• Home
  • News
  • Responsabilità 231 per l’ente anche se il risparmio è irrisorio o esiguo. In quali casi?

Responsabilità 231 per l’ente anche se il risparmio è irrisorio o esiguo. In quali casi?

In materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi. E questo, nonostante l'adozione di un modello organizzativo. E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33976 del 2022, in tema di responsabilità amministrativa delle imprese nel settore della sicurezza sul lavoro.

Ecco il 15 settembre 2022 una nuova sentenza della Corte Suprema destinata a segnare una tappa particolarmente significativa nel quadro della sempre più ampia e penetrante giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa delle imprese nel settore della sicurezza sul lavoro. Si tratta della sentenza n. 33976/2022 che affronta punti altamente controversi a proposito dei criteri di imputazione dell’interesse o vantaggio. Dispone l’art. 5, ai commi 1 e 2, che l’ente è responsabile per i reati commessi da persone apicali e/o sottoposte nel suo interesse o a suo vantaggio, a meno che tali persone abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Criteri di imputazione dell’interesse o vantaggio Primo interrogativo: in tanto sussiste l’interesse o vantaggio, in quanto la persona fisica autrice del reato di omicidio colposo o lesione personale colposa commesso con violazione di norme antinfortunistiche, agendo per conto dell’ente, abbia violato sistematicamente le norme prevenzionali? Secondo interrogativo: l’interesse o vantaggio può anche essere irrisorio, esiguo? Abbiamo avuto occasione di segnalare con apprensione le divergenze esplose in proposito nella giurisprudenza della Sez. IV. L’auspicio è che la sentenza n. 33976/2022 segni un punto fermo e fornisca sia agli operatori, sia agli stessi magistrati di merito soluzioni condivise. La sentenza n. 33976 del 2022 Il caso è istruttivo. Il dipendente stagionale di una società esercente attività di raccolta e lavorazione dell'uva e successiva commercializzazione dei relativi prodotti, nell'esecuzione delle proprie mansioni, scivola, a causa del pavimento bagnato, inserendo la mano sinistra all'interno della vasca di raccolta dell'uva, in quanto priva della necessaria griglia di protezione, così riportando lesioni gravi all'arto in forza del suo contatto con la coclea (macchina idraulica per sollevamento dei liquidi). L'addebito mosso al presidente del consiglio di amministrazione, quale reato presupposto dell'illecito amministrativo, è stato contestato a titolo di colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nella violazione dell'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, per aver messo a disposizione del lavoratore un meccanismo privo dei requisiti per la sicurezza dei lavoratori, essendo la detta vasca di convogliamento priva di protezione per evitare contatti accidentali con la coclea. Con riferimento a questo reato presupposto, commesso da soggetto in posizione apicale, i magistrati di merito avevano ritenuto la responsabilità dell'ente ex art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001. E ciò, si badi, nonostante l'adozione di un modello organizzativo, ma con sistemi di controllo inidonei alla prevenzione dell'infortunio, in ragione del vantaggio tratto dalla condotta di cui al reato e consistito in un risparmio di spesa, conseguito dall'omessa installazione di una griglia metallica fissata all'estremità della vasca e avente la funzione di evitare il contatto con la coclea. Quale il risparmio di spesa? “Un risparmino” pari 1.860 euro. A sua discolpa, l’azienda sostiene che si tratta di un risparmio minimo rispetto alla maggior somma impiegata per l'adeguamento del complessivo sistema antinfortunistico (pari a circa 100.000-130.000 euro). Ma i magistrati di merito la pensano diversamente: un “risparmino”, è vero, ma comunque consistente ai fini della sussistenza del criterio oggettivo d'imputabilità della responsabilità dell'ente. Perché collegato al mancato rispetto delle regole cautelari, a prescindere da una astratta valutazione aritmetica della spesa non sostenuta rispetto alle capacità patrimoniali dell'ente ovvero alle maggiori somme da queste impiegate per la tutela della sicurezza dei lavoratori. E dunque un risparmio di spesa certo esiguo e limitato, ma comunque tale da integrare vantaggio per l'ente. La Cassazione dà ragione ai magistrati di merito e conferma la condanna dell’azienda. Questi i passaggi determinanti del ragionamento svolto dalla Sez. IV: - la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi; - l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente, tanto più che l'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati; - il requisito della commissione del reato nell’interesse dell’ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente, ed anche un'unica violazione ben può fondare la prova della ‘colpa di organizzazione’ fondante l'addebito amministrativo; - per impedire un'automatica applicazione della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata, l'esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza, e ciò perché proprio il generale contesto di complessiva osservanza della disciplina cautelare concorre ad accreditare il difetto della ‘colpa di organizzazione’, sotto il profilo della non prevedibilità per l'ente della regola cautelare risultata trascurata, peraltro a condizione che la violazione non insista su un'area di rischio di rilievo, perché diversamente risulta impraticabile sostenere l'assenza della colpa di organizzazione, rispetto ad una violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza. Sulla scorta di queste considerazioni, la Sez. IV conclude, con riguardo al caso di specie, che non solo si è dato adeguato risalto alla “irrisorietà” del risparmio, ma si è anche precisato che la violazione afferiva ad un’area di rischio inerente ad un settore di rilievo, derivandone la dimostrazione del collegamento oggettivo tra la condotta del reo e il vantaggio, pur patrimonialmente esiguo, per l'ente. Passo dopo passo, dunque, la responsabilità amministrativa degli enti fornisce uno strumento di efficacia preventiva potenzialmente eccezionale nelle mani di una magistratura attenta a beni collettivi quali la salute e il lavoro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/20/responsabilita-231-ente-risparmio-irrisorio-esiguo-casi

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble