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Archivio newsSgravio contributivo 2% in busta paga: condizioni e applicazione sulla tredicesima mensilità
Per tutti i rapporti di lavoro dipendente, salvo per quelli di lavoro domestico, il decreto Aiuti bis incrementa la misura della riduzione dei contributi previdenziali al 2%, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Per fruire del beneficio, come indicato anche dall’INPS, l’applicazione della riduzione contributiva spetta ove nel mese di paga di riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede 2.692 euro, mentre nel mese in cui il massimale è superato, nel singolo periodo interessato non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Altra questione riguarda l’eccezione al massimale, cioè la maggiorazione della soglia imponibile, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità. Come devono comportarsi i datori di lavoro?
Tra le novità del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022), l’art. 20 ha previsto un aumento di 1,2 punti percentuali della riduzione contributiva già prevista dalla legge di Bilancio 2022. La norma non modifica la disciplina originaria contenuta all’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021, ma si limita solo a prevedere l’incremento della misura applicabile limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Pertanto, la misura della riduzione dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore applicabile nel secondo semestre 2022 è del 2 per cento e non più dello 0,8 per cento come peraltro rimane confermata per il primo. A chi e come si applica Secondo quanto previsto dalla fonte di riferimento, cioè dal comma 121 in parola, la riduzione contributiva si applica per tutti i rapporti di lavoro dipendente, salvo per quelli di lavoro domestico. Per cui non rileva la categoria legale del lavoratore, la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro e neanche se il datore di lavoro sia pubblico o privato, in quanto l’unico requisito soggettivo richiesto riguarda il lavoratore ed è riferito all’importo della retribuzione che non può superare l’importo mensile di 2.692 euro. È infatti questo l’unico parametro da prendere a riferimento per verificare o meno la possibilità di ridurre il carico contributivo a carico del lavoratore. Il legislatore, a tal fine, prevede più specificamente che la retribuzione imponibile ai fini contributivi, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non deve eccedere l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Il legislatore non condiziona l’applicazione della riduzione contributiva al rispetto di una retribuzione imponibile mensile in tutti i periodi di paga nell’anno di applicazione della riduzione, in quanto opera su base mensile. In buona sostanza, come indica anche l’INPS nella circolare n. 43 del 2 marzo 2022, spetta ove nel mese di paga di riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede 2.692 euro, mentre nel mese in cui il massimale (soglia di retribuzione imponibile) è superato, nel singolo periodo interessato non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Dunque, il perimetro di calcolo è mensile e non occorre effettuare alcun conguaglio a fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Riduzione contributiva e tredicesima mensilità Altra questione riguarda l’eccezione al massimale, cioè la maggiorazione della soglia imponibile, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità. I casi che si possono presentare sono diversi: erogazione nel mese di dicembre di quanto contrattualmente dovuto al lavoratore; erogazione mediante ratei mensili; erogazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre. A questo proposito, la circolare INPS n. 43/2022 ha chiarito che spetta la riduzione contributiva sulla tredicesima mensilità spettante per il 2022 anche nell’ipotesi in cui la mensilità aggiuntiva interessata sia erogata mensilmente. In tal caso, il rateo che concorre a determinare il massimale affinché possa essere applicata la riduzione contributiva nel mese è pari ad un dodicesimo di 2.692 euro, per cui 224 euro. Operativamente, occorre fare due verifiche del massimale: la prima relativa alla retribuzione imponibile mensile senza considerare la tredicesima mensilità (non deve superare 2.692 euro), la seconda relativa al rateo di tredicesima mensilità (non deve superare 224 euro). Laddove la tredicesima sia corrisposta nel mese di dicembre, occorrerà considerare due massimali ognuno di 2.692 euro, rispettivamente per la retribuzione del mese (senza considerare la mensilità aggiuntiva) e per la tredicesima mensilità, che agiscono su piani separati. Questo significa che laddove l’imponibile contributivo relativo alla tredicesima sia inferiore a 2.692 euro, la differenza residua non può essere utilizzata per l’eventuale eccedenza di massimale relativa all’imponibile contributivo relativo alla retribuzione corrente o comunque a quella senza considerare la tredicesima mensilità. In tal caso, infatti, se la retribuzione del mese di dicembre è superiore a 2.692 euro, la riduzione contributiva non spetta. Stessa cosa nell’ipotesi di corresponsione mensile della tredicesima, il massimale applicabile è di 224 euro nel mese interessato e non possono essere considerate le differenze eventualmente non utilizzate per decurtare l’imponibile contributivo relativo alla retribuzione mensile per farlo scendere nel limite del massimale, cioè all’interno della soglia di 2.692 euro. La riduzione contributiva spetta anche sulla tredicesima mensilità ed è applicabile anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre 2022 sui ratei corrisposti al momento del calcolo delle competenze finali, fermo restando il rispetto dei massimali calcolati con i criteri indicati in precedenza. La riduzione non è invece applicabile alla quattordicesima mensilità eventualmente spettante al lavoratore nonché alle eventuali altre mensilità aggiuntive diverse dalla tredicesima mensilità spettanti. L’esonero contributivo non ha alcuna rilevanza sul piano delle prestazioni pensionistiche in quanto resta ferma l’aliquota di computo. Qualche dubbio può sorgere in relazione alla misura della riduzione contributiva applicabile alla tredicesima mensilità da erogare a dicembre 2022 ed in ogni caso a quella erogata da luglio 2022 in poi. In particolare, il problema riguarda i ratei maturati nel corso dell’anno, posto che nel primo semestre la riduzione è di 0,8 punti percentuali e nel secondo di 2 punti percentuali. Ad avviso di chi scrive, applicando la disciplina che regola l’obbligazione contributiva del datore di lavoro, a dicembre si deve applicare la riduzione del 2 per cento sull’intera quota. Si ricorda a tal fine che, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Nei confronti dell’ente previdenziale risponde sempre il datore di lavoro, sarà poi lui a trattenere la quota a carico del lavoratore, ai sensi del comma 2 della stessa norma. Ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo del mese di dicembre, invece, il riferimento è l’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il comma 9 di tale disposizione prevede che le gratificazioni annuali e periodiche sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. Pertanto, l’obbligazione contributiva per l’intera tredicesima mensilità che contrattualmente deve essere erogata al lavoratore nel mese di dicembre, va considerata relativa al periodo di paga del mese di dicembre. Interpretazione dell’INPS Va peraltro ricordato che su un caso che presenta analogie con la questione in parola, l’INPS ha invero avuto una interpretazione differente. In particolare, in occasione della Decontribuzione Sud prevista dall’articolo 27 del D.L. n. 104/2020 applicabile da ottobre a dicembre 2020, ha ritenuto che l’agevolazione andasse applicata solo ai ratei mensili maturati nei suddetti periodi e non a quella dei mesi precedenti (messaggi n. 72 e 115 del 2021). Tuttavia, tale posizione è rimasta congelata a seguito della proposizione di alcuni ricorsi che hanno portato il TAR Lazio ad accogliere nella fase cautelare le doglianze dei ricorrenti. A seguito delle pronunce del TAR, l’INPS ha infatti sospeso l’efficacia dei messaggi indicati (cfr. messaggi n. 728, 2434, 3065 del 2021). Ad ogni modo, è auspicabile una posizione dell’istituto per evitare possibili nuovi contenziosi anche per la riduzione contributiva prevista dall’art. 20 del D.L. n. 115/2022. Copyright © - Riproduzione riservata