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Invalidità civile: modalità di comunicazione dei dati reddituali

L’INPS, con il messaggio n. 3550 del 2022, si rivolge ai percettori di pensione per invalidità civile con riferimento alle verifiche reddituali per l’anno 2018 e seguenti in materia di invalidità civile e assegno sociale. Per la prosecuzione della percezione di tali indennità è infatti necessario che il percettori rispetti l’obbligo di comunicazione dei redditi.

Nel messaggio n. 3350 del 12 settembre 2022, l’INPS interviene con riferimento alle prestazioni assistenziali di invalidità civile e di assegno sociale corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. Per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente: - pensione di inabilità; - assegno mensile di assistenza; - pensione ai ciechi civili ; - pensione ai sordi; - assegno sociale. Acquisizione dichiarazioni reddituali Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’INPS procederà con: - l’estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità; - l’invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale; Entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 4; Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R; Allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata all’utente con raccomanda A/R. Modalità di comunicazione dei dati reddituali Tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’interessato potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale: - direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS, seguendo il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” --“Servizi” - “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” - “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” - “Ricostituzione pensione” - “Reddituale” - “Per sospensione art. 35comma 10bis D.L. 207/2008”. - tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.A cura dellla redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 12/09/2022, n. 3350

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/13/invalidita-civile-modalita-comunicazione-dati-reddituali

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