I lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali, come durante le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, hanno diritto a specifici permessi retribuiti oltre che, al ricorrere di alcune condizioni legate all’articolazione ordinaria dell’orario di lavoro contrattuale, a riposi compensativi. Esiste, inoltre, una disciplina dedicata a chi ricopre cariche elettive. Sono tutte fattispecie che generano ripercussioni sull’elaborazione del Libro Unico del Lavoro e quindi adempimenti a carico dei datori di lavoro. Come è corretto procedere?
La legge garantisce al lavoratore dipendente il pieno esercizio dei diritti elettorali costituzionalmente garantiti: i permessi per gli eletti in cariche pubbliche e i permessi per i membri dei seggi in occasione di elezioni politiche, amministrative e di referendum abrogativi o consultivi.
Permessi per componenti di seggi elettorali
I lavoratori chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali in qualità di presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, rappresentante dei promotori di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro, per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni a partire dal giorno prima la data delle elezioni e fino al giorno dello scrutinio dei voti.
In particolare:
- se l’impegno ricade nella giornata di sabato, è garantito un giorno di riposo compensativo, che deve essere fruito il prima possibile e, comunque, entro la settimana successiva. In alternativa il lavoratore può chiedere la monetizzazione dello stesso. In caso di adozione di un orario con la settimana lunga, al dipendente è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal servizio, senza alcun riconoscimento economico o normativo aggiuntivo.
- se l’impegno ricade nella giornata di domenica non lavorativa, spetta un giorno di riposo compensativo, da fruirsi il giorno successivo al termine delle operazioni elettorali.
Spettano inoltre tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni successivi alla domenica che si sono resi necessari alle operazioni di voto, fino al completamento degli scrutini.
N.B. Se lo scrutinio si protrae oltre le ore 24 dell’ultimo giorno impegnato, la giornata successiva è da considerarsi permesso retribuito. |
Esempio di calcoloCostituzione del seggio elettorale: sabato.
Votazioni: domenica e lunedì fino alle ore 15.
Scrutinio: dal termine delle operazioni di voto fino all’una del martedì mattina.
Al
lavoratore spettano:
-
2 giorni di permesso retribuito: lunedì e martedì
-
2 giorni di riposo compensativo: sabato e domenica.
I membri dei seggi elettorali devono presentare all’azienda:
- la
documentazione rilasciata dagli uffici competenti;
- il
certificato di presenza al seggio con indicazione delle giornate di effettiva presenza e dell’orario di chiusura del seggio, data e timbro della sezione e firma del Presidente del seggio.
N.B. In base al calendario settimanale lavorativo del lavoratore possono essere considerate giornate lavorative anche il sabato e la domenica, quando i riposi cadono in altri giorni della settimana. La giornata di lavoro va retribuita normalmente, anche se le operazioni di voto durano per poche ore e non si arriva quindi alle ore lavorative. |
I giorni di risposo compensativo dovranno essere
richiesti immediatamente dopo le operazioni elettorali, in accordo con il capo del personale o del datore di lavoro.
Tipologia di giornata | Trattamento dell’assenza |
Giorni lavorativi al seggio | Assenza retribuita |
Giorni festivi o non lavorativi al seggio | Alternativamente:
giornate di riposo compensativo
giornate di retribuzione aggiuntiva |
Scrutinio protratto oltre mezzanotte | Assenza retribuita per l’intera giornata lavorativa del martedì |
Eletti a cariche pubbliche
Il lavoratore che ricopre determinate cariche pubbliche, per tutta la durata del mandato, può fruire sia di
permessi retribuiti sia di permessi
non retribuiti. Può, inoltre, richiedere
un periodo di aspettativa non retribuita della durata del mandato stesso. Il lavoratore deve comunicare all’azienda l’avvenuta nomina, consegnando al proprio responsabile l’atto di nomina rilasciatogli dall’Ente.
N.B. Il lavoratore che riveste una carica pubblica non può essere trasferito, se non con il suo consenso, durante l’esercizio del mandato. |
A) Sindaci, Consiglieri, Amministratori comunali e provincialiAl dipendente eletto componente di:
- Consigli comunali, provinciali, metropolitani,
- Comunità montane e unioni di comuni,
- Consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti,
è riconosciuto un
permesso retribuito per partecipare alle riunioni del consiglio di cui fa parte, ivi compresi i tempi per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Nei casi in cui i consigli si svolgano in orario serale, i lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo (se soggetti ad orari non standard o turni); nel caso in cui i consigli si protraggono oltre la mezzanotte hanno diritto ad assentarsi per l’intera giornata successiva.
Inoltre, sono previsti ulteriori permessi:
-
24 ore lavorative retribuite al mese (per il componente degli organi esecutivi dei comuni, delle province,delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali; per il presidente dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali; per il presidente dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti); per il sindaco, sindaco metropolitano, presidente di provincia, presidente delle comunità montane, presidente dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i permessi retribuiti sono 48 ore lavorative al mese;
- eventuali
ulteriori 24 ore lavorative non retribuite al mese.
La
richiesta per la fruizione di queste ore di permesso va inoltrata al datore di lavoro almeno un giorno prima.
I sindaci, consiglieri e amministratori degli enti locali possono essere collocati a domanda in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
Per gli amministratori di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, che ricevono un’indennità raddoppiata dalla legge, gli oneri previdenziali ed assistenziali devono essere anticipati dall’azienda che li recupera dall’ente presso cui il lavoratore esercita il suo mandato.
B) Eletti al Parlamento nazionale, europeo, assemblee regionaliI lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o europeo, o di assemblee regionali possono a loro richiesta essere
collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
L’aspettativa è valida come servizio effettivamente prestato per il riconoscimento del diritto e della misura della pensione.
Il riconoscimento dell’accredito figurativo dei contributi è richiesto dal lavoratore all’INPS, con uno specifico modulo, entro il 30 settembre dell’anno successivo di ogni anno in cui si sia utilizzata l’aspettativa.
Aspettativa non retribuita per cariche elettive
Come avviene per gli eletti al Parlamento e alle assemblee regionali, nei periodi di aspettativa non retribuita all’interessato è garantita la
conservazione del posto di lavoro pur
senza maturare:
- retribuzione;
-
ferie e permessi;
- mensilità aggiuntive;
-
TFR.
I periodi di aspettativa sono invece utili ai fini dell’anzianità di servizio. E’ comunque sempre possibile per l’azienda riconoscere la maturazione di taluni istituti (ad esempio il TFR), come condizione di maggior favore nei confronti dei lavoratori in aspettativa.
Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/13/permessi-elettorali-cariche-elettive-devono-gestiti-datore-lavoro