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Archivio newsExport rottami ferrosi: notifica preventiva prorogata al 31 dicembre 2022
L’obbligo di notifica preventiva dell’esportazione di rottami ferrosi è prorogato al 31 dicembre 2022. L’obbligo sussiste anche per i rottami ferrosi non originari dell’Italia. Per essi sono create due caselle di posta elettronica ad hoc, destinate a ricevere le informative predisposte dagli esportatori nel quale indicare: partita Iva e ragione sociale dell’esportatore, paese di destinazione finale, ragione sociale del cliente, codice doganale (TARIC) completo, peso complessivo, valore in euro, data prevista di avvio dell’operazione. La stessa notifica vale anche per le altre materie prime critiche. Per esse, la Commissione Ue ha predisposto un elenco che viene aggiornato ogni tre anni. Quali sono?
Una lunga storia, quella della notifica preventiva dell’esportazione di rottami ferrosi. Essa prende l’avvio la scorsa primavera, quando il legislatore decide di introdurre nel nostro ordinamento giuridico una disposizione (art. 30, D.L. n. 21/2022) che obbliga le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea materie prime critiche o rottami ferrosi a notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. Obbligo in vigore fino al 31 luglio 2022. Che non si tratti di materia di scarsa importanza lo testimoniano le sanzioni previste per la violazione di tale obbligo: sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a € 30.000,00 per ogni singola operazione; sempre che il fatto non costituisca reato. Il Parlamento, si sa, è uso modificare i testi dei decreti legge che converte in legge; anche l’art. 30, D.L. n. 21/22 non poteva sottrarsi a tale sorte e così: - “le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare” è diventato “i soggetti che intendono esportare dal territorio italiano”: dizione più ampia, che non limita alle imprese e al requisito territoriale l’applicabilità della disposizione; - “l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione” si è trasformato in “l’obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione”: disposizione più restrittiva per gli operatori, più benevola per i soggetti chiamati a controllare la documentazione e la regolarità delle operazioni. Le modifiche, tuttavia, non si esauriscono qui. In un decreto-legge rubricato “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e amichevolmente soprannominato “D.L. aiuti”, sempre in sede di conversione, viene aggiunto l’art. 18-ter, che proroga fino al 30 settembre l’obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche e rottami ferrosi. Riassumendo: ad oggi, per quanto attualmente in vigore, i soggetti che intendono esportare dal territorio italiano, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea materie prime critiche o rottami ferrosi a notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. La disposizione si applica fino al 30 settembre 2022. Chiarimenti per l’attuazione dell’obbligo di notifica La norma, benchè più volte novellata, nulla dice in ordine alle modalità di effettuazione della comunicazione preventiva, in assenza della definizione delle quali, l’obbligo non può essere rispettato. Vengono in nostro aiuto il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quali, il 1° aprile 2022 pubblicano una circolare diretta proprio a chiarire l’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione europea. La quale fornisce alcuni chiarimenti interessanti. Ad esempio, che l’obbligo sussiste anche per i rottami ferrosi non originari dell’Italia; rottami ferrosi che costituiscono, a tutti gli effetti, materie prime critiche; che sono create due caselle di posta elettronica ad hoc ([email protected] e [email protected]), destinate a ricevere le informative predisposte dagli esportatori, da redigersi sul format allegato alla circolare, nel quale indicare: la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore, il paese di destinazione finale, la ragione sociale del cliente, il codice doganale (TARIC) completo, il peso complessivo, il valore in euro, la data prevista di avvio dell’operazione, eventuali note; che l’informativa deve essere trasmessa sia in formato excel, sia in formato .pdf firmato digitalmente; che le mancate notifiche o le notifiche incomplete saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia ADM e della Guardia di finanza. Una brevissima notazione: la corretta classificazione doganale dei beni trova qui una conferma diretta della propria importanza nell’ambito della gestione del processo doganale. Ma la storia non finisce qui. Proroga dell’obbligo di notifica preventiva Notizia di questi giorni, l’obbligo di notifica preventiva sarà prorogato al 31 dicembre 2022, fermi restando tutti gli altri elementi essenziali dell’istituto, sanzioni comprese. In realtà, l’art. 30, D.L. n. 21/22, fin dalla sua versione originaria, stabilisce un’altra previsione interessante: con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica retro esaminata, prevista per i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, che costituiscono materie prime critiche. Materie prime critiche Cosa si intende per “materie prime critiche”? Ce lo spiega la Commissione europea, che con cadenza triennale pubblica un elenco di materie prime critiche: l’ultima comunicazione, la quarta, che identifica trenta elementi, è datata 3 settembre 2020, la quinta è prevista per il prossimo anno.Metalli, minerali e materiali naturali sono fondamentali per l’Unione europea, costituendo la base di una gamma di prodotti industriali destinati tanto alla vita quotidiana, quanto alle più moderne tecnologie; e l’accesso a tali beni costituisce, specie a seguito delle crisi degli ultimi anni, una preoccupazione crescente per le istituzioni unionali, anzi “una questione di sicurezza strategica per l'ambizione dell'Europa di realizzare il green deal”. Si tratta di materie prime particolarmente importanti per la transizione ecologica, essendo utilizzate nelle turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie; tecnologie che richiedono una grande quantità di minerali e metalli, con una domanda prevista in continua crescita nei prossimi anni. Si stima che nel 2030 l’Europa avrà bisogno di 18 volte più litio e 5 volte più cobalto rispetto ai livelli attuali per la fabbricazione di batterie per veicoli elettrici e stoccaggio di energia, mentre nel 2050, questo fabbisogno crescerà a 60 volte più litio e 15 volte più cobalto rispetto ai livelli attuali; per il neodimio, già nel 2025 potrebbero servire 120 volte l’attuale domanda dell’Unione Europea. L’ultima comunicazione non si limita ad individuare trenta materie prime definite critiche per i fini appena enunciati, ma analizza le sfide dell’approvvigionamento e della sostenibilità, delineando i tratti essenziali di un piano di azione che prevede: - lo sviluppo di catene del valore resilienti per gli ecosistemi industriali della UE; - la riduzione della dipendenza dalle materie prime critiche primarie mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione; - il rafforzamento dell'approvvigionamento e della trasformazione nazionali sostenibili e responsabili delle materie prime nella UE; - la diversificazione delle forniture con l'approvvigionamento sostenibile e responsabile da parte di Paesi terzi, contribuendo a dare maggior forza a un commercio aperto basato su regole certe e condivise ed eliminando le distorsioni presenti nel commercio internazionale. E prefigura un’alleanza industriale specifica per le materie prime, che consenta di affrontare importanti sfide quali mercati globali altamente concentrati, ostacoli tecnici agli investimenti e all'innovazione, accettazione del pubblico e necessità di innalzare il livello di approvvigionamento sostenibile. L’alleanza, aperta a tutti i portatori di interessi rilevanti, compresi gli attori industriali lungo la catena del valore, gli Stati membri e le regioni, i sindacati, la società civile, le organizzazioni di ricerca e tecnologia, gli investitori e le ONG, è chiamata a concentrarsi inizialmente sulle esigenze più urgenti, come aumentare la resilienza della UE nella catena del valore dei magneti e delle terre rare, di importanza essenziale per la maggior parte degli ecosistemi industriali unionali (comprese le energie rinnovabili, la difesa e lo spazio), espandendosi, con il tempo, ad affrontare altre esigenze relative alle materie prime critiche e ai metalli comuni. 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