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Il PNRR diventa un “cantiere” di innovazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro

La progettazione e l’esecuzione degli interventi previsti dal PNRR costituiscono un’opportunità per sperimentare l’innovazione gestionale e tecnologica nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il modello proposto dal decreto PNRR 2 prevede che l’INAIL si approcci alle imprese non più solo come assicurazione ma come partner per l’innovazione. In questo senso, l’INAIL promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali per l’attivazione di programmi straordinari di formazione, di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche, di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi e di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza.

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL tra gennaio e luglio 2022 sono state 441.451 (+41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021), 569 delle quali con esito mortale (-16,0%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 36.163 (+6,8%). È in questo contesto che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022, la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Cosa prevede il decreto PNRR 2 L’art. 20 della legge indica le “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e prevede che “allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, INAIL, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri: a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati; b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro; c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple; d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Le misure per l’attuazione del PNRR, approvate dal Governo lo scorso 13 aprile e oggi contenute nella legge di conversione, stabiliscono quindi alcune delle attività che possano contrastare, in modo efficace, il dilagante fenomeno degli incidenti sul posto di lavoro. L’obiettivo è, quindi, è migliorare la sicurezza mediante l’innovazione dei sistemi di prevenzione e protezione. Infatti, le priorità dichiarate, in linea con la “Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027”, mirano a elevare: - il livello di consapevolezza della salute del lavoratore; - la cultura della sicurezza in ogni ambiente di lavoro. Sono, queste, opportunità concrete che la norma Orlando vuole cogliere appieno “facendo dei cantieri del PNRR un grande laboratorio europeo per l’innovazione”, come ha dichiarato il Ministro del Lavoro. Nello specifico, le misure urgenti prevedono l’attivazione, da parte dell’INAIL, di appositi protocolli d’intesa con aziende e gruppi industriali. Il protocollo INAIL-FS L’antesignano della norma è stato il protocollo d’intesa stipulato tra Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Ferrovie dello Stato Italiane sottoscritto il 7 aprile 2022 ossia qualche giorno prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 36/2022; è facile immaginare che il protocollo funga da modello per i successivi auspicati accordi con altre imprese. Gli ambiti di collaborazione pattuiti tra INAIL e FS sono fortemente innovativi: - iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della sostenibilità sociale; - progettazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali; - ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro anche sulla base del confronto con le migliori pratiche internazionali e nazionali; - studio e progettazione di modelli di organizzazione e gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro e per la promozione del benessere organizzativo; - studio e analisi dei flussi informativi in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali nei comparti di interesse aziendali e nella realizzazione di grandi opere; - studio e ricerche sui fattori di rischio per la prevenzione di patologie correlate al lavoro. Per la realizzazione di tali obiettivi, INAIL e FS si sono impegnate a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione. Il protocollo rinvia al contenuto di Accordi attuativi che a loro volta indicheranno: - gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione; - i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; - gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo nonché i tempi e le modalità di rendicontazione; - gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi; Dunque, nel campo della prevenzione, INAIL si approccia alle imprese non più solo come Assicurazione ma come partner per l’innovazione: questo è il modello proposto dal decreto PNRR 2. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/02/pnrr-cantiere-innovazione-sicurezza-luoghi-lavoro

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