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Archivio newsRegistro Recer, imballaggi, export e classificazione dei rifiuti: le novità del Testo Unico ambiente
Tra le norme in materia di rifiuti modificate o comunque “riorganizzate” dallo schema di decreto legislativo di recente approvato dal Consiglio dei Ministri vi sono quelle che riguardano i rifiuti urbani e speciali; che precisano i divieti di miscelazione e incenerimento dei rifiuti differenziati e che riconoscono il ruolo del nuovo Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (Recer) nell’ambito dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Il decreto interviene anche in tema di riutilizzo degli imballaggi, preoccupandosi anche di chiarire le disposizioni in tema di export dei rifiuti in Paesi extra-Ue. Modificato nuovamente l’allegato D relativo alla classificazione dei rifiuti.
Il Consiglio dei Ministri n. 95 del 16 settembre 2022 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. La “sistemazione” del quadro delle norme ambientali in tema di rifiuti si avvale di una serie variegata di interventi puntuali, tra i quali segnaliamo quelli in materia di rifiuti urbani e speciali (con l’inserimento in questo ultimo caso di “nuove” categorie e una nuova modifica dell’Allegato D sulla classificazione dei rifiuti), di export dei rifiuti nei Paesi extra-Ue nonché sul Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (Recer) nell’ambito dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Il decreto interviene anche in tema di riutilizzo degli imballaggi, preoccupandosi anche di chiarire le disposizioni in tema di export dei rifiuti in Paesi extra-Ue. Vengono infine precisati anche i divieti di miscelazione e incenerimento dei rifiuti differenziati. Modifiche alle tipologie di rifiuti urbani Il decreto modifica in più parti la definizione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, c. 1, TUA. In particolare, del D.Lgs. n. 152/2006: - alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola “o” è sostituita dalle seguenti: “nonché quelli”, cosicché il periodo diventa: “i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune”; - alla lettera b-quinquies), le parole “e il riciclaggio” sono sostituite dalle seguenti: “e di riciclaggio”, cosicché il periodo diventa: “la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia digestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati”; - alla lettera b-sexies), le parole “o i rifiuti” sono sostituite da “e i rifiuti” e dopo le parole “e demolizione” viene inserita la locuzione “prodotti nell’ambito di attività di impresa”, cosicché il periodo diventa: “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell’ambito di attività di impresa”. Viene, altresì, prevista la nuova definizione di “rifiuti accidentalmente pescati” intesi quali “rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca”. Modifiche alle categorie dei rifiuti speciali Una modifica apportata all'art. 184, c. 3, TUA, reca delle modifiche alle categorie di rifiuti speciali riportate in elenco, alla lettera a) e alla lettera c), per cui sono rifiuti speciali: - “a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività [della pesca nonché delle attività] agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, [ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali]”; - “c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli [prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini]”. A contrario, pertanto, saranno rifiuti urbani quelli “prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini”. Divieto di miscelazione e incenerimento dei rifiuti differenziati Un’altra modifica riguarda l’art. 205, TUA rubricato “misure per incrementare la raccolta differenziata”, laddove al comma 6-bis si prevede che “I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero”. Tale disposizione viene “allungata”, aggiungendo alla fine le seguenti parole: “e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179”. In sintesi, accanto al divieto di miscelazione dei rifiuti differenziati viene posto un divieto di incenerimento, nell’ottica di preferire il “recupero di materia” al “recupero di energia”, divieto per il quale è però subito prevista una eccezione: potranno essere inceneriti i rifiuti differenziati che derivano da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, in linea con quanto dispone l’articolo 10 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti Il decreto conferma il ruolo del Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (Recer), istituito con la Legge n. 128/2019 e disciplinato dal DM 21 aprile 2020, nell’ambito dell’ampia costellazione di sistemi informatici attivi nel settore dei rifiuti: inserito dal MiTE all’interno della piattaforma telematica MonitorPiani (https://scrivaniarecer.monitorpiani.it) presso l’Albo nazionale gestori ambientali, il Recer rimpiazza il “vecchio” Catasto telematico interfacciandosi sia con il Catasto Rifiuti sia, in futuro, con il Rentri. Orbene, il nuovo comma 17-bis dell’art. 208 (introdotto dall’art. 4 del decreto in esame), prevede che l'autorizzazione unica necessaria per realizzare e gestire i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, dovrà essere comunicata a cura dell’amministrazione competente al suo rilascio al Recer (di cui all’art. 184-ter, c. 3-septies, TUA), interoperabile con il Catasto dei rifiuti (art. 189, TUA) e secondo gli standard concordati con ISPRA. Norme più precise per l’export dei rifiuti in Paesi extra-Ue Il decreto sostituisce con una formulazione più precisa il terzo periodo dell’art. 220, c. 2, TUA in tema di rifiuti esportati al di fuori dell'Unione europea (peraltro, la norma parlava ancora di Comunità), per poter inserire nel computo dei rifiuti recuperati e riciclati da considerare per il raggiungimento dei relativi obiettivi solo se sarà possibile verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006 sul movimento transfrontaliero dei rifiuti. A tal fine, “l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea.” Riutilizzo degli imballaggi Altre modifiche riguardano gli imballaggi e il CONAI, a partire dalla rubrica dell’art. 219-bis che da “Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi” diventa da “Sistema di riutilizzo degli imballaggi”. Si prevede poi che tali sistemi si applichino non più agli imballaggi “in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande”, ma a imballaggi “che ne consentono il riutilizzo in modo ecologicamente corretto, garantendo l’igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori”, ampliando in tal modo il campo di applicazione delle norme in tema di imballaggio. Altresì, agli obiettivi da conseguire con le apposite misure previste dal “Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”, elaborato annualmente dal CONAI (art. 225 del TUA) vengono aggiunti i seguenti: - la progettazione, la fabbricazione e l'uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; - la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione. Nuove modifiche all’Allegato D, Elenco dei rifiuti, art. 8Annullando di fatto quanto previsto dal D.L. n. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e in vigore dal 1° giugno 2021, il decreto in esame sostituisce l’allegato D della Parte Quarta del TUA (D.Lgs. n. 152/2006) inserendo nuovamente, prima dell’elenco dei rifiuti e relativi capitoli le definizioni (“sostanza pericolosa”, “metallo pesante”, ecc.) che fino a un anno e mezzo fa comparivano nel testo, nell’ambito del paragrafo dedicato alla “Classificazione dei rifiuti” che viene così ripristinato. Copyright © - Riproduzione riservata