste dal
secondo scaglione (da 15 a 28 mila euro)
sono maggiori rispetto a quelle applicabili al primo scaglione (da zero a 15 mila euro).
Si tratta di un fattore molto importante che opera in direzione contraria rispetto a ciò che sarebbe logico aspettarsi, ovvero la diminuzione dell’effetto favorevole delle detrazioni all’aumentare del reddito imponibile.
Più nello specifico,
occorre verificare se le nuove formule consentono la concreta applicazione del “sacro” principio della
progressività dell’imposta, secondo il quale al crescere del reddito complessivo l’imposta netta aumenta in maniera più che proporzionale.
Sono sufficienti pochi e semplici calcoli che rendersi conto che le
aspettative in tal senso sono state
disattese:
Reddito complessivo | IRPEF lorda | Detrazioni da lavoro | IRPEF netta |
14.900 | 3.427 | 1.880 | 1.547 |
15.000 | 3.450 | 1.880 | 1.570 |
15.100 | 3.475 | 3.090,85 | 384,15 |
15.200 | 3.500 | 3.081,69 | 418,31 |
L’esame della tabella consente di notare facilmente che, a causa della formula di calcolo delle detrazioni prevista nel secondo scaglione di reddito, l’
IRPEF netta che grava sui redditi di lavoro dipendente a cavallo della soglia dei 15 mila euro
non rispetta il
principio di progressività.
Si tratta di un errore macroscopico oppure ci sono ulteriori aspetti da considerare?
Il T.I.R.
Prima di giungere ad affrettate conclusioni, occorre introdurre nell’analisi una variabile ulteriore: il “Trattamento Integrativo del Reddito” meglio conosciuto con le definizioni a-tecniche di “bonus IRPEF” o “bonus Renzi”. Queste sono le formule di calcolo per il 2022:
Reddito annuo complessivo | Bonus IRPEF |
Da euro 0 a euro 8.174 | 0 |
Da euro 8.174 a euro 15.000 | euro 1.200 |
Da euro 15.000 a euro 28.000 | Differenza fra la somma delle detrazioni previste dalla norma e l’imposta lorda; l’importo non può comunque essere superiore a euro 1.200 |
Oltre euro 28.000 euro | 0 |
Nato nell’ormai lontano 2014, il bonus IRPEF è stato un utile strumento per
ridurre il cosiddetto “
cuneo fiscale”, definibile come la differenza fra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro ed il netto in busta paga percepito dal lavoratore, andando ad incidere sulla retribuzione netta dei lavoratori con un aumento chiaro e facilmente identificabile.
Si tratta di una
misura di natura fiscale risultata molto efficace ed apprezzata dai destinatari, ma anche soggetta a molte
critiche da parte della dottrina a causa di una disciplina che prevede un andamento costante indipendente dal reddito ed una sorta di effetto “on / off” in corrispondenza di alcune soglie a cavallo delle quali il bonus appare o scompare.
Il T.I.R. 2022
Come incide il Trattamento Integrativo del Reddito nella versione 2022 sulla tassazione dei redditi in busta paga?
L’analisi combinata degli effetti dei nuovi scaglioni e aliquote d’imposta, delle nuove detrazioni e del nuovo T.I.R. permette di fare luce sulle reali
finalità perseguite dal
legislatore nel 2022:
Reddito complessivo | Imposta netta | Trattamento integrativo del reddito | Risultato fiscale netto |
….. | ….. | ….. | ….. |
8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.000,00 | 190,00 | 1.200,00 | 1.010,00 |
10.000,00 | 420,00 | 1.200,00 | 780,00 |
11.000,00 | 650,00 | 1.200,00 | 550,00 |
12.000,00 | 880,00 | 1.200,00 | 320,00 |
13.000,00 | 1.110,00 | 1.200,00 | 90,00 |
14.000,00 | 1.340,00 | 1.200,00 | - 140,00 |
15.000,00 | 1.570,00 | 1.200,00 | - 370,00 |
16.000,00 | 691,54 | 0,00 | - 691,54 |
17.000,00 | 1.033,08 | 0,00 | - 1.033,28 |
18.000,00 | 1.374,62 | 0,00 | - 1.374,62 |
19.000,00 | 1.716,15 | 0,00 | - 1.716,15 |
20.000,00 | 2.057,69 | 0,00 | - 2.057,69 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Come già evidenziato in precedenza, la
riforma fiscale del 2022 si caratterizza per l’
anomalo andamento dell’IRPEF netta, nel quale compare un evidente “scalino” in corrispondenza della soglia di red-dito dei 15.000 euro.
Se l’analisi viene estesa all’effetto combinato fra IRPEF netta e Trattamento Integrativo del Reddito, si nota che la progressività del prelievo fiscale non è più realizzata dall’IRPEF (come sarebbe logico aspettarsi) ma da una grandezza senza nome, non definita dal Legislatore, che potremmo battezzare come “
risultato fiscale netto” e che determina un risultato finalmente condivisibile.
Ulteriori considerazioni
L’esame della tabella permette di formulare anche altre osservazioni.
In primis, il “
risultato netto” prevede una ampia fascia di reddito fra gli 8.000 euro e i 13.500 euro circa in cui il contribuente riceve più di quanto paga (il TIR è superiore all’IRPEF) realizzando di fatto una sorta di “
imposta negativa” di chiara natura assistenziale.
Inoltre, coloro i quali si collocano nella “
no tax area” (da zero a 8.000 euro) risultano essere a prima vi-sta i soggetti maggiormente tutelati perché non sono soggetti ad alcun tipo di prelievo fiscale; essi in realtà sono
fortemente penalizzati dall’assenza degli effetti benefici derivanti dalla erogazione del T.I.R. e risultano quindi destinatari di un trattamento fiscale meno favorevole rispetto ai percettori di un reddito lievemente superiore.
Si tratta di un
difetto “storico” del bonus IRPEF che in passato ha generato non pochi disguidi soprattutto al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto e che si presta a improvvisate iniziative di “politica retributiva” al solo fine di raggiungere il diritto all’erogazione del bonus.
Conclusioni
Gli effetti fin qui esposti sono determinati da precise e consapevoli scelte effettuate dal Legislatore che nel corso degli ultimi anni ha operato più volte sulle predette variabili.
Ad oggi, il bonus IRPEF nella versione 2022 appare fortemente integrato con le detrazioni d’imposta, al punto che l’effetto delle seconde non può essere valutato senza considerare anche il primo.
La sensazione è che ci troviamo in una
fase di transizione, con una riforma fiscale non ancora completamente a regime, come se l’attuale impostazione fosse il preludio ad ulteriori evoluzioni.
Ciò consente di suggerire al Legislatore di
proseguire sulla strada delle riforme operando un ulteriore “step evolutivo” osando il
definitivo abbandono del T.I.R. per mezzo di una ulteriore modulazione delle detrazioni che tenga conto e sopperisca alle inefficienze dell’attuale sistema.
Inoltre, allargando il campo delle osservazioni, non si può non sottolineare la contemporanea presenza di numerose norme di carattere assistenziale a tutela delle fasce più deboli: il riferimento è ovviamente al famigerato “bonus 200 euro” che ha debuttato a luglio in busta paga, al “bonus benzina 200 euro”, allo sgravio contributivo dello 0,80%, all’assegno unico e universale, alla Naspi e al reddito di cittadinanza, oltre all’incapienza e al Trattamento Integrativo del Reddito.
Si tratta di
iniziative slegate fra di loro, senza una coerenza ed un disegno strategico di fondo, e per le quali non è semplice valutare e comprendere appieno il reale effetto sul sistema sociale nel suo complesso.
Quali sono le situazioni che meritano una tutela effettiva? Quali quelle che devono essere “penalizzate” con un maggior prelievo fiscale? Nel nostro ordinamento è possibile prevedere una vera “imposta negativa”? Le misure assistenziali devono essere comprese nell’area di competenza dell’INPS o della Agenzia delle Entrate?
Forse è arrivato il momento di riportare un po’ di ordine nel nostro sistema fiscale/previdenziale/assistenziale e abbandonare l’abitudine ormai ricorrente ad utilizzare improvvisati bonus per risolvere problemi strutturali.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/04/busta-paga-effetti-detrazioni-fiscali-bonus-irpef-2022