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Negoziazione assistita: come cambia il ruolo del consulente del lavoro

Con l’approvazione, in esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, di due decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma del processo civile, si fa più vicino l’obiettivo di revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. In particolare, la previsione dell’estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro riconosce un ruolo centrale ai consulenti del lavoro. Le parti avranno, infatti, la possibilità di ricorrere all’istituto della negoziazione, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e in caso di accordo, allo stesso verrebbe assicurato il regime di stabilità protetta. Oltre agli aspetti prettamente giuridici o procedurali, verranno quindi valorizzate le competenze professionali trasversali e personali, tra cui le tecniche di negoziazione e di capacità di ascolto, che diventeranno sempre più essenziali in ambito giuslavoristico.

Il 28 luglio 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma del processo civile e dell’ufficio per il processo, approvata dal parlamento il 26 novembre 2021. Si tratta di interventi che si inseriscono negli impegni di attuazione del PNRR e che si muovono nella direzione della semplificazione e dell’efficientamento del processo civile. Tra le principali previsioni dei due decreti, centrale è l’attuazione della legge n. 206 del 26 novembre 2021 recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Potenziamento e estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro Il comunicato stampa n. 91 del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio, pone l’accento sulla valorizzazione delle forme di giustizia complementare, in particolare il potenziamento della mediazione, anche con incentivi fiscali, sulla negoziazione assistita che viene estesa alle controversie di lavoro, ed ancora sul potenziamento dell’arbitrato. Pare chiaro l’obiettivo della semplificazione, ma anche della valorizzazione delle misure di risoluzione alternativa delle controversie, che si inserisce nella direzione della deflazione del contezioso. L’estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro, senza che diventi condizione di procedibilità in giudizio, riconosce un ruolo centrale agli avvocati, ma anche ai consulenti del lavoro. In base alle indicazioni contenute nella legge delega, le parti avranno infatti la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e in caso di accordo, allo stesso verrebbe assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’art. 2113 quarto comma del codice civile. Tale possibilità riguarda le controversie di cui all’art. 409 del codice di proceduta civile, fermo restando quanto disposto dall’art. 412-ter del medesimo codice. Stiamo pertanto parlando sia dei rapporti di lavoro subordinato ma anche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dei rapporti di lavoro agrari. Rientrano quindi i rapporti di lavoro subordinato privato ma anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico e ancora i rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché i rapporti derivanti da altri contratti agrari. Si tratta dunque di novità importanti in ambito giuslavoristico che si aggiungono a tutti gli altri interventi del legislatore tesi ad incentivare gli accordi finalizzati a risolvere in via stragiudiziale le controversie. E’ certamente rilevante il fatto che in caso di accordo raggiunto nell’ambito della negoziazione assistita si estenda allo stesso la validità tipica delle “sedi protette”. La negoziazione assistita rimane una facoltà e non certo un obbligo, infatti, l’attivazione della procedura di negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria. Ruolo centrale di avvocati e consulenti del lavoro Nell’ambito della negoziazione in materia di lavoro, l’avvocato e il consulente del lavoro vengono investiti di un ruolo centrale nelle negoziazioni. Il legislatore segna così anche un cambio concettuale nella percezione della figura del lavoratore che pertanto passa dall’essere “contraente debole” al porsi in una posizione maggiormente paritetica alla parte datoriale, entrambi assistiti dai rispettivi professionisti. Tutti questi interventi, al di là dell’ambizioso scopo deflattivo del contenzioso, oltreché di semplificazione ed efficientamento della giustizia, rafforzano un importante processo culturale in atto, sempre più incentrato sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, che favoriscono tra l’altro anche la ripresa del dialogo tra le parti. Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti Infine, sempre rimanendo in ambito giuslavoristico, all’art. 1 comma 11 della legge n. 206/2021 in trattazione, viene disposto che nell’esercizio della delega, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza siano adottati nel rispetto del principio e criterio direttivo di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, “adottando le opportune norme transitorie prevedendo che (si riporta letteralmente): a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario; b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile; c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’art. 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.” Considerazioni conclusive In conclusione, è opportuno estendere la valutazione dello strumento non solo agli aspetti prettamente giuridici o procedurali, ma anche alle competenze professionali trasversali e personali: le cosiddette “soft skills”. Parliamo ad esempio di tecniche di negoziazione, di capacità di ascolto, di empatia che diventano sempre più essenziali in ambito giuslavoristico nell’esercizio della professione di avvocato e di consulente del lavoro e che pertanto meritano di essere “allenate” e migliorate costantemente, con una formazione dedicata al pari dell’aggiornamento normativo continuo. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/02/negoziazione-assistita-cambia-ruolo-consulente-lavoro

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