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Archivio newsBonus lavoratori fragili: a chi spetta e quando presentare la domanda
Con la circolare n. 96 del 2022, l’INPS interviene sul bonus spettante ai lavoratori fragili destinatari durante l’anno 2021 del trattamento si sono assentati dal lavoro nel 2021 per oltre un mese ed hanno superato il limite massimo di assenza indennizzabile per malattia. L’Istituto chiarisce a chi spetta e a quali condizioni può essere presentata la domanda.
L’INPS, nella circolare n. 96 del 5 agosto 2022, tratta l’indennità una tantum spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. Il bonus lavoratori fragili non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurative. L’indennità viene riconosciuta, previa domanda, da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre 2022. Lavoratori destinatari Sono destinatari del bonus ai lavoratori fragili le seguenti categorie di lavoratori: - operai del settore industria; - operai e impiegati del settore terziario e servizi; - lavoratori dell’agricoltura; - lavoratori dello spettacolo; - lavoratori marittimi. Il trattamento economico del bonus ai lavoratori fragili non spetta ai collaboratori familiari (colf e badanti),agli impiegati dell'industria, ai quadri (industria e artigianato), ai dirigenti, ai portieri, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. Requisiti per il diritto Per il diritto al bonus ai lavoratori fragili, il richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti: a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS; b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia,in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda; d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia. Calcolo periodo indennizzabile Agli operai del settore industria, agli operai e impiegati del settore terziario e servizi e agli operai del settore agricolo con contratto a tempo indeterminato, l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare; Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni, pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Ai lavoratori dell’agricoltura con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio dell’evento di malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli (ad eccezione dei casi in cui il requisito venga raggiunto nell’anno dell’evento), fino a un massimo di 180 giorni effettivi nell’anno solare; Ai lavoratori dello spettacolo l’indennità è subordinata, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, al requisito di 40 contributi giornalieri accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso (cfr. la circolare n. 132/2021). Il numero delle giornate indennizzabili per i lavoratori a tempo indeterminato è pari a un massimo di 180; per i lavoratori a tempo determinato, il suddetto limite è pari al numero delle giornate di attività lavorativa svolte negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare; Ai lavoratori marittimi le indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare spettano per un massimo di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo; l’indennità per inabilità temporanea da malattia alla specifica categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 05/08/2022, n. 96