Il datore di lavoro che non rispetta le norme prevenzionistiche può essere soggetto alla sospensione dell’attività imprenditoriale qualora venga accertato l’impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonchè per gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Inoltre, se non viene ottemperato il provvedimento interdittivo è previsto l'arresto fino a sei mesi. Quali sono le precauzioni da adottare per evitare la sospensione? Se ne parlerà nel corso dell’11° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, a Modena il 28 settembre 2022.
Oltre alle sanzioni amministrative e penali previste in caso di irregolare impiego dei lavoratori, il Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro prevede anche, a carico del datore di lavoro, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008).
Le modifiche introdotte lo scorso anno dalla Legge n. 215/2021 (di conversione con modificazioni del D.L. n. 146/2021) hanno sostanzialmente aggravato la posizione del datore di lavoro che non rispetta alcune norme prevenzionistiche: analizziamo quali sono le violazioni e che precauzioni deve adottare il datore di lavoro per evitare il provvedimento di sospensione.
Finalità del provvedimento
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ha natura cautelare ed ha lo scopo di contrastare e reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Difatti, l’assunto da cui parte il legislatore è che l’integrità psico-fisica può essere garantita soltanto a condizione che, alla base, vi sia un’assunzione regolare, giacché il personale irregolarmente assunto non è stato verosimilmente addestrato ed informato sui pericoli che caratterizzano l’attività svolta.
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Quando scatta il provvedimento
L’art. 14 del TUSL attualmente prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:
a)
impiego di personale in misura pari o
superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
b)
gravi violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL.
Soggetti assegnatari del potere di sospensione
Sono legittimati a adottare il provvedimento in questione:
- il
personale ispettivo dell’INL (compresi i carabinieri del NIL), tanto nell’ipotesi di presenza di lavoratori irregolari quanto nell’ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro accertati, adesso, in tutti i settori produttivi (difatti il D.L. n. 146/2021 ha previsto l’estensione delle competenze del personale ispettivo dell’INL);
- il
personale delle
aziende sanitarie locali, limitatamente alla accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha competenza esclusiva e contemporaneamente limitata alle violazioni in materia di prevenzione incendi.
Gravi violazioni prevenzionistiche
A proposito delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, la Legge n. 215/2021 ha aggiunto, in fase di conversione all’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, una
nuova fattispecie: la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il
rischio di esposizione all'amianto. Conseguentemente, adesso le violazioni presupposto per l’adozione del provvedimento cautelare sono diventate tredici.
Violazioni prevenzionistiche che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato 1, D.Lgs. n. 81/2008)Tipologia di violazione | Quando scatta il provvedimento | Condizioni per la revoca del provvedimento |
Mancata elaborazione del DVR | Il provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR.In aggiunta al provvedimento di sospensione, la mancata elaborazione del DVR sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (cfr. art. 29, co. 1 TUSL eccetto aziende per le quali è previsto soltanto la pena dell’arresto). | - Elaborazione ed esibizione del DVR;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500 |
Mancata presenza del DVR presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi | Se il DVR non è presente sul luogo di lavoro (v. art. 29, co. 4 TUSL), il provvedimento cautelare verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo.
In tal caso, se il documento viene prodotto con “data certa” antecedente al provvedimento interdittivo, il personale ispettivo provvederà all’annullamento del provvedimento di sospensione impartito (ferma restando la contestazione della sanzione amministrativa da 2.457,02 a 8.108,14 euro prevista dall’art. 55, co. 5, lett. f). | Revoca non necessaria |
Prevenzione incendi, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione (v. art. 46, co. 2, TUSL). | - Redazione ed esibizione del PEE;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500; |
Mancata formazione ed addestramento | Il provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento ovverosia nei seguenti casi previsti dal TUSL:
- Art. 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
- Art. 77, co. 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
- Art. 116, co. 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- Art. 136, co. 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
- Art. 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi); | - Dimostrazione quantomeno della prenotazione della formazione;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato;
- In ogni caso il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento; |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Il provvedimento va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al RLS (cfr. art. 17, co. 1 lett. b); artt. 31 e 32 del TUSL). | - Esibire la documentazione che attesta la costituzione del SPP (interno o esterno) e la nomina del RSPP;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 |
Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione piano operativo di sicurezza | Il provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96, co. 1 lett. g) del TUSL, il POS (art. 89, co. 1 lett. h).N.B.: l’obbligo di redazione del POS non è previsto in caso di “mere forniture di materiali o attrezzature” (art. 96, co.1 bis TUSL; es. mera fornitura di calcestruzzo in cantiere). | - Elaborare ed esibire il POS;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto (e non anche nel caso in cui i lavoratori, pur provvisti, non li abbiano utilizzati). | - Fornitura ai lavoratori di idonei DPI;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato; |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. | - Predisporre idonee protezioni verso il vuoto;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. | - Predisporre adeguate armature di sostegno;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. | - Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. | - Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Il provvedimento verrà adottato in assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento; | - Adottare idonee ed efficienti misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, magnetotermico, differenziale);
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Il provvedimento verrà adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta). | - Ripristino dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 |
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | Il provvedimento verrà adottato in caso di omessa comunicazione preliminare relativa all’esecuzione di lavori che comportano il rischio ad esposizione all’amianto. | - Trasmissione della comunicazione all’organo di vigilanza;
- Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000 |
Si rammenta, inoltre, che l’adozione ed efficace attuazione di un MOG (cfr. art. 30 TUSL) rappresenta un valido sistema per prevenire i rischi infortunistici e può essere altresì un’esimente sotto il profilo della responsabilità amministrava prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 in caso di infortunio che comporti lesioni gravi (art. 590, co. 3, C.p.) o addirittura la morte del lavoratore (art. 589, co. 2, C.p.).
Provvedimenti di prescrizione obbligatoria
La circolare INL n. 4/2021 ha rimarcato che, per tutte le suddette violazioni alla disciplina prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà altresì adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria di cui all’art. 301 del TUSL, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili a tale procedura.
Impiego di lavoratori irregolari
L’INL ha inoltre precisato che, nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, l’ulteriore causa di sospensione di cui al punto 3 dell’Allegato 1 (mancata formazione ed addestramento) potrà essere adottata (con conseguente cumulo delle somme aggiuntive da versare per la relativa revoca) solo se gli stessi risultino
adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’
obbligo di formazione e quello di
addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’art. 37 TUSL e della visita medica, ove obbligatoria.
Decorrenza del provvedimento
Gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del
giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
L’Agenzia evidenzia come, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Sanzioni per inosservanza del provvedimento
Il legislatore ha rimodulato anche le sanzioni previste in caso di inosservanza. In particolare, adesso il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito:
- con l'
arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- con l’arresto
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Trattandosi di una violazione penale di tipo contravvenzionale, in quest’ultima ipotesi sarà applicabile l’estinzione agevolata per mezzo della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 (in caso di adempimento, è previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda).
Ricorso avverso il provvedimento di sospensione
Avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l’impiego irregolare di lavoratori, è ammesso ricorso
entro trenta giorni all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente il quale si pronuncia nei successivi trenta giorni. Contro l’eventuale inerzia di quest’organo, il ricorrente può contare sulla maturazione del
silenzio-accoglimento.
Inspiegabilmente, invece, l’attuale formulazione dell’art. 14 non indica più l’organo amministrativo competente a ricevere il ricorso avverso il provvedimento interdittivo adottato in presenza di violazioni prevenzionistiche. Conseguentemente, in tal caso, per fare eventualmente valere le proprie ragioni, il datore di lavoro potrà unicamente proporre, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, il più oneroso e complesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR territorialmente competente.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/22/sospensione-attivita-imprenditoriale-datore-lavoro-evitarla