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Archivio newsNulla osta lavoratori extra UE: professionisti in campo per la verifica dei requisiti del datore di lavoro
Ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è affidato il compito di verificare il possesso dei requisiti in capo al datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta per l’assunzione di lavoratori extra UE. E’ quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni, in relazione agli anni 2021 e 2022. La verifica deve riguardare l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate rispetto alla capacità economica del datore di lavoro. Inoltre, il soggetto abilitato alla verifica deve acquisire e conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data dell’asseverazione tutta la specifica documentazione. Previste sanzioni penali in caso di false dichiarazioni.
Al fine di semplificare la procedura di concessione del nulla osta al lavoro subordinato di personale extra UE, il legislatore -con l’art. 44, del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022, convertito in legge) - ha previsto, per gli anni 2021 e 2022, l’affidamento della verifica riguardante il possesso dei requisiti in capo al datore di lavoro: - ai professionisti, di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979 e cioè: 1. consulenti del lavoro; 2. avvocati; 3. dottori commercialisti ed esperti contabili. Fermo restando l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del lavoro, ai sensi della Legge n. 12/1979. - alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Verifica e rilascio dell’asseverazione La verifica deve riguardare l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate rispetto alla capacità economica del datore di lavoro persona fisica o giuridica esercente attività di impresa o di lavoro autonomo. Nello specifico, per verificare la congruità all’assunzione e rilasciare la relativa asseverazione, prevista dall’art. 44, il soggetto abilitato deve accertare la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato ed il tipo di attività svolta dall'impresa, il tutto in relazione alla congruità del numero delle richieste di ingresso presentate, rapportato anche al numero dei dipendenti già in essere presso il datore di lavoro. In particolare, va effettuata una verifica sul fatturato del datore di lavoro richiedente (impresa o lavoratore autonomo) nel corso dell’esercizio relativo all’ultimo anno (Quadro VE rigo VE50 Dichiarazione annuale IVA) al netto degli acquisti (Quadro VF rigo VF25 Dichiarazione annuale IVA). Detto dato non può essere inferiore a 30.000,00 euro annui. Nella prassi dei controlli effettuati dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro, ai fini della congruità all’assunzione, il valore va moltiplicato per il numero dei dipendenti, compreso il lavoratore extra-comunitario che si vuole assumere con le quote. Ciò è stato chiarito dallo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3/2022 e con le FAQ fornite al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro lo scorso 14 luglio.
Esempio: impresa con 10 dipendenti ed una richiesta di ingresso: fatturato minimo 330mila euro (30mila euro x 11 soggetti). Qualora il datore di lavoro richiedente (impresa o lavoratore autonomo) sia in regime forfettario (art. 1, c. 54 a 89, L. n. 190/2014), va verificato il fatturato nel corso dell’esercizio relativo all’ultimo anno (Quadro LM SEZ. 2 rigo LM 22 Modello Redditi PF); ovvero il fatturato presuntivo nel corso del primo anno di attività, sulla base degli impegni contrattuali sottoscritti e rappresentati in una situazione economica provvisoria, qualora si tratti di imprese costituite da meno di un anno. |