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Maggiorazione sgravio dipendenti: come applicarlo in busta paga

Nel messaggio n. 3499 del 2022 l’INPS si occupa della maggiorazione dell’1,2% applicabile all’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti spettante ai lavoratori dipendenti il cui reddito mensile non supera il limite di 2.692 euro. Nel documento di prassi vengono fornite le istruzioni per l’espozione dello sgravio e il recupero di quello spettante per i periodi di paga già decorsi.

Con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, l’INPS, con riferimento alla maggiorazione dello sgravio contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, fornisce ulteriori indicazioni utili ai fini della corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e detta le istruzioni operative per la corretta fruizione della misura di esonero in denuncia contributiva. Datori di lavoro con dipendenti In riferimento al valore “L024” presente nell’elemento “CodiceCausale” di “InfoAggcausaliContrib”, l’Istituto evidenzia che l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato solo per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima. Ai fini della compilazione del valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità. Ai fini della compilazione del valore “L026”, l’istituto specifica che l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità. Per la fruizione dell’esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022,valorizzando: - nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese; - nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L094” - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima; - nell’elemento”AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori. Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto: - nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “L095”; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità,l’importo esposto nell’elemento potrà essere massimo pari a 224 euro; - nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori. Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici: - nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “L096”; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima; - nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori. Per esporre l’integrazione relativa al rateo della tredicesima mensilità: - nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore“L097”; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere riportarto l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima; - nell’elemento”AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero; - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori. Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica A seguito dell’incremento a 2 punti percentuali, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a decorrere dalla denuncia del mese di ottobre 2022, dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici: - 38 “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022” - 39 “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022-Importo 13°” - 40 “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022-Importo Rateo 13°” A partire dalla denuncia di ottobre 2022, sarà sempre necessario valorizzare l’elemento “Altro Imponibile” di Recupero Sgravi con l’importo della retribuzione oggetto di esonero per lo specifico Codice Recupero dichiarato. In tutti i casi in cui le Amministrazioni non abbiano potuto usufruire, per il mese di luglio, agosto e settembre 2022 dello sgravio nella misura prevista, il recupero della misura residuale dell’1,2 per cento, esclusivamente nelle denunce dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, potrà essere effettuato utilizzando i seguenti codici recupero, la cui valorizzazione è esclusivamente consentita per “MeseRif” 07, 08 e 09 (luglio, agosto e settembre 2022): - 41 “Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022” - 42 “Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022-Importo 13” - 43 “Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022 -Importo Rateo 13”. Datori di lavoro agricoli Per la fruizione dell’esonero nella misura del 2 per cento riferita alle competenze a partire dal mese di luglio 2022, l’INPS utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi trasmessi per fruire dell’esonero nella misura dello 0,8 per cento applicando la nuova misura del 2 per cento. I datori di lavoro che non hanno potuto riconoscere nei mesi di luglio, agosto e settembre2022 l’esonero contributivo ai lavoratori nella misura del 2 per cento avranno cura di restituire nella prima retribuzione utile ai lavoratori aventi diritto all’esonero la quota di contribuzione corrispondente all’incremento dell’1,2 per cento della misura della quota del lavoratore.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 26/09/2022, n. 3499

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/27/maggiorazione-sgravio-dipendenti-applicarlo-busta-paga

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