• Home
  • News
  • Congedi per genitori e caregivers: tutele anche ai pubblici dipendenti

Congedi per genitori e caregivers: tutele anche ai pubblici dipendenti

Sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico le nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza dettate, in ottemperanza alle direttive comunitarie, dal decreto legislative n. 105 del 2022. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo ha confermato nella nota n. 9550 del 2022, intervenendo sulle principali novità riguardanti tutele e diritti dei lavoratori genitori o caregivers.

Con la nota n. 9550 del 6 settembre 2022, l’Ispettorato Nazionale del lavoro si occupa delle novità introdotte del decreto legislative n. 105 del 2022 in riferimento all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, per chiarire che la disciplina si applica anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Congedo di paternità obbligatorio Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale e si applica anche al padre adottivo o affidatario. E’ compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo ed è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo. In caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso. Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti Per i periodi di congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. E’ inoltre previsto un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Per la fruizione dei congedi parentali, dovrà essere inserita apposita istanza sul modulo “Richieste” del sistema informativo di gestione delle presenze, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo che ricorrano particolari e comprovate situazioni personali, in presenza delle quali la domanda potrà essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro, utilizzando i codici appositamente previsti: - FA1 (Congedo parentale a giorni - retribuzione al 100%); - FA5 (Congedo parentale a giorni - retribuzione al 30%); - FA6 (Congedo parentale a giorni non retribuito); - F1H (Congedo parentale a ore - retribuzione al 100%); - F5H (Congedo parentale a ore - retribuzione al 30%); - F6H (Congedo parentale a ore non retribuito). Congedo straordinario Nell’ordine di priorità previsto dalla legge per la fruizione del congedo straordinario, al coniuge convivente sono stati equiparati la parte dell’unione civile convivente e il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità. È stato, inoltre, previsto che il congedo possa essere fruito entro 30 giorni (e non più 60) dalla richiesta, oltre alla possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo. Permessi di assistenza disabili Anche in questo caso sono individuati tra i titolari del diritto la parte di un’unione civile e il convivente di fatto. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Viene, dunque, superato, il principio del “referente unico dell’assistenza.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 06/09/2022, n. 9550

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/08/congedi-genitori-caregivers-tutele-pubblici-dipendenti

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble