Con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo sul decreto Trasparenza, in vigore dal 13 agosto. Le nuove disposizioni integrano gli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione etero-organizzata. Come devono essere assolti gli obblighi informativi da parte del datore di lavoro, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento e le caratteristiche della prestazione lavorativa?
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022,prende in esame il D.Lgs. n. 104/2022, che da attuazione alla direttiva UE 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2022 e contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure di tutela in favore dei lavoratori.
Campo di applicazione
Le nuove regole si applicano, oltre che aii rapporti di lavoro subordinato, anche a quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, e a:
− contratti di lavoro somministrato;
− contratti di lavoro intermittente;
− collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
− collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c.;
− contratti di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017).
Inoltre, le disposizioni operano anche con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo e della pesca,
domestico e con le pubbliche amministrazioni.
N. B. Restano esclusi i rapporti che prevedono un periodo di lavoro effettivo di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. |
Modalità di comunicazione delle informazioni
Per l’assolvimento dei nuovi adempimenti informativi, è possible avvalersi di una comunicazione in
formato “elettronico” e conservarne
prova della
trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
E’
obbligatorio indicare:
− il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
− il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti
che lo hanno sottoscritto;
− gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro
e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dallo stesso;
− gli ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
La circolare dell’Ispettorato precisa che la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il
rinvio al
contratto collettivo o ad altri documenti aziendali qualora questi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendali.
Per i nuovi obblighi di comunicazione introdotti dal D.Lgs. n. 104/2022 consulta in ONE Lavoro - l’adempimento “Comunicazione trasparente sul rapporto di lavoro” () che offre una guida pratica e operativa con indicazione puntuale di scadenze, dati da comunicare e tutte le regole da rispettare per essere conformi ai nuovi obblighi;
- l’argomento “Poteri e obblighi del datore di lavoro” aggiornato con le modifiche apportate dal decreto. |
Orario di lavoro
Bisogna indicare “la
programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro
straordinario e alla sua
retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di
turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte
prevedibile.
Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il
periodo minimo di
preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico”.
L’ Ispettorato ha precisato che, con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della
comunicazione di
instaurazione del
rapporto di lavoro, il
lavoratore deve essere già
informato sui principali contenuti degli istituti (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il
rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.
Termini per la consegna delle informazioni
L'obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:
a) del
contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa
Il datore di lavoro è sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e
prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro,
Tuttavia, nell’ipotesi di consegna di tali documenti, ove questi risultino
incompleti, il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli
ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.
N.B. Solo i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2012, fanno scattare gli obblighi di informazione prescritti dal Decreto; in relazione ai rapporti di lavoro instaurati fino al 12 agosto, gli obblighi di informazione, ove sussista l’esigenza di colmare un deficit di informazione rispetto alla trasparenza richiesta dal Decreto, diventano attuali a seguito della richiesta del lavoratore. |
Trattamento sanzionatorio
Qualora il lavoratore denunci il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli
obblighi di trasparenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro, compiuti i necessari accertamenti, applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
In questo caso trova applicazione la
procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2014: l’Ispettore diffida il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a sanare la inosservanza rilevata: nel nostro caso la mancata informazione; in caso di effettiva ottemperanza alla diffida entro 30 giorni, trova applicazione la sanzione minima prevista dalla legge con l’estinzione del procedimento sanzionatorio a seguito del pagamento dell’importo dovuto.
Modifiche degli elementi informativi
Il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica
, qualsiasi variazione degli elementi di informazione trasparente che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
Tale obbligo risulta sanzionato consentendo l’applicazione della sanzione da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
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INL, circolare 10/08/2022, n. 4
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/22/decreto-trasparenza-rapporti-lavoro-chiarimenti-inl