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Archivio newsPensione di vecchiaia anticipata per inabilità: requisiti anagrafici, contributivi e sanitari per la richiesta
Possono chiedere l’anticipo del requisito anagrafico del pensionamento per vecchiaia coloro che possiedono un’invalidità almeno pari all’80%, con un requisito anagrafico pari a 56 anni di età per le donne e 61 anni per gli uomini. Per ottenere il trattamento agevolato è, inoltre, richiesto un requisito contributivo minimo, pari a 20 anni di contributi. In merito alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità si applicano le finestre di attesa: la decorrenza del trattamento è infatti posticipata di 12 mesi rispetto alla maturazione dell’ultimo requisito utile alla pensione.
L’età pensionabile, nell’ultimo decennio, ha subito un innalzamento notevole: attualmente, in base a quanto previsto dalla riforma Fornero (art. 24 co. 6, D.L n. 201/2011), nonché a causa degli adeguamenti alla speranza di vita media (art. 12 D.L. n. 78/2010), il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia ordinario è pari a 67 anni, e tale resterà almeno sino al 31 dicembre 2024. L’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, tuttavia, risulta meno elevata per alcune categorie di lavoratori in possesso di un’invalidità almeno pari all’80%, con un requisito anagrafico pari a 56 anni di età per le donne, 61 anni per gli uomini. Beneficiari del pensionamento di vecchiaia con requisito anagrafico agevolato Nello specifico, possono beneficiare della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico anticipato (art. 1, co. 1 e 8 D.Lgs. n. 503/1992, circ. INPS n. 50/1993) i lavoratori dipendenti del settore privato con un’invalidità pensionabile (L. n. 222/1984) almeno pari all’80% e con almeno 20 anni di contribuzione. Il trattamento in parola può essere ottenuto dagli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, al fondo pensione dei lavoratori dipendenti (FPLD) ed ai fondi sostitutivi (Circ. INPS 82/1994). È necessario, inoltre, che il lavoratore risulti in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (Circ. INPS n. 65/1995). La pensione agevolata non può essere invece conseguita dagli iscritti presso le gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, quali i dipendenti pubblici, né dai lavoratori autonomi (Circ. Inpdap 16/1993). Requisiti anagrafici ed adeguamenti alla speranza di vita Come inizialmente esposto, il requisito anagrafico anticipato risulta pari, per l’anno 2022 e sino al 31 dicembre 2024, a: - 56 anni di età, per le donne; - 61 anni per gli uomini. Questo requisito di età, in origine, risultava pari a 60 anni per gli uomini ed a 55 anni per le donne; nel tempo, sono stati applicati gli adeguamenti alla speranza di vita media, in parallelo a quanto avviene per la generalità dei trattamenti previdenziali. La legittimità dell’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita è stata confermata dalla Cassazione (Cass. sent. n. 31001/2019). La mancata applicazione degli adeguamenti è difatti prevista soltanto in merito ai lavoratori per i quali, al raggiungimento di un determinato limite di età, venga meno l’abilità allo svolgimento della specifica attività lavorativa. La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità dall’80%, invece, (Cass. sent. n. 11750/2015, n. 29191/2018, n. 24363/2019), consiste semplicemente in un’anticipazione dei normali tempi per il pensionamento di vecchiaia ordinario: in altre parole, la prestazione non è una pensione diretta d’invalidità, ma rappresenta una deroga ai limiti di età per il perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia. Requisiti contributivi Per ottenere il trattamento agevolato è richiesto un requisito contributivo minimo, pari a 20 anni di contributi. Sono sufficienti 15 anni di contributi per i beneficiari delle cosiddette deroghe Amato (art. 2 co. 3 D.Lgs. n. 503/1992), ossia coloro che: - possiedono 15 anni di contribuzione (presso le gestioni amministrate dall’INPS) accreditati al 31 dicembre 1992; - hanno ottenuto l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari entro il 31 dicembre 1992; - hanno alle spalle 25 anni di anzianità contributiva, 15 anni di versamenti derivanti da lavoro subordinato (presso l’Assicurazione generale obbligatoria AGO o un fondo sostitutivo o esonerativo) e 10 anni lavorati in modo discontinuo. Requisiti sanitari Per ottenere il trattamento con requisito anagrafico anticipato, è necessario che sia stata riconosciuta un’invalidità in misura almeno pari all’80%. Il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore all'80% deve pertanto essere effettuato con riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall'INPS. L’accertamento è operato dagli uffici sanitari dell'Istituto: il riconoscimento eventualmente già operato da un altro ente costituisce soltanto un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale. In particolare, l’invalidità non deve essere invece accertata ai sensi della legge n. 118/1971 sull'invalidità civile (invalidità generica) ma, per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, deve essere verificata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, co.1, della L. n. 222/1984, ossia sulla base della riduzione in modo permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato. Finestre di attesa In merito alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità si applicano le cosiddette finestre di attesa: la decorrenza del trattamento è infatti posticipata di 12 mesi rispetto alla maturazione dell’ultimo requisito utile alla pensione. Copyright © - Riproduzione riservata