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Archivio newsBonus 200 euro lavoratori autonomi e professionisti: requisiti e condizioni per fare domanda (a settembre)
Ai nastri di partenza il decreto, del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce i requisiti, le regole e le modalità di accesso al bonus di 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti. Il provvedimento, atteso a breve in Gazzetta Ufficiale, prevede alcuni requisiti soggettivi e reddituali per l’accesso al beneficio. In particolare, occorre aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti. Gli enti preposti all’erogazione procederanno secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte: si prospetta un possibile “click day” a settembre. Cosa occorre dichiarare nella domanda?
È in via di pubblicazione in G.U. il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze che definisce condizioni, regole e modalità di accesso al bonus di 200 euro previsto dal D.L. n. 50/2022, convertito con modifiche in l. n. 91/2022 per i lavoratori autonomi. Le risorse stanziate ammontano a 600 milioni per il 2022 ed è ancora da definire la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare la domanda; ma alla luce del fatto che gli enti delegati procederanno all’erogazione secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte, si prospetta un possibile “click day”. Chi ne ha diritto Il D.L. n. 50/2022, convertito con modifica in l. n. 91/2022, ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti nel limite di spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2022. Si tratta di una indennità che va ad aggiungersi a quella prevista per i lavoratori dipendenti, i pensionati e altre categorie, sempre previste dal D.L. n. 50/2022, che viene riconosciuta una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti: - iscritti alle gestioni previdenziali INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/2022; - che non abbiano percepito, sotto altro titolo e per altre motivazione, il bonus previsto dall’art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022; - che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Requisito soggettivo Per avere diritto all’indennità una tantum è necessario che il lavoratore autonomo/professionista risulti iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS ovvero a uno degli enti previsti dai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/2022. Si tratta in particolar modo di Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, Impiegati dell'Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOSI), già enti pubblici, che hanno deliberato la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, mantenendo tuttavia la finalità pubblica. A tali enti, si sono aggiunti altri enti di previdenza di diritto privato dei liberi professionisti di nuova istituzione, ai sensi del D.Lgs. n. 103/1996 (ENPAB, ENPAP, EPPI, EPAP, ENPAPI, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI). Condizione essenziale è la decorrenza dell’iscrizione: i beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, ovvero al 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata sempre entro il 18 maggio 2022. Requisito reddituale Per poter accedere all’indennità una tantum è necessario che il lavoratore autonomo e il professionista abbia percepito nel corso dell’anno 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. La norma fa riferimento al concetto di reddito complessivo e non a quello da lavoro autonomo e viene chiarito nel decreto che con riferimento al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Condizioni richieste per l’accesso Per accedere all’indennità è necessario che il soggetto abbia effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020; tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data sempre del 18 maggio 2022. Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare. Ammontare dell’indennità L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda. In analogia con le indennità previste dall’art. 31 e 32, l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022. Modalità di presentazione della domanda Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari - all’INPS; - ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti; Le modalità di presentazione saranno definite dai singoli enti previdenziali. Viene precisato che qualora il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS. Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022; c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro; d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui sopra; e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio. Modalità di erogazione Gli enti preposti all’erogazione (INPS e gli enti di previdenza obbligatoria) procederanno secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Nel caso in cui, in esito ai controlli, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità. Termini di presentazione della domanda Non risulta ancora stabilita la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum. Potrebbe essere dal 15 settembre secondo l'ipotesi che circola all'interno dell'Adepp, l'Associazione degli Enti pensionistici. Copyright © - Riproduzione riservata