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Norme anti-delocalizzazioni: nuove sanzioni per le imprese

Restituzione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, a carico della finanza pubblica, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi, nel caso in cui il datore di lavoro all’esito della procedura, prevista dalla legge di Bilancio 2022, cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 50% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno. E‘ quanto previsto dal decreto Aiuti ter per disincentivare le delocalizzazioni o le cessioni di attività di imprese che non vertono in situazione di crisi. Il debitore non potrà, inoltre, più essere destinatario di ulteriori contributi fino a quando non avrà proceduto alla restituzione di quanto dovuto. Quali sono le altre novità?

Tra le novità del decreto Aiuti ter, approvate dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre scorso, l’introduzione di norme per disincentivare la delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi. Norme contro le delocalizzazioni: a chi si applicano Il decreto legge, più specificamente, interviene apportando alcuni correttivi alle norme introdotte dalla legge di Bilancio 2022 al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo del Paese, applicabili ai datori di lavoro con almeno 250 lavoratori, che hanno intenzione di procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. L’art. 1, commi da 224 a 237, della legge n. 234/2022 prevede misure finalizzate a prevenire la suddetta riduzione di personale, richiedendo al datore di lavoro di coinvolgere i sindacati le regioni interessate, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’ANPAL, mediante una comunicazione da effettuarsi almeno novanta giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo prevista dall’articolo 4 della legge n. 223/1991. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della legge n. 234/2021, il datore di lavoro ha l’onere di elaborare e presentare ai destinatari della stessa, un piano di durata non superiore a dodici mesi finalizzato a limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura. Invero, misure di contrasto alla delocalizzazione sono state introdotte dal legislatore anche nel 2018 con l’art. 5 del decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018), anche se, evidentemente, l’efficacia delle misure introdotte non appaiono sufficientemente efficaci visti i numerosi tavoli di crisi aperti presso il MISE ed il gran numero di lavoratori coinvolti e quindi la decisione del legislatore di intervenire nuovamente per tentare di limitare un fenomeno sempre più ricorrente. Novità del decreto Aiuti ter Il decreto Aiuti ter prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro all’esito della procedura di cui all’art. 1 commi 224 n. 234/2021 cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 50 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale, è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività. La restituzione riguarda gli aiuti rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l’avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Il debitore non potrà, inoltre, più essere destinatario di ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fino a quando non avrà proceduto alla restituzione in parola. È prevista la riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999. Quale ulteriore disincentivo alla delocalizzazione, è prevista la modifica dell’art. 1, comma 235, della legge n. 234/2021. In particolare, in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo per il finanziamento della NASpI di cui all'art. 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, innalzato del 500 per 100 (la disposizione prevede attualmente un aumento del 50 per cento). In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro, è inoltre previsto l’onere di comunicare mensilmente lo stato di attuazione, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Altra novità del decreto Aiuti ter riguarda la soppressione del comma 236 del citato art. 1 della legge n. 234/2021 che prevedeva l’inapplicabilità della procedura di coinvolgimento sindacale prevista dall'art. 4, commi 5 e 6, della legge n. 223/1991 in caso di mancata sottoscrizione, decorsi novanta giorni dalla comunicazione, dell'accordo sindacale di cui al comma 231. Pertanto, il datore di lavoro dovrà seguire comunque l’ordinaria procedura di licenziamento collettivo a prescindere dall’esperimento della consultazione sindacale prevista dalla legge n. 234/2021. Si allungano infine i tempi di discussione del piano che da trenta giorni vengono portati a novanta giorni dalla presentazione e si applicano anche alle procedure già avviate precedentemente non già concluse. Ove la comunicazione di cui all'art. 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia già stata effettuata, il termine di discussione del piano è comunque pari a centoventi giorni. Infine, è prevista l’inserimento del nuovo comma 237-bis che fa salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015. Si ricorda che sono esclusi dall'ambito di applicazione della procedura prevista dall’art. 1, i commi da 224 a 238, della legge n. 234/2021 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa già prevista dal D.L. n. 118/2022 e dal 15 luglio 2022 trasfusa nel Codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/20/norme-anti-delocalizzazioni-nuove-sanzioni-imprese

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